Buongiorno,
vorrei un chiarimento circa l'esistenza o meno dell'obbligo di apposizione, all'esterno dei distributori automatici di alimenti, della lista degli ingredienti relativa ai prodotti contenuti nel distributore stesso.
Eventualemte che sanzione si applica? Grazie!
Buongiorno,
vorrei un chiarimento circa l'esistenza o meno dell'obbligo di apposizione, all'esterno dei distributori automatici di alimenti, della lista degli ingredienti relativa ai prodotti contenuti nel distributore stesso.
Eventualemte che sanzione si applica? Grazie!
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Ecco i riferimenti normativi:
D.Lgs. 27-1-1992 n. 109
Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
15. Distributori automatici diversi dagli impianti di spillatura.
1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in vendita attraverso i distributori automatici o semiautomatici devono riportare le indicazioni di cui all'art. 3.
2. Nel caso di distribuzione di sostanze alimentari non preconfezionate poste in involucri protettivi ovvero di bevande a preparazione estemporanea o ad erogazione istantanea, devono essere riportate sui distributori e per ciascun prodotto le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 3, nonché il nome o ragione sociale e la sede dell'impresa responsabile della gestione dell'impianto.
3. Le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere riportate in lingua italiana ed essere chiaramente visibili e leggibili.
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3. Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati (5).
1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:
a) la denominazione di vendita;
b) l'elenco degli ingredienti;
c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale;
d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;
e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea;
f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;
g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto;
i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa l'origine o la provenienza del prodotto (6);
m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall'articolo 8 (7).
2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie.
2-bis. L'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore (8).
3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
4. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
5. Per sede si intende la località ove è ubicata l'azienda o lo stabilimento.
5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l'indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m) (9).
(5) Vedi, anche, i commi 1 e 12 dell’art. 4, L. 3 febbraio 2011, n. 4.
(6) Vedi, anche l'art. 1-bis, D.L. 24 giugno 2004, n. 157, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(7) Lettera aggiunta dall'art. 1, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68 (Gazz. Uff. 27 marzo 2000, n. 72).
(8) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 4, D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, come modificato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, il comma 2 dello stesso articolo.
(9) Comma aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
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18. Sanzioni.
1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2. La violazione delle disposizioni degli [color=red]articoli 3[/color], 10-bis e 14 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3. La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento (54).
4. La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio (55).
4-bis. Nelle materie di propria competenza, spetta all'Ispettorato centrale repressioni frodi l'irrogazione delle sanzioni amministrative (56).
(54) La Corte costituzionale, con sentenza 12-22 ottobre 1996, n. 356 (Gazz. Uff. 30 ottobre 1996, n. 44, Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, comma 2, (nel testo precedentemente in vigore, n.d.r.) e 29, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.
(55) Articolo così sostituito prima dall'art. 8, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68 (Gazz. Uff. 27 marzo 2000, n. 72) e poi dall'art. 16, D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 (Gazz. Uff. 21 luglio 2003, n. 167).
(56) Comma aggiunto dal comma 4 dell'art. 18, D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.