Corte dei Conti: incarichi dirigenti sempre con comparazione e pubblicità
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Corte dei conti – 5 febbraio 2016 - Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato - Delibera n. 2/2016/PREV
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In tema di conferimento di incarico dirigenziale di livello non generale.
[color=red][b]Il conferimento di incarichi dirigenziali non può prescindere dall’effettuazione delle
procedure concorsuali ai sensi dell’art. 19 del d.lgs 165/2001. Sono illegittimi i conferimenti
effettuati senza il rispetto delle forme regolamentari di pubblicità dei posti vacanti ed in
assenza delle procedure valutative in quanto il suddetto procedimento appare effettuato al
duplice scopo di contemperare sia l’interesse dell’Amministrazione ad attribuire il posto al
più idoneo in ossequio al principio del buon andamento, sia ad assicurare la parità di
trattamento e le legittime aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato da
questa Sezione con delibere nn. 21/2010/PREV; 3/2013/PREV; 25/2014/PREV. [/b][/color]
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Deliberazione n. SCCLEG/2/2016/PREV
REPUBBLICA ITALIANA
la
Corte dei conti
Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del
Governo
e delle Amministrazioni dello Stato
formata dai Magistrati: Presidente Pietro DE FRANCISCIS;
componenti: Antonio FRITTELLA, Valeria CHIAROTTI, Cristina
ZUCCHERETTI (relatore), Maria Elena RASO, Giovanni COPPOLA,
Andrea ZACCHIA, Roberto BENEDETTI, Luisa D’EVOLI, Giovanni
ZOTTA, Fabio Gaetano GALEFFI, Maria Nicoletta QUARATO, Riccardo
VENTRE, Oriana CALABRESI, Laura CAFASSO, Francesco TARGIA,
Oriella MARTORANA; Stefania PETRUCCI; Cristian PETTINARI.
nell’adunanza del 28 gennaio 2016
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti,
approvato con regio decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;
VISTA la legge 21 marzo 1953, n. 161 concernente modificazioni al
predetto Testo Unico;
VISTO l’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e
successive modificazioni;
VISTO l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTO il “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo
della Corte dei conti”, approvato con deliberazione delle Sezioni
Riunite n. 14/2000 del 16 giugno 2000, modificato, da ultimo, con
provvedimento del Consiglio di Presidenza in data 24 giugno 2011
(G.U. n. 153 del 4 luglio 2011);
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VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 5
novembre 2015 prot. C.d.c. n. 36838 del 13/11/2015 riguardante il
conferimento al dott. Aurelio LA TORRE di un incarico
dirigenziale di livello non generale di Coordinatore del Servizio
informative parlamentari e Corte di Giustizia UE del
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del
Consiglio;
VISTO il rilievo istruttorio prot. n. 37817 del 24/11/2015;
VISTA la risposta dell’Amministrazione alle osservazioni dell’Ufficio di
controllo prot. n. 40951 del 24/12/2015;
VISTA la relazione prot. n. 52837696 dell’11/01/2016 con la quale,
ritenendo non superate le censure mosse in precedenza, il Magistrato
Istruttore ha proposto al Consigliere Delegato il deferimento della
questione alla sede Collegiale;
VISTA la nota prot. n. 52936158 del13/01/2016 con la quale il
Consigliere delegato al controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia e del Ministero degli
Affari Esteri, condividendo tale proposta, ha deferito la questione alla
Sezione;
VISTA l’ordinanza in data 18 gennaio 2016, con la quale il Presidente
della Sezione ha convocato, per il giorno 28 gennaio 2016, il Collegio
della Sezione centrale del controllo di legittimità;
VISTA la nota prot. n. 1475 del 19/01/2016, con cui il Dirigente della
Segreteria ha comunicato la convocazione della predetta adunanza
alle Amministrazione interessate;
INTERVENUTI, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il dott. Crescenzo RAJOLA, Coordinatore dell’Ufficio per il
trattamento giuridico, reclutamento, mobilità e contenzioso del
personale presso il Dipartimento per le Politiche di gestione e di
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Sviluppo delle Risorse Umane e Strumentali; il dott. Antonino
COSTANTINO, Coordinatore del Servizio trattamento giuridico,
nonchè la dott.ssa. Fausta BERGAMOTTO, Coordinatore del Servizio
affari legali e del contenzioso;
Con l’assistenza della dott.ssa Valeria MANNO, in qualità di Segretaria
di adunanza;
Ritenuto in
FATTO
Con il provvedimento in esame è stato conferito al dott. Aurelio LA
TORRE un incarico dirigenziale di livello non generale presso il
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, a seguito della soppressione del posto dal medesimo
ricoperto presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA),
precedentemente attribuito con decreto in data 15 ottobre 2013.
