Data: 2016-02-12 08:59:31

Albo (informatico) degli amministratori giudiziari - D.M. 26/1/2016 - modalità

Albo (informatico) degli amministratori giudiziari - D.M. 26/1/2016 - modalità

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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 gennaio 2016
Modalita'  di  tenuta  ed  accesso  all'Albo  degli  amministratori.
(16A00937)
(GU n.34 del 11-2-2016)[/b][/color]



                        IL DIRETTORE GENERALE
              per i sistemi informativi automatizzati

  Visto il decreto legislativo  4  febbraio  2010,  n.  14,  recante:
«Istituzione dell'Albo degli amministratori  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 13, della legge 15 luglio 2009, n. 94»;
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
recante  il  Codice  delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13  agosto  2010,
n. 136;
  Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  Ministro
dello sviluppo economico 19 settembre 2013, n. 160, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 2014, n. 19, con efficacia  dal  19
marzo 2015, con il quale e' stato adottato  il  «Regolamento  recante
disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli  amministratori
giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010,  n.  14,  e
modalita'  di  sospensione  e  cancellazione  dall'Albo    degli
amministratori giudiziari e di esercizio del potere di  vigilanza  da
parte del Ministero della giustizia»;
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  come  modificato
dal decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.  235,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 2010 -  Supplemento  ordinario
n. 8, recante il Codice dell'amministrazione digitale;
  Visto il decreto del Ministro della giustizia in data  21  febbraio
2011, n. 44 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18  aprile
2011), recante «Regolamento concernente le  specifiche  tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010  n.
24», come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012 n.  209
e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013 n. 48;
  Visto il provvedimento  della  Direzione  generale  per  i  sistemi
informativi automatizzati, 18 luglio 2011,  pubblicato  per  estratto
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  29  luglio  2011,  recante
«Specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1 del  decreto  del
Ministro della giustizia in data 21  febbraio  2011  n.  44,  recante
regolamento concernente le specifiche tecniche  per  l'adozione,  nel
processo  civile  e  nel  processo  penale,  delle  tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29
dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22  febbraio  2010,  n.
24» come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  Visto il decreto interministeriale  n.  160/2013,  e  rilevato  che
all'art.  3  comma  5  prevede  che  con  decreto  dirigenziale  del
responsabile  per  i  sistemi  informatizzati  del  Ministero  della
giustizia, sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,
sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui
al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata;
  Rilevato che il Garante per la protezione  dei  dati  personali  ha
espresso il previsto parere in data 2 dicembre 2015;

                              Decreta:

                              Art. 1


                            Definizioni

  Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per «CAD»: decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni;
    b) per «Albo»: l'Albo  degli  amministratori  giudiziari  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante
il Codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di  prevenzione,
nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia,  a
norma degli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
istituito con decreto legislativo del 6 settembre 2011;
    c) per  «Regolamento»:  decreto  interministeriale  del  Ministro
della giustizia di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e Ministro dello sviluppo economico  19  settembre  2013,  n.
160, recante disposizioni in materia di  iscrizione  nell'Albo  degli
amministratori giudiziari di cui al decreto  legislativo  4  febbraio
2010, n. 14, e modalita' di sospensione cancellazione dall'Albo degli
amministratori giudiziari e di esercizio del potere di  vigilanza  da
parte del Ministero della giustizia;
    d) per «Regole tecniche»: decreto del Ministro della giustizia in
data 21 febbraio 2011, n. 44, concernente le specifiche tecniche  per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione  dei  principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010  n.
24, e successive modificazioni;
    e) per «Specifiche tecniche»: il  provvedimento  della  Direzione
generale per i sistemi informativi  automatizzati,  18  luglio  2011,
come sostituito dal provvedimento 16/4/2014;
    f) per «PST»: portale dei servizi  telematici  il  quale  prevede
delle stringenti regole di visibilita' delle informazioni in funzione
del  ruolo  che  l'utente  svolge  nell'ambito  dello  specifico
procedimento e, a tale scopo,  e'  richiesta  l'identificazione  c.d.
«forte», tramite token crittografico (smart  card,  chiavetta  USB  o
latro dispositivo sicuro), del soggetto che accede al servizio;
    g) per «Richiedente»: il professionista che presenta  la  domanda
d'iscrizione all'Albo;
    h) per  «Amministratore»:  il  professionista  iscritto  all'Albo
degli amministratori giudiziari;
    i) per «Responsabile  dell'Albo»:  il  direttore  generale  della
giustizia civile,  Dipartimento  per  gli  affari  di  giustizia  del
Ministero  della  giustizia,  ovvero  persona  da  lui  delegata  con
qualifica dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale;
    j)  per  «ADN»:  il  sistema  «Active  Directory  Nazionale»
infrastruttura che  consente  di  gestire  su  una  unica  anagrafica
centralizzata gli utenti, i server applicativi  e  le  postazioni  di
lavoro  del  Ministero  della  giustizia,  garantendo  cosi'  elevati
livelli della gestione della sicurezza  con  particolare  riferimento
agli aspetti legati alla sicurezza degli accessi.
                              Art. 2


