Salve,
mi è stata proposta la vendita di un monolocale in centro Firenze a basso prezzo ma è accatastato come magazzino.E' stato ristrutturato a nuovo come fosse un piccolo alloggio abitativo(angolo cottura, bagno ecc ...)e mi è stato detto che posso affittarlo con brevi contratti ai turisti (al massimo un mese)in quanto non occorre in questi casi mettere la residenza ne registrare i contratti. E' così? In questo caso non verrebbe infranta nessuna legge o mi è stata detta una cosa non vera?
In caso sia possibile, vorrei darlo in gestione ad una agenzia che si occupa proprio della promozione e della gestione degli appartamenti ad uso turistico con regolare permesso.
Grazie
La locazione turistica è una prassi molto diffusa. Si tratta di contratti fra privati e quindi non ha bisogno di abilitazione come per le strutture extra-alberghiere che si esercitano negli appartamenti (BeB, affittacamere. Tali contratti sono liberi, la prassi più diffusa vuole che occorra la forma scritta, in ogni caso per contratti sopra ai 30 gg occorre la registrazione.
Occorre però stare attenti. Le L.T. spesso si trasformano di fatto in strutture ricettive (erogano i servizi tipici dell'esercizio aperto al pubblico) venendo sanzionate per mancanza del titolo abilitativo.
Sulle locazioni turistiche puoi vedere qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0
https://www.google.it/search?q=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+locazione+uso+turistico&oq=site%3Aomniavis.it%2Fweb%2Fforum+locazione+uso+turistico&aqs=chrome..69i57j69i58.279j0j9&sourceid=chrome&es_sm=122&ie=UTF-8
Sul fato che l’immobile sia C2 ho molte perplessità. Riporto parte dell’art. 99 della LR 65/2014
[i]Art. 99 - Mutamenti della destinazione d’uso
1. Le previsioni degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, nonché la disciplina di cui all'articolo 98, sono definiti con riferimento alle seguenti destinazioni d'uso:
a) residenziale;
b) industriale e artigianale;
c) commerciale al dettaglio;
d) turistico-ricettiva;
e) direzionale e di servizio;
f) commerciale all’ingrosso e depositi;
g) agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3:
a) il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito.
b) il mutamento delle destinazioni d'uso da una all'altra delle categorie indicate al comma 1 costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso.[/i]
Se l’attività acquista una certa ricorrenza credo proprio che l’amministrazione comunale possa rilevare un uso non consentito dell’immobile e intervenire da un punto di vista edilizio/urbanistico.
Per maggiore sicurezza occorerebbe uno studio particolare sulla normativa edlizia del comune di firenze (puoi chiedere al servizio comunale competente)