Data: 2012-01-16 10:40:02

commercio elettronico di beni preziosi.

una ditta che vende oro e preziosi all'ingrosso vuole iniziare l'attività di vendita al dettaglio on-line, quindi  tramite commercio elettronico, serve il nulla osta o simili da parte della Questura o semplicemente una scia? deve variare l'oggetto sociale c/o la  camera di commercio aggiungendo il commercio al dettaglio, elettronico, all'attività di commercio all'ingrosso attualmente svolta?
grazie!

riferimento id:3225

Data: 2012-01-16 22:50:01

Re:commercio elettronico di beni preziosi.


una ditta che vende oro e preziosi all'ingrosso vuole iniziare l'attività di vendita al dettaglio on-line, quindi  tramite commercio elettronico, serve il nulla osta o simili da parte della Questura o semplicemente una scia? deve variare l'oggetto sociale c/o la  camera di commercio aggiungendo il commercio al dettaglio, elettronico, all'attività di commercio all'ingrosso attualmente svolta?
grazie!
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Occorre licenza della Questura (http://www.poliziadistato.it/articolo/208/), a mio avviso tramite SUAP. Ovviamente dovrà essere poi variato l'oggetto sociale inserendo il commercio al dettaglio.

riferimento id:3225

Data: 2013-10-08 11:41:29

Re:commercio elettronico di beni preziosi.

Buongiorno.
Se invece il commercio elettronico fosse solo al dettaglio tramite sito internet e senza locali di vendita ma unicamente con un deposito (ove non avviene vendita diretta) nel comune X, la scia per commercio elettronico ex art.68 Dlgs 59/2010 e s.m.i. va pesentata presso lo stesso Comune dove si trova il deposito oppure dove ? (la ditta ha sede legale in altra regione, diversa da quella del deposito)

Cosa si intende in questi casi per " comune nel  quale  l'esercente, persona fisica o giuridica, intende  avviare  l'attivita' "

Ringrazio

riferimento id:3225

Data: 2013-10-08 21:48:55

Re:commercio elettronico di beni preziosi.

Vendite presso il domicilio del consumatore, vendite tramite sistemi di comunicazione (internet, corrispondenza, ecc), commercio itinerante su area pubblica, sono tutte attività che il d.lgs. n. 59/2010, attuativo della “direttiva servizi”, ha tolto dalla competenza territoriale del comune ove è ubicata la sede d’impresa. La [i]ratio[/i] nasce dall’esigenza di tendere alla massima libertà e facilità di esercizio, principio che sta alla base della direttiva servizi (in questo caso si esplica nella eliminazione di vincoli territoriali).

Nel caso della vendita tramite sistemi di comunicazione, è di fatto impossibile stabilire dove l’esercente intende avviare l’attività. Prima del d.lgs. n. 59/2010 la legge recitava che l'esercente doveva presentare la pratica dove aveva la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Data la modifica ritengo che, in pratica, l’esercente è libero di interfacciarsi con il comune che preferisce. Magari, nel caso abbia una sede, latu senso, operativa (magazzino, ecc.) pare ragionevole che debba presentare la SCIA in quel comune ma nel caso non lo facesse, e si rivolgesse altrove, ritengo, comunque, che la SCIA non possa essere dichiarata irricevibile.

riferimento id:3225

Data: 2013-10-11 07:54:04

Re:commercio elettronico di beni preziosi.

Grazie, siete a conoscenza di chiarimenti da parte del MISE su tale aspetto ossia sulla quale sia il SUAP competente o se appunto non vi sia obbligo di presentarla ad un determinato SUAP ma ad uno qualsiasi ?

riferimento id:3225

Data: 2013-10-12 09:01:10

Re:commercio elettronico di beni preziosi.


Grazie, siete a conoscenza di chiarimenti da parte del MISE su tale aspetto ossia sulla quale sia il SUAP competente o se appunto non vi sia obbligo di presentarla ad un determinato SUAP ma ad uno qualsiasi ?
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GUARDA IL PUNTO 10.2 della
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Prot. n. 0045166 del 06/05/2010
CIRCOLARE n. 3635/C

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno. Titolo II. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico. - Circolare esplicativa.

SI RIFERISCE ALL'ITINERANTE MA VALE ANCHE PER IL COMMERCIO ELETTRONICO CHE HA SUBITO ANALOGA MODIFICA.

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