Per l'inizio attività di e-commerce, esiste qualche obbligo di avere un deposito o magazzino? Una ditta mi dice che un altro Comune richiede, per l'apertura dell'attività, la presenza di un deposito merce che sia una percentuale del metratura dichiarata per la vendita.
A me sembra strano. Voglio dire, ci sono forme di e-commerce che prevedono la ricezione dell'ordine del cliente, l'acquisto della merce da un venditore terzo e la spedizione della merce da parte del venditore terzo direttamente al cliente (drop-ship). Quindi il deposito è totalmente assente.
Qual'è l'iter esatto?
Grazie.
CONFERMO.
La ditta può non avere deposito (usa quello di terzi, acquista su ordinazione e spedisce direttamente,...).
CONFERMO.
La ditta può non avere deposito (usa quello di terzi, acquista su ordinazione e spedisce direttamente,...).
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Perfetto, grazie.
Quindi normalissima Scia.
Buongiorno a tutti,
riprendo questo post , a seguito di contestazione da parte della Polizia Stradale nei confronti di un'attività di commercio on line di auto usate, ebbene al titolare viene contestata tra le altre cose la mancata indicazione del luogo di custodia dei veicoli oggetto dell'attività commerciale, al fine di permettere agli Ufficiali e Agenti di P.S. di effettuare le verifiche imposte dal T.U.L.P.S.
Ma non si era detto il contrario?
Il suap è stato interessato per le verifiche sulla scia che non prevede nessuna indicazione in merito.
come comportarsi? grazie
Nè l'art. 126 (peraltro oggi abrogato) nè l'art. 128 del TULPS prescrivono l'OBBLIGO di un deposito.
Stesso discorso per l'art. 247 del Reg. TULPS.
Il MISE con risoluzione n. 331051 del 20 ottobre 2016 si è pure espresso sul tema: [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17753.0]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17753.0[/url]
Di contro il Ministero dell'Interno con il parere Ministero dell'Interno con la nota 557/PAS/U/011753/13500/A del 19.07.2016 ([url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=10091.0;attach=4677]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=10091.0;attach=4677[/url]) ha precisato al punto 3 che, sotto l'aspetto della pubblica sicurezza, [i]l'indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendita è da ritenere certamente doverosa [...][/i].
A mio avviso si tratta di due aspetti diversi:
- un conto è l'obbligo di disporre di un deposito da comunicare al SUAP all'atto della SCIA;
- un conto è che il negoziante non sia in grado di fornire l'indicazione del luogo dove sono conservate le vetture destinate alla vendita di cui ha la disponibilità qualora già intestati al commerciante stesso.