Con sentenza n.579/2016 del 10 febbraio 2016 il Cons. Stato si è pronunciato sul ricorso proposto dal Comune di Bologna avverso la sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA, BOLOGNA, SEZIONE II, n. 00396/2015, concernente diniego autorizzazione trasferimento sede attività di raccolta scommesse.
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1. La controversia origina dal diniego di autorizzazione, adottato ex art. 88 TULPS in data 24 febbraio 2014 dalla Questura di Bologna, al trasferimento della sala scommesse e giochi mediante videoterminali (VLT) della società odierna appellata.
2. Il divieto è stato adottato in quanto la nuova ubicazione (come segnalato nel parere della Polizia Municipale in data 21 gennaio 2014) non rispetta “la distanza minima di 1.000 metri, misurata sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso più vicini dai seguenti luoghi sensibili: asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura, camere mortuarie, caserme e strutture protette in genere”, così come richiesto dall’art. 23, comma 3, del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Bologna, (introdotto con delibera di C.C. n. 256645 in data 11 novembre 2013).
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