Il Comune riceve dall'aams, PER I PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA, il verbale di controllo della SIAE in un bar nel quale viene riscontrata una violazione a quanto previsto dal DM 27 ottobre 2003 (presenza nell'esercizio di offerta di gioco esclusivamente con vincita in denaro cui all'art. 110 comma 6a). Chiedo: quali sono gli adempimenti di competenza comunale e qual è l'ufficio preposto? in particolare, il SUAP che riceve tali verbali, come deve agire? GRAZIE! Saluti
riferimento id:3219Legge 111/11, art. 24, comma 13
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito delle attività amministrative loro demandate in materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro.
La norma sopra citata parla sia di giochi con vincita in denaro che senza, quindi si applica anche alle violazioni di cui ai giochi comma 7 e quindi, anche per ciò che resta in vigore anche sul disposto del decreto 2003.
Al comune resta la sanzione per la mancanza di titolo abilitativo ex art. 86 TULPS. Vedi sanzione art. 17 bis TULPS
Quando AAMS chiede al comune di fare un verbale per mancanza di differenziazione dell'offerta di gioco, lo fa, secondo me, appoggiandosi sempre sulla sanzione dell’art. 17 bis e art. 9 TULPS per inosservanza delle modalità di esercizio dell’attività abilitata ex art. 86.
Anche questa è una strada che pare percorribile.
Al comune, a parere mio, resta sicuramente la competenza delle ordinanze conformative (di competenza dirigente SUAP) dell’art. 17 ter TULPS
Ai sensi dell’articolo 17 ter del T.U.L.P.S., il pubblico ufficiale procede alla contestazione della violazione, redigendone apposito verbale, e il comune, una volta ricevuta la comunicazione della contestazione da parte del pubblico ufficiale, entro i successivi cinque giorni, è tenuto ad ordinare, con provvedimento motivato, la sospensione dell’attività per il tempo necessario ad uniformarsi alla prescrizione violata e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Tuttavia, qualora, come nel caso di specie, la disposizione di legge violata non concerna prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell’igiene, l’ordine di sospensione viene disposto trascorsi trenta giorni dalla data della violazione.
L’art. 17 ter T.U.L.P.S. prosegue disponendo che non dovrà “darsi luogo all’esecuzione dell’ordine di sospensione nel caso in cui l’interessato dimostri di aver sanato la violazione, ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.
Naturalmente, in qualunque caso, occorre coordinarsi fra soggetti accertatori. Se AAMS ha scritto semplicemente una nota informativa bisogna procedere con processo verbale di accertamento e seguire il procedimento della L. 689/81