nel caso di un esercente che vuole aprire un attività di vicinato per vendita oggetti per animali, collari , cibo e nello stesso locale fare anche servizio di toilettature come deve comunicare la scia?
può spedirne una sola ? specificando quali delle due attività è la prevalente?
questa scia andrebbe anche comunicata all'asl?
Per gli scarichi deve presentare una AUA?
si ringrazia della collaborazione.
Per le due attività dovrà presentare:
- SCIA mod. A per il commercio in esercizio di vicinato non alimentare;
- SCIA specifica (se l''hai prevista) ovvero SCIA mod. A punto 1.7.2 Altre attività di servizio.
Se entrambe le attività sono "segnalate" con il modello A allora può fare una sola SCIA contestuale.
Allegati:
- planimetria
- relazione descrittiva
-dichiarazione che
1. il locale è dotato di pareti e pavimenti facilmente lavabili e disinfettabili
2. è previsto idoneo sistema di filtraggio all'uscita delle vasche di lavaggio degli animali per la raccolta del pelo
- valutazione di impatto acustico o dichiarazione
Per il resto vale quanto indicato nel Regolamento locale d'igiene vigente.
I locali dovranno essere separati (prescrizione ASL).
Solitamente non è richiesta l'AUA in quanto non si generano scarichi industriali.
Manda ad ASL ed eventualmente ARPA per impatto acustico
come mai in questo caso deve essere richiesta una valutazione o dichiarazione di valutazione per impatto acustico?
in tal caso sulla base di quale normativa deve essere richiesta ?
ti ringrazio della risposta.
D.P.R. 19/10/2011, n. 227 art. 4 c. 2: "Per le [u]attività diverse da quelle indicate nel comma 1[/u] le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447".
Quindi o VPIA o dichiarazione sostitutiva.
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D.P.R. 19/10/2011, n. 227
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
CAPO III
Disposizioni in materia di inquinamento acustico
Art. 4 Semplificazione della documentazione di impatto acustico
1. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2.
2. Per le attività diverse da quelle indicate nel comma 1 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 1997, la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, predisposta da un tecnico competente in acustica.