Data: 2016-02-15 18:00:55

esposizione senza vendita nella galleria del centro commerciale

Buongiorno Simone, ti sottopongo una questione dibattuta in tutta Italia...
L'esposizione di prodotti, SENZA VENDITA, nella galleria del centro commerciale, svolta occasionalmente, per un tempo determinato, da parte dell'amministratore della stessa società che produce i prodotti (o li vende in locali diversi),come dev'essere qualificata?
Potrei farti tanti esempi: promozione di divani, stufe, pannelli fotovoltaici, che vengono presentati nelle loro caratteristiche e qualità, da parte dell'amministratore della società proponente o da parte di personale che rappresenta comunque la società proponente...presentazione con l'ausilio o meno di cataloghi o dépliant, degustazione di caffè.....
Talvolta i prodotti vengono lasciati negli spazi della galleria e non vi è personale che possa fare promozione o dare spiegazioni ai potenziali clienti futuri (es. auto esposte in galleria).

Possibili risposte:
1) ATTIVITA' LIBERA, in quanto non è qualificabile né come commercio (non c'è vendita ma solo, eventualmente, promozione del prodotto), né come agenzia d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS; tale attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali...(es. delle norme di prevenzione incendi, il cui controllo compete ai VV del Fuoco ai sensi del DPR 151/2010); 
2) AGENZIA D'AFFARI AI SENSI DELL'ART. 115 TULPS e dell'art. 205 del Regolamento d'esecuzione (io sono contrario perché non c'è attività di intermediazione, l'attività non viene svolta con carattere di abitualità, né viene svolta a fine di lucro);
3)AGENZIA DI ESPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 115 TULPS, seconda parte. Questa teoria viene seguita da chi ritiene che l'art. 115 del TULPS distingua tra agenzie d'affari da un lato (prima parte dell'art. 115 Tulps) e altre agenzie (seconda parte del 115 Tulps: agenzie di vendita, di esposizione, mostre o fiere campionarie). Secondo te è corretto leggere l'art. 115 del Tulps nel senso che esso distingue tra due categorie, AGENZIE D'AFFARI da un lato (per le quali il presupposto dell'intermediazione è sempre necessario), e AGENZIE DI VENDITA, ESPOSIZIONE, MOSTRE O FIERE CAMPIONARIE E SIMILI (per le quali può anche non sussistere tale presupposto)?
4) PROPAGANDA A FINI COMMERCIALI, ai sensi dell'art. 20 del D.LGS 114/98. Chi propende per tale teoria ritiene che si tratti di attività per la quale occorre rispettare le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4,5,6,8 del D.Lgs. 114/98 sul tesserino di riconoscimento. Tale teoria si fonda sul presupposto che il CENTRO COMMERCIALE sia un...LUOGO DI INTRATTENIMENTO E SVAGO in cui viene a trovarsi il potenziale consumatore...

La questione non è di lana caprina, perché, secondo la qualificazione giuridica del fatto, ne conseguono sanzioni pecuniarie diverse e ordinanze di cessazione dell'attività che  competono spesso a diversi funzionari o dirigenti...
Grazie, ti saluto
Gian Luca

riferimento id:32232

Data: 2016-02-16 13:35:45

Re:esposizione senza vendita nella galleria del centro commerciale

[color=red]Ciao, abbiamo affrontato il tema in altri quesiti che ti segnalo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6917.0

La sola esposizione senza vendita è attività che soggiace alla sola formalità della SCIA AGENZIA D'AFFARI in visrtù della seguente norma non abrogata:
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
"Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza"
Art. 208
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
[/color]


1) ATTIVITA' LIBERA, in quanto non è qualificabile né come commercio (non c'è vendita ma solo, eventualmente, promozione del prodotto), né come agenzia d'affari ai sensi dell'art. 115 TULPS; tale attività deve essere svolta nel rispetto delle norme sulla sicurezza dei locali...(es. delle norme di prevenzione incendi, il cui controllo compete ai VV del Fuoco ai sensi del DPR 151/2010);
[color=red]Confermo se trattasi di esposizione di prodotti di terzi (cioè non venduti dallo stesso soggetto in altri locali), altrimenti va presentata scia per agenzia d'affari (nessun adempimento commerciale)[/color]

2) AGENZIA D'AFFARI AI SENSI DELL'ART. 115 TULPS e dell'art. 205 del Regolamento d'esecuzione (io sono contrario perché non c'è attività di intermediazione, l'attività non viene svolta con carattere di abitualità, né viene svolta a fine di lucro);
[color=red]208 del regolamento di attuazione![/color]

3)AGENZIA DI ESPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART. 115 TULPS, seconda parte. Questa teoria viene seguita da chi ritiene che l'art. 115 del TULPS distingua tra agenzie d'affari da un lato (prima parte dell'art. 115 Tulps) e altre agenzie (seconda parte del 115 Tulps: agenzie di vendita, di esposizione, mostre o fiere campionarie). Secondo te è corretto leggere l'art. 115 del Tulps nel senso che esso distingue tra due categorie, AGENZIE D'AFFARI da un lato (per le quali il presupposto dell'intermediazione è sempre necessario), e AGENZIE DI VENDITA, ESPOSIZIONE, MOSTRE O FIERE CAMPIONARIE E SIMILI (per le quali può anche non sussistere tale presupposto)?
[color=red]Sì. Qui si applica il 208.[/color]

4) PROPAGANDA A FINI COMMERCIALI, ai sensi dell'art. 20 del D.LGS 114/98. Chi propende per tale teoria ritiene che si tratti di attività per la quale occorre rispettare le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4,5,6,8 del D.Lgs. 114/98 sul tesserino di riconoscimento. Tale teoria si fonda sul presupposto che il CENTRO COMMERCIALE sia un...LUOGO DI INTRATTENIMENTO E SVAGO in cui viene a trovarsi il potenziale consumatore...
[color=red]NON CONCORDO qualora non si effetuino attività di vendita. Ovviamente se oltre alla presentazione del prodotto si sottoscrive un contratto allora la cosa cambia (a prescindere dalla consegna del bene). Ma se vi è solo uno scopo promozionale e pubblicitario senza in alcun modo la sottoscrizione verbale o scritta di contratti ... allora come dicevo ... mero adempimento 208[/color]

riferimento id:32232

Data: 2016-02-16 14:30:15

Re:esposizione senza vendita nella galleria del centro commerciale

Anche io vedo come soluzione più congrua quella di cui all'art. 208 del Regolamento TULPS.
Sono fatte salve eventuali incompatibilità inerenti con l'occupazione di uno spazio che magari deve essere sgombro ai fini della prevenzione incendi (per fare un esempio)

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