Data: 2016-02-15 11:46:45

legge di stabilità 2015-assunzione w. stagionali e altro.

Ciao Simone,
scusa per la domanda ma è solo per saperne il motivo.
Come mai non vengono più date risposte ai quesiti della sezione "pubblica amministrazione - pubblico impiego"?
Grazie e tanti saluti.

riferimento id:32219

Data: 2016-02-15 17:35:56

Re:legge di stabilità 2015-assunzione w. stagionali e altro.


Ciao Simone,
scusa per la domanda ma è solo per saperne il motivo.
Come mai non vengono più date risposte ai quesiti della sezione "pubblica amministrazione - pubblico impiego"?
Grazie e tanti saluti.
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Grazie per la collaborazione ... e la comprensione

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Data: 2016-02-16 16:32:35

Re:legge di stabilità 2015-assunzione w. stagionali e altro.

Ciao Simone,
Rripropongo il seguente quesito del 18 gennaio u.s., per un parere (possibilmente) da parte del Dr. MASSAVELLI,  alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro del 12 gennaio 2016 n. 280, con preghiera, per quanto possibile,di una risposta urgente.
Quesito:Nel novembre 2014, nel mio comune, è stato bandito un concorso per l’assunzione di due vigili part-time a tempo indeterminato. Dopo la preselezione del 31.03.2015, in data 9 e 10 giugno 2015 si sono tenute le prove scritte. Successivamente, dopo l’espletamento degli orali, in data 21.09.2015 è stata pubblicata la graduatoria definitiva formata da due vincitori e n. tre idonei.
Nell’ anno 2007 venne  indetto invece un concorso per l’assunzione di vigili stagionali a tempo determinato con validità triennale (quindi con scadenza nel corrente anno).
Premesso che in fase di conversione del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, è stato stabilito: “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili” (mio figlio ha lavorato fino al 31 dicembre 2015 in quanto inserito al 2° posto nella graduatoria degli idonei del concorso a tempo determinato del 2007), la domanda che voglio porre è la seguente: per l’assunzione di vigili stagionali nella prossima stagione estiva (2016) è possibile attingere dalla graduatoria relativa al concorso a tempo determinato del 2007 oppure è obbligatorio attingere da quella relativa al concorso a tempo  indeterminato del 2014?
Ne approfitto per un'ultima richiesta. Secondo Lei Dr. Massavelli il fatto che nel bando relativo al concorso a tempo indeterminato del 2014, non sia stata prevista la riserva di posti a favore dei militari di truppa delle forze armate (art. 18, commi 6 e 7 del d. lgs. 215/2001 e art. 1014, commi 3 e 4, e 678, c. 9 d. lgs. 66/2010) nè tantomeno le prove per l'accertamento della conoscenza sia della lingua straniera che dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ( art. 37 d. lgs 165/2001 e sentenza del Consiglio di stato n. 4081 del 25.08.2008),  sono elementi sufficienti per chiedere l'annullamento del concorso in parola? (faccio presente che nessun partecipante ha sostenuto dette prove per la mancata nomina dei relativi esperti).
Ti Ringrazio in anticipo per la risposta e porgo distinti saluti.

riferimento id:32219

Data: 2016-02-16 19:33:17

Re:legge di stabilità 2015-assunzione w. stagionali e altro.

Premesso che la graduatoria più vecchia (quella del 2007) sia ancora valida, ritengo di concordare con quanto ha stabilito la Cassazione con la sentenza citata nel quesito, con una unica precisazione: è ovvio che l'Amministrazione "fa un po' quello che vuole", e quindi, nel caso in cui si ravvisi una azione illegittima è necessario verificare negli atti relativi le motivazioni di tale modo di agire, per poter sindacare appunti i motivi, che evidentemente saranno illegittimi.
Per ritengo che la graduatoria da utilizzare per prima, sempre ovviamente che sia ancora valida, è quella più vecchia.
Se invece, come pare, la graduatoria 2007 è scaduta nel 2015, per l'anno 2016 ovviamente dovrà tenersi conto della sola nuova graduatoria.
E' ovvio che ogni illegittima azione della P.A. può essere fatta valere direttamente con richiesta di annullamento delle procedure ritenute illegittime in autotutela, ovvero è necessario adire il giudice competente, rifacendosi a quanto stabilito dalla recentissima Cassazione.

