Data: 2016-02-15 07:43:30

Impianto di risalita

Buongiorno,
volevo cortesemente capire se l'avvio di un'attività di gestione di impianti di risalita rientra nelle competenze del SUAP e, se si, se è riconducibile ad "altre attività di servizio".
Grazie

riferimento id:32202

Data: 2016-02-15 08:48:34

Re:Impianto di risalita

Il riferimento normativo è la Legge Regionale 1 ottobre 2014 , n. 26 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna", ed in particolare l'art. 13.

E' la comunità montana che autorizza l'apertura al pubblico di una pista.

Qui trovi la procedura che la Comunità Montana deve fare per per la richiesta di delimitazione aree sciabili.
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CAPO III
(AREE SCIABILI, AREE SCIABILI ATTREZZATE E REGOLE DI COMPORTAMENTO)
Art. 13
(Aree sciabili e aree sciabili attrezzate)
1. Su proposta delle comunità montane, conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, la Giunta regionale delimita le aree sciabili, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 14. Costituisce area sciabile la superficie nell'ambito della quale le comunità montane territorialmente competenti possono autorizzare l'apprestamento di una o più piste destinate alla pratica degli sport sulla neve.
2. La porzione di area sciabile sulla quale la comunità montana ha autorizzato l'apprestamento di una o più piste costituisce area sciabile attrezzata. L'area sciabile attrezzata comprende anche gli impianti di risalita e gli impianti d'innevamento, se presenti.
3. L'autorizzazione all'apprestamento di una pista di cui al comma 2, unitamente alla delimitazione dell'area sciabile di cui al comma 1, costituisce, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), individuazione dell'area sciabile attrezzata e, pertanto, equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione dell'area, previo pagamento della relativa indennità, quantificata consensualmente dal beneficiario della servitù e dal proprietario del fondo servente, secondo quanto previsto dall'articolo 1032 del codice civile qualora l'accordo non venga raggiunto.
4. Le piste, a seconda della destinazione attribuita in sede di autorizzazione all'apprestamento, si distinguono in:
a) piste di discesa, destinate alla pratica dello sci alpino e dello snowboard ovvero alla pratica esclusiva dello sci alpino o alla pratica esclusiva dello snowboard;
b) piste destinate alla pratica dello sci di fondo;
c) piste destinate agli sport che si praticano con la slitta o lo slittino e alla pratica di altri sport sulla neve.
5. Le piste possono essere in tutto o in parte utilizzate come campi-scuola, adeguatamente segnalati, per la pratica dello sport cui sono destinate. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 363/2003.
6. L'apprestamento della pista e la sua apertura al pubblico sono soggetti alle autorizzazioni di cui ai commi 7 e 9 rilasciate dalla comunità montana competente per territorio.
7. La comunità montana autorizza l'apprestamento di una pista dopo aver accertato che il progetto sia conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché alle caratteristiche tecniche definite con il regolamento di cui al comma 15.
8. La comunità montana trasmette copia dell'autorizzazione all'apprestamento alla Giunta regionale, che include la pista nell'elenco regionale delle piste destinate agli sport sulla neve.
9. La comunità montana autorizza l'apertura al pubblico di una pista dopo aver accertato:
a) la conformità all'autorizzazione rilasciata;
b) la sottoscrizione di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile per danni agli utenti e ai terzi derivanti da fatti imputabili al gestore in relazione all'uso della pista;
c) l'istituzione di un adeguato servizio piste, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 11, fatta salva la possibilità di avvalersi di terzi per operazioni particolarmente complesse;
d) l'istituzione di un servizio di primo soccorso per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 12, salvo deroga concessa dalla stessa comunità montana in considerazione del fatto che l'estensione della pista o altre circostanze locali consentono un equivalente soccorso da parte degli ordinari servizi di soccorso;
e) l'avvenuta nomina di un direttore della pista per lo svolgimento dei compiti di coordinamento e direzione del servizio pista e del servizio di soccorso;
f) la predisposizione di spazi per l'esposizione, in modo ben visibile e chiaro delle informazioni, delle regole di comportamento e della segnaletica delle piste.
10. Il direttore della pista e i servizi pista e soccorso possono essere comuni a più piste.
11. Gli addetti al servizio pista svolgono compiti relativi alla delimitazione, segnatura, preparazione, protezione, controllo e messa in sicurezza della pista, alla collocazione della segnaletica, anche all'esposizione e alla diffusione di informazioni relative alle regole di comportamento degli utenti, nonché alla regolazione dell'accesso, come specificato nel regolamento. In particolare, essi precludono l'accesso alla pista in caso di pericolo.
12. Gli addetti al servizio di soccorso svolgono attività di pronto intervento per prestare i primi soccorsi e per trasportare l'infortunato sino ad affidarlo agli ordinari servizi di soccorso.
13. L'utilizzo delle piste a scopo agonistico è subordinato all'omologazione rilasciata dalla FISI, nel rispetto del regolamento della Federazione internazionale sci (FIS).
14. La Giunta regionale costituisce, con propria deliberazione, il comitato tecnico delle aree sciabili di cui al comma 1, determinandone la composizione e le modalità di funzionamento e specificandone i compiti da svolgersi senza oneri a carico della Regione.
15. La Giunta regionale definisce con regolamento:
a) le caratteristiche tecniche delle piste;
b) la documentazione da allegare al progetto di apprestamento ai fini del rilascio dell'autorizzazione, tra cui in particolare una relazione redatta da tecnici abilitati nelle materie di rispettiva competenza, che attesti il rispetto per l'ambiente, l'idoneità idrogeologica e l'assenza di pericoli, in particolare di frane e valanghe;
c) i requisiti dei direttori delle piste;
d) i compiti degli addetti al servizio piste;
e) i requisiti degli addetti al servizio soccorso;
f) le modalità di utilizzo delle piste di sci in periodo di non innevamento, in particolare per la pratica delle discipline del mountain biking.

riferimento id:32202

Data: 2016-02-15 09:02:38

Re:Impianto di risalita

Grazie ma nel caso in questione l'area sciabile è già stata delimitata.
La gestione che è in capo ai proprietari dell'impianto, verrebbe ceduta per un anno ad un'altra società.
Come SUAP che cosa devo fare?
Grazie

riferimento id:32202

Data: 2016-02-15 17:12:26

Re:Impianto di risalita

La gestione degli impianti di risalita è soggetta a concessione/autorizzazione, per cui è necessario presentare domanda di subentro.

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