Pervenuto per il prescritto controllo il provvedimento in esame, il
competente Ufficio ha ritenuto di formulare rilievo con nota n. 37817
del 24 novembre 2015, chiedendo nella specie chiarimenti circa le
ragioni per cui l’attribuzione del posto era avvenuta in assenza della
procedura di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Infatti - pur nella effettiva urgenza di provvedere al ricollocamento
del dirigente, atteso che la riorganizzazione della Scuola era stata
disposta con delibera del 23 febbraio 2015 divenuta efficace in data
30 aprile 2015 -, vi sarebbero stati tutti i tempi necessari per
l’espletamento delle procedure concorsuali ed una nuova
sistemazione dell’interessato nel rispetto della vigente normativa.
L’Amministrazione, con nota del 16 dicembre 2015 acquisita al
protocollo della Corte dei conti il 24 dicembre 2015 con il n. 40951,
ha risposto al rilievo dell’Ufficio, ricostruendo l’iter che ha condotto al
conferimento dell’incarico con il DPCM in oggetto senza tuttavia
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esplicitare le motivazioni per cui -nella specie- non fosse stata
esperita la suddetta procedura selettiva.
In particolare, nel sottolineare che solo in data 10 agosto 2015 - a
seguito di richiesta formulata dal Segretariato Generale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri inoltrata ai Dipartimenti ove
risultavano vacanze di posti di valutare il curriculum del dirigente in
oggetto in applicazione delle disposizioni legislative e contrattuali in
materia (art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 3 del CCNL dell’area
VIII della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010, art.
62 del CCNL del 13 aprile 2006, art. 4 del CCNI del 4 marzo 2011,
Direttive del 23 gennaio e 5 settembre 2008) - il Dipartimento per le
politiche europee ha manifestato interesse a conferire un incarico al
dirigente in oggetto, l’Amministrazione rappresenta di avere operato
con tempestività successivamente alle determinazioni e valutazioni da
parte della SNA.
Alla luce dei chiarimenti pervenuti, peraltro limitati alla giustificazione
dei tempi che hanno condotto al conferimento dell’incarico con il
DPCM in oggetto, l’Ufficio di controllo ha ritenuto di non potere
considerare superati i dubbi di legittimità sollevati con il rilievo
istruttorio del 24 novembre 2015.
Ed invero, come confermato dalla stessa Amministrazione, l’incarico
dirigenziale è stato conferito senza il previo esperimento delle
procedure di interpello di cui all’art. 19, comma 1-bis, del d.lgs. n.
165 del 2001, sul presupposto di una urgenza che in realtà non
sembrava sussistere nella specie, essendo ben noto –fin dal 27 luglio
2015- che il dirigente in questione sarebbe rimasto privo di posto.
D’altro canto, il previo esperimento delle procedure di interpello
corrisponde, come più volte affermato dalla Sezione del controllo di
legittimità della Corte, sia alla necessità di assicurare la soddisfazione
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delle esigenze di trasparenza, non discriminazione e buona
amministrazione (delib. n. 3/2013/PREV, richiamata anche dalla
delib. n. 25/2014/PREV), sia di tener conto delle aspirazioni degli
interessati.
Le stesse circolari richiamate dall’Amministrazione si collocano in un
contesto normativo diverso da quello ora vigente, posto che all’epoca
non era ancora intervenuta la novella sull’art. 19 del d.lgs. n. 165 del
2001 operata dall’art. 40, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2009, che
ha introdotto il comma 1-bis (v. lett. b), il quale pone appunto
l’obbligo della previa procedura comparativa per il conferimento degli
incarichi dirigenziali.
