Se si effettua una sostituzione edilizia di un edificio commerciale realizzato prima del 1989 in un nuovo commerciale (trasformato in media struttura di vendita a pari volume) quali norme si applicano per le superfici a parcheggio? (TOSCANA)
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Se si effettua una sostituzione edilizia di un edificio commerciale realizzato prima del 1989 in un nuovo commerciale (trasformato in media struttura di vendita a pari volume) quali norme si applicano per le superfici a parcheggio? (TOSCANA)
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Oltre agli standard Tognoli occorrono gli standard di parcheggi degli artt. 26 e seguenti del:
Regolamento 1 aprile 2009, n. 15/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti).
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2009-04-01;15/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
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Art. 26
- Raccordi viari tra medie e grandi strutture di vendita e viabilità pubblica (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 500 metri quadrati devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) il raccordo fra il parcheggio destinato alla clientela e la viabilità pubblica, o comunque di accesso, deve essere indipendente o separato da ogni altro accesso, in particolare da eventuali collegamenti fra viabilità pubblica, aree carico-scarico merci e accessi riservati ai pedoni;
b) il percorso di accesso al parcheggio deve essere segnalato con chiarezza dalla viabilità principale. La segnaletica stradale e quella di orientamento devono integrarsi in modo da consentire l’immediata e univoca identificazione del percorso di accesso veicolare al parcheggio;
c) il raccordo fra parcheggio e viabilità deve essere costituito da almeno due varchi a senso unico separati, opportunamente distanziati e indipendenti tra loro. L’entrata e l’uscita devono essere tra loro distanti, anche quando insistono sullo stesso tratto viario.
2. Le grandi strutture di vendita devono realizzare il raccordo tra parcheggio e viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) rispetto di tutte le condizioni previste al comma 1 per le medie strutture di vendita;
b) determinazione del flusso veicolare di picco, il cui calcolo viene effettuato in relazione al numero massimo di presenze consentite dalle norme di sicurezza, ridotto delle quote di utenti prevedibili non motorizzati ed in considerazione del tempo medio di permanenza, valutato sulla base di dati recenti rilevati in analoghe strutture operanti;
c) i collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica devono essere previsti, per entrambi i sensi di marcia, almeno nella misura di uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie a parcheggio;
d) tra le corsie di accesso dalla viabilità pubblica ai parcheggi e le corsie di uscita non devono esservi interferenze che comportino l’attraversamento dei flussi di traffico.
Art. 27
- Dotazione di parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall’articolo 5, punto 2, del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’oart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ), sono richiesti i seguenti parcheggi:
a) per le costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 ), parcheggi per la sosta stanziale, all’interno degli edifici e nell’area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall’articolo 2, comma 2, della stessa legge, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
b) parcheggi per la sosta di relazione, nella misura individuata dagli articoli 28, 29 e 30 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizi di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.
2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Solo per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche, ad esclusione delle carreggiate stradali.
3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private e sono reperiti all’interno degli edifici o nell’area di pertinenza degli stessi, ovvero in altre aree o edifici, a condizione che ne sia garantito l’uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l’esercizio commerciale stesso.
4. Una quota del 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.
5. In caso di ampliamento di strutture di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.
Art. 28
- Parcheggi per gli esercizi di vicinato (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Per gli esercizi di vicinato, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.
2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:
a) ubicazione dell’esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
b) prevalente carattere pedonale dell’utenza;
c) aree già edificate, per le quali si ritiene opportuno evitare l’attrazione del traffico veicolare;
d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all’entrata in vigore del presente regolamento;
e) collocazione dell’esercizio in aree interessate dall’operatività di programmi di cui al titolo II, capo XIII, del Codice;
f) gallerie d’arte.
Art. 29
- Parcheggi per le medie strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Per le medie strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Nel caso in cui sotto tali parcheggi siano presenti parcheggi interrati possono essere utilizzate alberature, arbusti o siepi ornamentali.
3. Il numero di posti auto che deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione non può essere inferiore ad un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
4. Il comune può applicare l’articolo 28, comma 2, del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
Art. 30
- Parcheggi per le grandi strutture di vendita (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Per le grandi strutture di vendita, i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico, destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi delle gallerie dei centri commerciali.
2. Il comune può applicare l’articolo 28, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.
3. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto all’articolo 29, commi 2 e 3, del presente regolamento.
Art. 31
- Caratteristiche dei parcheggi (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. I parcheggi degli esercizi commerciali che superano i 1.500 metri quadrati di superficie di vendita devono presentare le seguenti caratteristiche:
a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili);
c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
d) spazi appositi per mezzi di servizio e/o soccorso;
e) tecniche per la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico;
f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
h) transito di veicoli distanziato dall’edificio ed in particolare dall’accesso dell’edificio stesso;
i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
l) illuminazione a spettro ampio;
m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
n) percorsi pedonali protetti;
o) fermate protette per i mezzi pubblici;
p) parcheggi per biciclette e motocicli;
q) obbligatorietà della manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
r) personale addetto specificatamente a mansioni di controllo, direzione, ricezione o manutenzione dell’area.
2. Il comune può prevedere ulteriori disposizioni di dettaglio in ordine alle caratteristiche dei parcheggi.
Art. 32
- Servizi igienici per la clientela (articolo 22, comma 1, l.r. 28/2005 )
1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto, previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita, devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela, facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 1.000 e 3.000 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili;
b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini ed uno ai disabili, ogni 4.000 metri quadrati di superficie di vendita.