Per quanto riguarda il secondo quesito, ritengo che possono esserci motivi di ricorso, in quanto soprattutto le prove di lingua inglese e informatica, pur non essendo elementi di valutazione ai fini del punteggio finale, sono prove obbligatorie.
Resto a disposizione per ogni ulteriore più specifica valutazione del caso



Ciao Simone,
Rripropongo il seguente quesito del 18 gennaio u.s., per un parere (possibilmente) da parte del Dr. MASSAVELLI,  alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro del 12 gennaio 2016 n. 280, con preghiera, per quanto possibile,di una risposta urgente.
Quesito:Nel novembre 2014, nel mio comune, è stato bandito un concorso per l’assunzione di due vigili part-time a tempo indeterminato. Dopo la preselezione del 31.03.2015, in data 9 e 10 giugno 2015 si sono tenute le prove scritte. Successivamente, dopo l’espletamento degli orali, in data 21.09.2015 è stata pubblicata la graduatoria definitiva formata da due vincitori e n. tre idonei.
Nell’ anno 2007 venne  indetto invece un concorso per l’assunzione di vigili stagionali a tempo determinato con validità triennale (quindi con scadenza nel corrente anno).
Premesso che in fase di conversione del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, è stato stabilito: “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili” (mio figlio ha lavorato fino al 31 dicembre 2015 in quanto inserito al 2° posto nella graduatoria degli idonei del concorso a tempo determinato del 2007), la domanda che voglio porre è la seguente: per l’assunzione di vigili stagionali nella prossima stagione estiva (2016) è possibile attingere dalla graduatoria relativa al concorso a tempo determinato del 2007 oppure è obbligatorio attingere da quella relativa al concorso a tempo  indeterminato del 2014?
Ne approfitto per un'ultima richiesta. Secondo Lei Dr. Massavelli il fatto che nel bando relativo al concorso a tempo indeterminato del 2014, non sia stata prevista la riserva di posti a favore dei militari di truppa delle forze armate (art. 18, commi 6 e 7 del d. lgs. 215/2001 e art. 1014, commi 3 e 4, e 678, c. 9 d. lgs. 66/2010) nè tantomeno le prove per l'accertamento della conoscenza sia della lingua straniera che dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ( art. 37 d. lgs 165/2001 e sentenza del Consiglio di stato n. 4081 del 25.08.2008),  sono elementi sufficienti per chiedere l'annullamento del concorso in parola? (faccio presente che nessun partecipante ha sostenuto dette prove per la mancata nomina dei relativi esperti).
Ti Ringrazio in anticipo per la risposta e porgo distinti saluti.
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Data: 2016-02-22 18:35:52

Re:legge di stabilità 2015-assunzione w. stagionali e altro.

Egregio Dr. Massavelli,
grazie infinite per la risposta, ma le sarei molto grato, senza abusare della Sua cortesia, se mi potesse fornire un suo giudizio sui seguenti incisi e commenti tratti da alcune riviste di settore.
1) - “Sono fatte salve le assunzioni di personale (mio figlio l’anno scorso ha lavorato per  5 mesi in base ad un concorso a t. d. del 2014 con scadenza nel corrente anno) a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare.” Questo significa che potrebbe lavorare anche quest’anno?

2) Assunzioni dei Vigili urbani stagionali
“Dal momento che i Comuni avranno il compito di riassorbire il personale della Polizia Provinciale, fino alla sua completa ricollocazione, saranno soggetti al divieto (a pena di nullità delle relative assunzioni) di reclutare ulteriore, nuovo, personale, con qualsiasi tipologia contrattuale, per svolgere le funzioni della polizia locale.
L’emendamento votato dalla Commissione Bilancio del Senato prevede però un’unica, consistente, deroga a tale regola, dal momento che vengono fatte salve le assunzioni già avvenute dei cosiddetti vigili urbani stagionali, ossia del personale con le seguenti caratteristiche, assunto:
• per lo svolgimento di funzioni di polizia locale;
• per sole esigenze di carattere strettamente stagionale;
• per periodi non superiori a cinque mesi nell’anno solare;
• con tipologie contrattuali non prorogabili”
***************************************************************************************
3) - Sentenza Corte di Cassazione 12/1/2016
La sentenza n. 280/2016 della Cassazione stabilisce che, in presenza di più graduatorie per lo stesso profilo, venga data la precedenza alla graduatoria più datata, più vecchia,  poichè  è la prima a perdere validità.
Le graduatorie attualmente esistenti presso in questo comune sono rispettivamente una per coperture a tempo determinato (composta da solo  idonei – concorso del 2014)  ed una per coperture a tempo indeterminato con due vincitori e 3 idonei (concorso del 2015).
Ipotizzando assunzioni per lavori stagionali la prossima estate sarebbe applicabile la sentenza sopra citata?

4) - Alla domanda: sarà possibile bandire concorsi per gli anni 2015-2016? Viene data la seguente risposta:
NO. L’art. 1, commi 424 e 425, della legge 190/2014 fa indirettamente divieto alle amministrazioni pubbliche di effettuare assunzioni per concorsi banditi negli anni 2015-2016, in quanto impone loro di utilizzare le risorse del turn-over (60% della spesa delle cessazioni dell’anno 2014 nel 2015 e 80% della spesa delle cessazioni nel 2016) esclusivamente per immettere in servizio i vincitori del concorsi appartenenti alle graduatorie vigenti e approvate alla data dell’1.1.2015, o per assumere mediante mobilità il personale delle province posto in soprannumero.

Stando a quanto sopra chiedo: 1)-  il concorso a tempo indeterminato espletato in questo comune nel 2015 si poteva fare? 2)- ATTUALMENTE lo stanno utilizzando per assumere i vincitori e gli idonei con contratto a termine (stagionale).

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