Sulla base delle suddette ragioni il Magistrato istruttore ha quindi
proposto il deferimento della questione alla Sezione del Controllo. Il
Consigliere delegato, concordando con tale proposta, ha chiesto il
deferimento al presidente della Sezione, il quale ha convocato i
Collegio per l’adunanza odierna.
In occasione dell’adunanza, l’Amministrazione ha fatto pervenire due
successive memorie nelle quali ribadiva che l’assegnazione del dott.
LA TORRE si era resa indifferibile per garantire il diritto al posto del
dirigente, onde evitare di lasciarlo privo di adeguata collocazione,
facendo presente che, di norma, vengono sempre espletate le
procedure di interpello con risalto sul sito istituzionale della
Presidenza e selezione dei candidati.
I rappresentanti dell’Amministrazione, in sede di discussione orale,
hanno ribadito la legittimità del provvedimento, la specificità della
posizione del dott. LA TORRE ed, al contempo, la necessità che
l’incarico all’esame fosse assegnato immediatamente al fine di evitare
profili di danno all’amministrazione medesima.
Infine, è stato rappresentato che, a seguito dell’assegnazione del
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dott. LA TORRE, è insorto un contenzioso giurisdizionale per
l’interesse a ricoprire il posto in questione manifestato da altro
dirigente in occasione di un precedente interpello.
Considerato in
DIRITTO
Come esposto in narrativa, la questione in contestazione riguarda il
conferimento di un incarico dirigenziale di seconda fascia presso il
Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, avvenuto in assenza della prescritta procedura selettiva,
atteso che il posto ove il dirigente LA TORRE - fino al 1°giugno 2015-
aveva prestato l’attività lavorativa, era stato soppresso per effetto
della riorganizzazione della SNA.
L’amministrazione ha giustificato il proprio operato con l’urgenza di
provvedere al ricollocamento del dirigente, onde evitare che
quest’ultimo rimanesse privo di incarico, pur facendo presente -nella
pubblica adunanza- che la suddetta attribuzione aveva dato adito a
contenzioso giurisdizionale da parte di altro dirigente interessato a
ricoprire proprio quel posto. E’ stato spiegato infatti che detto incarico
–in precedenza- era stato oggetto di specifica procedura concorsuale
che si era conclusa con l’individuazione di un aspirante che, peraltro,
vi aveva subito rinunciato, in tal modo facendo sorgere la legittima
aspettativa di altro partecipante a vedersi nominato in sua vece.
Al contrario, l’Amministrazione ha provveduto a nominare
direttamente il dott. LA TORRE, in tal modo suscitando la reazione del
controinteressato cui era stato sottratto il posto.
In proposito, il Collegio ritiene che la ricostruzione della fattispecie
come emersa in adunanza e le argomentazioni fornite
dall’Amministrazione per giustificare il proprio operato, non siano
idonee a superare i rilievi mossi dall’Ufficio di controllo.
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E’ incontestato infatti che l’incarico in esame è stato attribuito in
violazione del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, il cui art.
40 ha introdotto il seguente comma 1-bis all’art. 19 del citato d.lgs
165/2001 che, sul punto, così recita: «L'amministrazione rende
conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito
istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si
rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta».
Occorre rammentare che quest’ultima disposizione si inserisce in un
insieme di modifiche testuali apportate al T.U. del pubblico impiego,
tutte volte a conseguire una migliore organizzazione del lavoro e ad
assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni
erogate al pubblico, incidendo sulle competenze dirigenziali e sulle
modalità di conferimento e revoca degli incarichi.
La procedura concorsuale introdotta dal citato comma 1 bis è tesa al
duplice scopo di contemperare, sia l’interesse dell’Amministrazione ad
attribuire il posto al più idoneo in ossequio al principio del buon
andamento, sia ad assicurare la parità di trattamento e le legittime
aspirazioni degli interessati, come ripetutamente affermato da questa
Sezione con delibere nn. 21/2010/PREV.; 3/2013/PREV.;
25/2014/PREV..
