Buongiorno Simone,
Il rappresentante legale di una società titolare di B&B in forma professionale ci ha comunicato la variazione della denominazione della struttura indicando:
come tipologia B&B
come denominazione ha aggiunto la parola relais prima della precedente denominazione
La possiamo accogliere???
Buongiorno Simone,
Il rappresentante legale di una società titolare di B&B in forma professionale ci ha comunicato la variazione della denominazione della struttura indicando:
come tipologia B&B
come denominazione ha aggiunto la parola relais prima della precedente denominazione
La possiamo accogliere???
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La disciplina regionale prevede un CONTROLLO del COMUNE sulla denominazione limitatamente ad alcuni profili:
1) uso di denominazione di altra attività ricettiva
2) uso di denominazione di attività cessata
3) uso di una tipologia ricettiva non propria.
Se hai riscontrato la violazione dei punti 1 e 2 puoi intervenire.
Se non esistono altre strutture ricettgive con tale nome allora l'uso del termine RELAIS (che non corrisponde ad alcuna tipologia ricettiva) è ammesso (e fra l'altro è diffusissimo fra i B&B).
Il termine RELAIS è diffusissimo fra le strutture ricettive alberghiere minori.
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Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R
Regolamento di attuazione del Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo
Art. 13
- Denominazione (6)
1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva disciplinata dal presente titolo non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nell'ambito territoriale dello stesso comune, ovvero nel territorio dei comuni confinanti qualora si tratti di due aziende le cui aree di pertinenza risultino contigue; non è inoltre consentito di assumere la denominazione di una azienda cessata senza formale autorizzazione del titolare della azienda cessata, fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile vigente in materia, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dalla effettiva cessazione dell'azienda.
2. Il comune verifica il rispetto di quanto disposto al comma 1, a seguito della presentazione di denuncia inizio attività nonché nei casi di mutamento della denominazione.
3. Non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento ad una tipologia diversa da quella dichiarata, fatte salve le situazioni esistenti all’entrata in vigore del presente regolamento.