              Modalita' di tenuta e accesso all'albo

  1) L'Albo e' tenuto con modalita' informatica, ai sensi dell'art 3,
comma 1,  del  regolamento  n.  160/2013,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal CAD e dal presente decreto.
  2) L'aggiornamento delle informazioni e'  curata  dal  Responsabile
dell'Albo secondo il disposto dell'art. 2, comma 5,  del  regolamento
n. 160/2013. L'aggiornamento avviene nei termini previsti all'art. 5,
comma 2, regolamento n. 160/2013.
  3) L'Albo  e'  distinto  in  una  «parte  pubblica»  e  una  «parte
riservata».
  4) La «parte pubblica» dell'Albo, di cui all'art. 3 del regolamento
n. 160/2013, e' consultabile sul sito istituzionale  www.giustizia.it
alla voce «Albo degli amministratori giudiziari» ed  e'  composta  da
pagine web ad accesso libero. Le  informazioni  (dati  identificativi
dell'Amministratore - escluso il codice fiscale  in  quanto  visibile
solo a chi ha diritto ad accedere alla parte riservata - e  indirizzo
di posta elettronica certificata) sono pubblicate come dati  di  tipo
aperto secondo le modalita' di cui all'art. 52 del CAD.
  5) La «parte riservata» dell'Albo, di cui all'art  3  comma  4  del
regolamento n. 160/2013, e' tenuta presso i Sistemi  informatici  del
Ministero  della  giustizia  con  modalita'  idonee  a  garantire  la
riservatezza e  la  sicurezza  dei  dati,  in  conformita'  a  quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  6) L'accesso alla  «parte  riservata»  dell'Albo,  da  parte  degli
Amministratori,  avviene,  limitatamente  ai  soli  dati  che  lo
riguardano, mediante il sito pst.giustizia.it, previa identificazione
informatica con le modalita'  di  cui  all'art.  6  delle  specifiche
tecniche.
  7) Alla «parte riservata»  dell'Albo  e'  consentito  l'accesso  ai
magistrati, ai dirigenti delle  cancellerie  che  si  occupano  degli
affari penali e delle  segreterie  delle  Procure  della  Repubblica,
nonche' al direttore dell'Agenzia o ad un  soggetto  da  quest'ultimo
delegato. L'accesso avviene attraverso la rete  del  Ministero  della
giustizia, previa identificazione informatica attraverso ADN.
  8)  Per  l'accesso  alla  «parte  riservata»  dell'Albo  sono  resi
disponibili, ai soggetti indicati al comma 7, strumenti  informatici,
anche in cooperazione  applicativa,  che  consentono  la  ricerca  di
informazioni  e  dati  relativi  alla  sola  attivita'  professionale
presenti nel fascicolo informatico dell'Amministratore.
                              Art. 3


        Modalita' di presentazione della domanda d'iscrizione

  1)  Il  soggetto  che  intende  presentare  domanda  d'iscrizione
all'Albo, una volta autenticato attraverso il  PST,  potra'  accedere
alla sua «area riservata».
  2) Il richiedente,  attraverso  la  sua  «area  riservata»,  potra'
compilare la domanda  d'iscrizione  all'Albo  in  modo  completamente
informatizzato  ed  allegare  i  documenti.  Gli  allegati  verranno
associati alla domanda tramite bar-code.
  3) La domanda e i suoi allegati, compilata dal richiedente  con  le
modalita'  di  cui  ai  precedenti  commi,  dovra'  essere  scaricata
dall'utente,  sottoscritta  digitalmente  e  inviata  al  sistema
informatico per la sua trattazione in modalita' on line.
  4) I formati degli allegati associati alla domanda devono essere in
formato PDF e la firma digitale deve essere in formato PAdES o CADES
  5) Il richiedente, a seguito dell'invio  della  domanda,  ricevera'
una comunicazione, mediante PEC, con l'indicazione  del  Responsabile
del procedimento.
                              Art. 4