Orbene, nel caso in esame non può non rilevarsi come l’urgenza nel
provvedere non possa essere invocata, laddove la soppressione
dell’incarico del dott. LA TORRE era nota all’Amministrazione fin dal
27 luglio 2015 e, conseguentemente, vi sarebbe stato tutto il tempo
per espletare le prescritte procedure, senza necessariamente
pervenire alla nomina del dirigente ben oltre la data della sua messa
a disposizione e, per di più, su un posto che non poteva reputarsi
vacante.
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Quel che occorre rilevare - e che ripetutamente è stato rammentato
dall’Ufficio di controllo (vedi “rilievi-avviso” allegati alla
documentazione del deferimento)- è che l’Amministrazione, al fine di
assicurare la pubblicità dei posti vacanti nonché adeguate procedure
di interpello ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001
(informando il relativo procedimento a criteri di trasparenza e parità
di trattamento), debba necessariamente riferirsi ad un quadro
programmatico delle cessazioni di incarichi conferiti a dirigenti di
prima e seconda fascia, costituendo questa una operazione
propedeutica anche ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali ai
sensi dei commi 4, 5-bis e 6 del citato art. 19.
Peraltro, l’incarico in questione risulta attribuito finanche in violazione
delle direttive, seppure risalenti e non più aggiornate dopo
l’introduzione del più volte citato art. 40, comma 1, del d.lgs.
n.150/09, emanate dalla stessa Presidenza (cfr. direttive del 23
gennaio e 5 settembre 2008) ed invocate in questa sede.
Infatti, ai sensi delle richiamate disposizioni, l’Amministrazione si era
autolimitata prevedendo che, nelle ipotesi dei dirigenti cd. “perdenti
posto” a causa di rientri da fuori-ruolo (cfr. lett. h direttiva del 23
gennaio 2008) “il Dipartimento per le risorse umane ed i servizi
informatici avvia una nuova istruttoria ai fini del possibile
conferimento al predetto dirigente di un incarico su uno dei posti di
funzione rimasti vacanti, sempre avuto riguardo ai criteri citati alla
lettera e)…”
Tenuto conto della suddetta disposizione dunque, è di tutta evidenza
che il Dipartimento del personale avrebbe dovuto effettuare una
completa ricognizione di tutti gli interpelli andati deserti e, solo a
seguito di tale operazione, procedere alla nomina dei “perdenti-posto”
su uno di quelli residuali.
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Dette circostanze evidenziano che la situazione d’urgenza che, a dire
dell’Amministrazione, avrebbe imposto l’assegnazione immediata del
dirigente al posto in questione era, nella realtà, insussistente.
Altrimenti detto, se l’Amministrazione avesse rispettato i termini e gli
adempimenti delle procedure regolamentari, non vi sarebbe stato
spazio per la configurazione di alcuna illegittimità.
Corollario del suddetto quadro normativo è che l’Amministrazione, per
non creare forme di discriminazione, debba mettere senza indugio a
disposizione dei dirigenti tutti i posti vacanti allorquando si rendano
disponibili, riservandosi di effettuare una valutazione ponderata tra
coloro che hanno manifestato l’interesse a ricoprirli attraverso la
specifica procedura selettiva. Da ultimo, si rammenta che il giudizio
dell’Amministrazione medesima secondo i dettami del citato art. 19,
che richiamano i principi di imparzialità di derivazione costituzionale,
deve essere fondato su “criteri di scelta” previamente resi noti agli
interessati, i quali garantiscano che tali valutazioni siano fondate su
fatti obiettivi e verificabili, anche al fine di evitare un contenzioso che
rallenta l’azione amministrativa.
Per le suesposte considerazioni l’atto in esame non si presenta
conforme a legge.
P.Q.M.
La Sezione centrale di controllo di legittimità, ricusa il visto e la
conseguente registrazione del provvedimento citato in epigrafe.
Il Presidente
Pietro De Franciscis
Il Relatore
Cristina Zuccheretti
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Depositata in Segreteria il 5 febbraio 2016
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Lo Giudice