Parere 10 febbraio 2016 (prot. 35008) al Comune di Sanremo - attività di estetista
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Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali
Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 – fax +39 06 483691
AL COMUNE DI SANREMO
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
AL TERRITORIO E SVILUPPO SOSTENIBILE
Prot. n. 0035008 del 10/02/2016
(E-MAIL: )
Oggetto: Attività di estetista – Risposta a quesito
Si fa seguito alla e-mail di codesta Amministrazione trasmessa in data 2 febbraio 2016, nella
quale si chiede un parere circa la regolarità dello svolgimento di attività di estetista per la quale, da
soggetti diversi, sono state presentate due distinte SCIA, con indicazione di avvio di attività in
medesimo locale.
La contemporanea presenza di imprese tra loro autonome esercitanti attività in medesimi
locali è una problematica già oggetto di precedenti approfondimenti, in relazione al cosiddetto
“affitto di poltrona” e “affitto di cabina” per le attività di acconciatore e di estetista.
Analogamente, lo svolgimento in medesimo locale di attività di estetista da parte di due
imprese autonome appare consentibile, a condizione che ciascuna di esse individui un diverso
responsabile tecnico per lo svolgimento dell’attività, il quale deve essere presente durante lo
svolgimento dell’attività medesima.
Il comma 01 dell'articolo 3 della legge 1/90 dispone infatti che «per ogni sede dell'impresa
dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere designato, nella persona del titolare, di un
socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un
responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale. Il responsabile tecnico
garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività di estetica. Il responsabile
tecnico è iscritto nel repertorio delle notizie economico amministrative (REA) contestualmente alla
trasmissione della segnalazione certificata di inizio di attività».
[b]Ciò posto, rilevata l’insussistenza di norme ostative rispetto ad una siffatta fattispecie, pare
potersi concludere nel senso della legittimità ove chiaramente siano pienamente rispettate tutte le
ulteriori disposizioni normative previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia, tra
l’altro contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale ed igienico-sanitaria[/b]
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Gianfrancesco Vecchio
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/2016-02-10_parere.pdf