                    Procedimento per l'iscrizione

  1. Al momento  dell'invio  della  domanda  telematica  e  dei  suoi
allegati  si  crea  un  fascicolo  informatico  che  raccogliera'  i
documenti  e  le  copie  informatiche  dei  documenti  trasmessi  dal
Richiedente e quelli formati dal Responsabile dell'Albo. Il fascicolo
informatico e' tenuto secondo le disposizioni del regole  tecniche  e
delle specifiche tecniche.
  2. Il richiedente, attraverso l'«area riservata», potra'  procedere
all'integrazione dei documenti richiesti dall'Amministrazione durante
la fase istruttoria.
  3. La difformita' tra i dati inseriti sul sito e  quelli  trasmessi
tramite sistema informatico comporta il rigetto della domanda.
  4. A seguito del completamento della fase istruttoria,  il  sistema
generera' una PEC con cui viene informato il  richiedente  dell'esito
del procedimento.
                              Art. 5


                  Modo di pagamento del contributo

  1) Il pagamento del contributo di cui all'art. 7 lettera  a)  e  c)
del Regolamento e' effettuato secondo le norme di cui all'art. 30 del
decreto ministeriale n. 44/2011 e agli articoli 26,  27  e  28  delle
specifiche tecniche. Per il pagamento va indicato il  codice  tributo
3531.
  2) Il pagamento del contributo secondo le modalita' indicate  nella
lettera a) art. 7 del Regolamento e' effettuato tramite pagamento  su
conto corrente postale n. 001020172639 intestato  alla  Tesoreria  di
Viterbo provinciale di Roma con coordinate bancarie IBAN:  IT62  B076
0114 5000 0102 0172 639.
  3) Il pagamento del contributo secondo le modalita' indicate  nella
lettera b) art. 7 del Regolamento e'  effettuato  tramite  versamento
bancario intestato alla Tesoreria provinciale di Roma con  coordinate
bancarie IBAN: IT51B0100003245348011353100.
  4) La ricevuta del versamento che comprova l'avvenuto pagamento del
contributo per l'iscrizione, nelle forme previste dall'art 7  lettere
a), b) e c), e' inserita come allegato alla domanda di  cui  all'art.
3, comma 3, del presente decreto. La ricevuta del contributo  annuale
versato con nelle forme previste dall'art. 7 lettere a), b) e  c)  e'
inviata dall'Amministratore accedendo all'area riservata.
  5) Per pagamento effettuato con le modalita' di cui al comma 1  del
presente articolo la ricevuta potra' essere acquisita  dall'Albo,  in
maniera automaticamente, dalla piattaforma dei pagamenti telematici.
                              Art. 6


              Modalita' per le comunicazioni all'Albo

  1)  Le  comunicazioni  al  Responsabile  dell'Albo  da  parte
dell'Amministratore, di cui all'art. 5, commi 4 e 5, del  regolamento
n.  160/2013,  sono  effettuate  attraverso  una  sezione  dedicata
dell'area riservata.
  2)  Le  comunicazioni  al  Responsabile  dell'Albo,  da  parte
dall'Autorita'  giudiziaria    e    dell'Agenzia    nazionale    per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalita' organizzata, di cui all'art. 9 del  regolamento  n.
160/32013, sono effettuate tramite una interfaccia  web  dell'Albo  o
tramite cooperazione applicativa tra sistemi.
                              Art. 7


    Disposizioni sulla registrazione delle operazioni di accesso

  1. Le operazioni di accesso al sistema informatico sono  registrate
in apposito file di log che contiene le seguenti informazioni:
    a. il codice fiscale del soggetto che ha effettuato l'accesso;
    b. il riferimento al documento  prelevato  o  consultato  (codice
identificativo del documento nell'ambito del sistema documentale);
    c. la data e l'ora dell'accesso.
  2.  I  suddetti  file  di  log  sono  sottoposti  a  procedura  di
conservazione per cinque anni, e sono raccolti, con modalita' tali da
certificarne la non ripudiabilita' e non modificabilita',  presso  la
Sala  server  nazionale  della  giustizia  dove  e'  installata
l'applicazione.
  3. I file di log sono resi disponibili a chi potra' accedervi nelle
forme  di  legge,  previa  approvazione  da  parte  del  Responsabile
dell'Albo.
    Roma, 26 gennaio 2016

                                      Il direttore generale: Licardo


[color=red][size=18pt][b]APPROFONDIMENTI:[/b][/size][/color]
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