Data: 2016-02-12 09:20:17

baby parking requisiti

Nell'idea di aprire un baby parking la mia collega ha conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche e successivamente la Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, con esperienza e formazione in ambiti relativi all’orientamento scolastico e lavorativo.Ha avuto anche esperienze lavorative con bimbi.
Vorrei sapere se rientra nei requisiti per occuparsi appunto della custudia dei bimbi.
Grazie.
Francesca

riferimento id:32168

Data: 2016-02-12 12:19:13

Re:baby parking requisiti


Nell'idea di aprire un baby parking la mia collega ha conseguito la laurea triennale in Scienze e tecniche Psicologiche e successivamente la Laurea Specialistica in Psicologia Clinica, con esperienza e formazione in ambiti relativi all’orientamento scolastico e lavorativo.Ha avuto anche esperienze lavorative con bimbi.
Vorrei sapere se rientra nei requisiti per occuparsi appunto della custudia dei bimbi.
Grazie.
Francesca
[/quote]

Il regolamento regionale prevede una serie di titoli tutti rientranti nel settore educativo e socio-culturale.
FORMALMENTE la laurea in psicologia NON è ricompresa nell'elenco della normativa regionale. Tuttavia dal 2007 i titoli di studio sono stati modificati e a mio avviso la laurea in psicologia è da ritenersi EQUIPOLLENTE a quelle elencate anche se formalmente manca un espresso provvedimento.

In questo senso ci siamo espressi su analogo quesito:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=2551.0

********************
[b]
Reg. reg. 18-1-2007 n. 4
Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia".
Pubblicato nel B.U. Puglia 22 gennaio 2007, n. 12.[/b]

Art. 46
Contenuto professionale dei servizi.

1. Al fine di promuovere la qualità delle prestazioni erogate dalle strutture e dai servizi oggetto del presente regolamento e di tutelare e valorizzare le esperienze professionali acquisite dagli operatori, la Regione Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio delle professioni di assistente sociale, educatore professionale, operatore socio-sanitario e promuove percorsi di formazione professionale per la riqualificazione di operatori già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pur non in possesso dei titoli di studio richiesti dalle normative successive, purchè non in contrasto con le norme comunitarie e nazionali vigenti.

2. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, i titoli di studio utili attualmente rilasciati dai canali di formazione universitaria e della formazione professionale sono i seguenti:

a) laurea in educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 e titoli equipollenti;

b) laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico;

c) laurea triennale in Scienze dell'Educazione nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;

d) laurea triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione, indirizzi Scienze dell'Educazione e Scienze dell'educazione nei servizi socioculturali e interculturali;

e) laurea in Pedagogia e in Scienze Pedagogiche (36);

f) laurea in Scienze dell'Educazione, ex indirizzi in Insegnanti di Scienze dell'Educazione e in Esperto di processi formativi, e laurea triennale in Scienze dell'Educazione, indirizzo in Processi di formazione e valutazione;

g) laurea specialistica in Progettista e Dirigente dei servizi educativi e formativi ovvero in Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi (37);

h) laurea triennale in Scienze della Formazione Continua, indirizzi in Operatore socioculturale e in Operatore per la mediazione interculturale (38).

3. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, per gli operatori in possesso dei titoli di cui alla lettera f) che non risultino già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono essere ricoperte le funzioni educative nel settore dei servizi socio-assistenziali solo in presenza di una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi socioeducativi e di cura delle persone.

4. Nell'ambito di servizi socio-assistenziali che abbiano un carattere prevalente di servizi socioeducativi, per una più efficace organizzazione degli stessi servizi e rispondenza delle funzioni assegnate alla natura del servizio, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l'impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli dalla lettera b) alla lettera f) del comma 3. Nell'ambito di servizi socio-assistenziali che abbiano carattere prevalente di servizi socioriabilitativi, e ad elevata integrazione socio-sanitaria, è assicurato nella formazione delle équipes professionali l'impiego pur non esclusivo di operatori che abbiano i titoli di cui alla lettera a) del comma 3.

5. In via transitoria e nelle more della definizione a livello nazionale di ulteriori profili professionali sociali, nonchè nelle more della definizione a livello regionale del regolamento di cui all'art. 57 della legge regionale, ed a titolo meramente ricognitivo, per lo svolgimento della funzione educativa nel settore dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sono impiegati anche operatori in possesso di diploma di maturità di scuola media superiore, che abbiano una esperienza documentata almeno triennale nel settore dei servizi educativi e di cura delle persone.

6. Tutte le strutture e i servizi di cui agli articoli del titolo V del presente regolamento devono prevedere la posizione di coordinatore della struttura o coordinatore del servizio. Fatte salve le posizioni di coordinamento già ricoperte nelle strutture e nei servizi attivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, e salvo quanto espressamente definito per specifiche strutture, le funzioni di coordinamento sono assegnate a figure in possesso di laurea almeno triennale, ovvero a figure in possesso di diploma di maturità con esperienza nel ruolo specifico di coordinatore di struttura o servizio non inferiore a tre anni.

(36) Lettera così sostituita dall’art. 16, comma 1, Reg. 7 agosto 2008, n. 19. Il testo originario era così formulato: «e) laurea in Pedagogia.».

(37) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 2, Reg. 7 agosto 2008, n. 19.

(38) Lettera aggiunta dall’art. 16, comma 2, Reg. 7 agosto 2008, n. 19.

riferimento id:32168
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it