Buongiorno,
relativamente ad una procedura penale per abuso edilizio, è pervenuta al Comune di competenza una richiesta da parte di un legale, in nome e per conto del suo cliente, con cui si chiede, l’invio di una dichiarazione scritta attestante, previo sopralluogo, dell’avvenuta autodemolizione di quanto realizzato senza titolo amministrativo nonché la sussistenza dei presupposti per ottenere la sanatoria di quanto autodemolito e la presenza o meno del vincolo paesaggistico.
La richiesta cita una sentenza della Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-11-2006) 10-01-2007, n. 231, con la quale è stato statuito (a dire del legale) il seguente principio di diritto: "a seguito della spontanea demolizione del manufatto abusivo non è impedita la sanatoria dell'opera ai sensi dell'art.36 del T.U. dell'Edilizia con i conseguenti effetti estintivi del reato".
Agli atti del Comune risulta presentata da tempo una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 209 della L.R. n° 65/14, sospesa per carenza documentale, con cui si chiede la regolarizzazione delle opere oggetto della stessa procedura penale, ma non di quelle autodemolite, poiché già demolite al momento della presentazione della pratica.
La richiesta al Comune della verifica previo sopralluogo, dell’avvenuta autodemolizione è ammissibile oppure deve pervenire solo dall’Autorità Giudiziaria?
Il rilascio di una dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti per ottenere la sanatoria di quanto autodemolito non pare essere contemplata né dal DPR 380/2001 (art. 36) né dalla L.R. n° 65/14 (art. 209) che rimandano entrambi ad una richiesta di permesso di costruire a sanatoria, a cui segue dopo istruttoria e pagamento di una sanzione a titolo di oblazione il rilascio di idoneo titolo?
Poi, nel caso specifico l’autodemolizione fa decadere i presupposti di un’eventuale richiesta di permesso di costruire a sanatoria per mancanza del manufatto?
Ringrazio fin da ora.
Buongiorno,
relativamente ad una procedura penale per abuso edilizio, è pervenuta al Comune di competenza una richiesta da parte di un legale, in nome e per conto del suo cliente, con cui si chiede, l’invio di una dichiarazione scritta attestante, previo sopralluogo, dell’avvenuta autodemolizione di quanto realizzato senza titolo amministrativo nonché la sussistenza dei presupposti per ottenere la sanatoria di quanto autodemolito e la presenza o meno del vincolo paesaggistico.
La richiesta cita una sentenza della Cass. pen. Sez. III, (ud. 09-11-2006) 10-01-2007, n. 231, con la quale è stato statuito (a dire del legale) il seguente principio di diritto: "a seguito della spontanea demolizione del manufatto abusivo non è impedita la sanatoria dell'opera ai sensi dell'art.36 del T.U. dell'Edilizia con i conseguenti effetti estintivi del reato".
Agli atti del Comune risulta presentata da tempo una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 209 della L.R. n° 65/14, sospesa per carenza documentale, con cui si chiede la regolarizzazione delle opere oggetto della stessa procedura penale, ma non di quelle autodemolite, poiché già demolite al momento della presentazione della pratica.
La richiesta al Comune della verifica previo sopralluogo, dell’avvenuta autodemolizione è ammissibile oppure deve pervenire solo dall’Autorità Giudiziaria?
Il rilascio di una dichiarazione scritta attestante la sussistenza dei presupposti per ottenere la sanatoria di quanto autodemolito non pare essere contemplata né dal DPR 380/2001 (art. 36) né dalla L.R. n° 65/14 (art. 209) che rimandano entrambi ad una richiesta di permesso di costruire a sanatoria, a cui segue dopo istruttoria e pagamento di una sanzione a titolo di oblazione il rilascio di idoneo titolo?
Poi, nel caso specifico l’autodemolizione fa decadere i presupposti di un’eventuale richiesta di permesso di costruire a sanatoria per mancanza del manufatto?
Ringrazio fin da ora.
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Prinicpio generale:
1) autodemolizione non esingue il reato
2) ECCEZIONE: sanatoria art 8 quater della legge 21 giugno 1985 n 298
3) L'estinzione del reato come conseguenza della spontanea demolizione del manufatto da parte dell'agente, prima che venga disposta dall'ufficio o comunque prima che intervenga la condanna, e stata prevista con il comma 36, 1 quinquies dell'art 1 della legge n. 308 del 2004, ma riguarda i soli manufatti realizzati su beni paesaggisticamente vincolati ed estingue solo il reato paesaggistico. Tale norma non può essere applicata analogicamente al reato urbanistico
4) L'autodemolizione non impedisce la richiesta ed il rilascio del certificato di conformità secondo l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 167 del 29 marzo 1989, ribadito in qualche decisione di questa stessa sezione (cfr. Cass. n. 35011 del 2003) nella quale si è statuito che " l'estinzione del reato di costruzione abusiva, per effetto del combinato disposto degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n 47, si verifica anche a favore di chi abbia demolito manufatto sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria; in tal caso l'accertamento e la certificazione di conformità effettuata dal Sindaco ai sensi dei citati artt. 13 e 22 legge n, 47 del 1985 tiene luogo della sanatoria rilasciata per i manufatti ancora esistenti
Ecco i motivi per cui è richiesto l'accertamento sull'autodemolizione e la verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di conformità.
Ovviamente l'esito di questa verifica dovrà essere trasmesso all'autorità giudiziaria e non alla parte.
Ciò per quanto attiene al PROFILO PENALE per il quale se viene accertata la conformità il reato si estingue.
Poi c'è il tema amministrativo. L'estinzione del reato NON SIGNIFICA che si possa rilasciare il permesso in sanatoria ... prpoprio perchè il manufatto non esiste più e quindi non è sanabile nè nuovamente edificabile.
Sul tema:
http://www.ambientediritto.it/sentenze/2007/Cassazione/Cassazione%202007%20n.231.htm
http://www.lexambiente.com/materie/urbanistica/184-dottrina184/4847-Urbanistica.%20Demolizione%20spontanea%20dell'abuso.html