Buongiorno,
la farmacia comunale ha variato il Presidente del CDA.
L'asl territorialmente competente (Regione Lombardia Provincia di Brescia) ha effettuato un sopralluogo presso la farmacia ed ha prescritto di presentare al Suap Scia per l'avvenuto cambio del Presidente del CDA e di comunicare questa variazione al servizio farmaceutico.
Volevo sapere se tale richiesta è necessaria per legge e eventualmente in che modalità deve essere comunicata (semplice pec o Scia come prescritto)?
Grazie mille
Pierangelo
Buongiorno,
la farmacia comunale ha variato il Presidente del CDA.
L'asl territorialmente competente (Regione Lombardia Provincia di Brescia) ha effettuato un sopralluogo presso la farmacia ed ha prescritto di presentare al Suap Scia per l'avvenuto cambio del Presidente del CDA e di comunicare questa variazione al servizio farmaceutico.
Volevo sapere se tale richiesta è necessaria per legge e eventualmente in che modalità deve essere comunicata (semplice pec o Scia come prescritto)?
Grazie mille
Pierangelo
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Salve,
in merito al regime amministrativo delle autorizzazioni per farmacie NON TROVANO APPLICAZIONE gli istituti di autocertificazione e SCIA come invece avviene negli altri settori.
In questo ambito pertanto, a seguito di variazioni soggettive (a titolo di subingresso o, come in questo caso, di variazione del elgale rappresentante) si fa presentare ISTANZA al richiedente e, acquisito il parere, si rilascia AUTORIZZAZIONE AGGIORNATA.
Sia la domanda che l'autorizzazione sono in bollo.
riporto parte di un intervento che ho redatto a fine 2013
...Parte della giurisprudenza afferma (o meglio affermava) che la pianta organica, così come la si intendeva prima, non esiste più.
La stessa cosa viene dichiarata anche dal Ministro della Salute tramite una circolare emessa all’indomani della riforma normativa intervenuta con il decreto legge n,. 1/2012 (Decreto Monti).
Ad esempio il TAR Veneto, sentenza n. 974/2012, afferma che “deve ritenersi eliminata la pianta organica delle farmacie”. Anche il TAR Friuli con sentenza n. 338 del 3 settembre 2012 afferma che “non possono avere vigore norme regionali che alla normativa statale si oppongano, prevedendo limiti all’apertura di nuove farmacie mediante la sopravvivenza della pianta organica”.
Il TAR Milano n. 2313 del 23 settembre 2012, invece, proprio nell’ambito di una fattispecie di trasferimento dà un’indicazione più cauta e, nel dar ragione al farmacista che si è visto arrivare un nuovo concorrente nelle sue vicinanze, afferma che “sebbene a parere del Ministero non si debba più parlare di “pianta organica”, tuttavia è indubbio che la riforma non abbia superato il sistema di programmazione territoriale delle farmacie. Non a caso la novella lascia comunque in vigore molte delle norme precedentemente vigenti in materia di circoscrizioni farmaceutiche; in particolare persiste l’art. 1 comma 4 L. n. 475/’68 secondo cui “Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell’ambito della sede per la quale fu concessa l’autorizzazione, deve farne domanda all’autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie. Non vi sono, dunque, ragioni per ritenere improcedibile la pretesa della ricorrente”
Recentemente, in merito ad una controversia sul trasferimento di una farmacia negato da un comune, il Consiglio di Stato con un’ordinanza del 1 marzo 2013 approva l’operato dell’amministrazione e dispone :
- che, a seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare, la novella introdotta dall’art. 11 del d.l. n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012, non appare prescindere - con segnato riferimento all’istituzione di “nuove farmacie” in relazione al mutato rapporto, in riduzione, farmacia/numero abitanti - dal collegamento della sede dell’esercizio con le “zone” in cui si articola il territorio comunale, per le quali va garantita l’offerta dei farmaci in condizione di accessibilità e pronta fruizione;
- che, invero, lo stesso primo comma della disposizione in esame, nel momento in cui si indirizza a favorire un più ampio accesso alla titolarità delle farmacia, puntualizza che detto ampliamento è teso a garantire una “più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”;
- che, per quanto su esposto, il nuovo quadro normativo non appare prescindere da un momento di pianificazione, a livello pubblicistico, dell’organica distribuzione sul territorio delle sedi delle farmacie, stante la finalizzazione del servizio alla tutela del diritto alla salute, garantendo l’accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci;
Non a caso il Consiglio di Stato, in questa circostanza, ha usato l’aggettivo ”organica”, lasciando intendere che il Comune, anche alla luce delle nuove regole di programmazione, ha il dovere di pianificare le sedi/zone al fine della tutela del diritto alla salute, garantendo l’accessibilità in condizioni paritarie e di non discriminazione alla dispensa dei farmaci.
Ancora più di recente nella sentenza n. 1858 del 03/04/2013, il Consiglio di Stato afferma, sempre in merito a controversie sul trasferimento di una farmacia, che “non si parla più di “sedi” ma di “zone”; ma questo mutamento non è rilevante, perché la giurisprudenza aveva già da tempo avvertito che quando la normativa previgente usava il termine “sede” si doveva intendere “zona”, perché questo era il significato che si desumeva dal contesto. Peraltro usa il termine “zona” anche l'art. 1, comma settimo (originariamente comma quarto) della legge n. 475/1968, del seguente tenore: «Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona». A sua volta il regolamento approvato con d.P.R. n. 1275/1971, art. 13, secondo comma, dispone: «Il locale indicato per il trasferimento della farmacia deve essere situato (...) in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona».
E’ vero che la nuova formulazione dell’art. 2 sembra riferirsi esplicitamente solo all’assegnazione delle “zone” alle farmacie di nuova istituzione, tacendo delle altre; ma stanti il contesto e la finalità dichiarata dalla legge, è ovvio che anche le farmacie preesistenti conservano il rapporto con le “sedi”, ossia “zone”, originariamente loro assegnate; e questo appunto dispone esplicitamente l’art. 13 del regolamento, che del resto esprime una implicazione naturale del sistema.
Ed è nella logica delle cose che questo potere-dovere di pianificazione territoriale non si eserciti una tantum ma possa (e se del caso debba) essere nuovamente esercitato per apportare gli opportuni aggiornamenti, e che ciò venga fatto nel quadro di una visione complessiva del territorio comunale.
In conclusione, benché la legge non preveda più, espressamente, un atto tipico denominato “pianta organica”, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori, ed effetti corrisponde alla vecchia pianta organica e che niente vieta di chiamare con lo stesso nome”.
Quindi, quello che posso affermare è che il Comune deve comunque tener conto di quello che ancora è rimasto in vigore della Legge n. 475/1968:
Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri.
Rispettato il criterio di distanza e rispettata la zonizzazione che la stessa amministrazione dovrebbe aver fatto ai sensi del nuovo art. 2 della legge n. 475/1968, il rilascio di un’autorizzazione al trasferimento deve essere frutto di una discrezionalità tecnica adeguatamente motivata in funzione delle finalità sopra espresse dal il Consiglio di Stato.