Data: 2016-02-11 16:04:05

Responsabile tecnico attività di tintolavanderia: Concessione proroga

La recente L.R. 27/01/2916 n. 6 (BURT n. 3 del 05/02/2016) ha concesso una ulteriore proroga per il conseguimento dell'idoneità professionale da parte del responsabile tecnico designato in modo provvisorio.

Per il nuovo art. 12, comma 2 Bis della L.R. 56/2013 si hanno ancora tre anni di tempo per acquisire la qualifica.

Considerando il normale periodo di vacatio legis, detto termine dovrebbe presubilmente scadere il 20/02/2019

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Data: 2016-02-11 20:35:26

Re:Responsabile tecnico attività di tintolavanderia: Concessione proroga

integro con le motivazioni del provvedimento. Dal preambolo della LR 6/2016 (in vigore dal 20/02/2016)
[i]1. In sede di prima applicazione della l.r. 56/2013 era stata introdotta una procedura transitoria che riconosceva la figura del responsabile tecnico provvisorio, che avrebbe dovuto conseguire, entro i due anni successivi all’entrata in vigore della l.r. 56/2013, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione;

2. La disposizione suddetta ha esaurito la sua efficacia e, pertanto, anche al fine di eliminare possibili dubbi interpretativi, è necessario abrogarla;

3. I percorsi formativi di cui al punto 1, che rientravano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale riconosciuta ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, non sono stati avviati sul territorio da parte degli organismi formativi accreditati per la formazione. E’ necessario pertanto permettere a coloro che, all’entrata in vigore della presente legge, non hanno ancora acquisito il requisito professionale richiesto attraverso la frequenza dei percorsi formativi suddetti, di acquisire uno dei requisiti previsti dalla normativa statale entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge;[/i]

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Data: 2017-05-02 10:28:31

Re:Responsabile tecnico attività di tintolavanderia: Concessione proroga

buongiorno,
secondo voi la proroga al  20/02/2019 si intende solo per le attività già iniziate con  il responsabile tecnico provvisorio durante la procedura provvisoria della L.R. 56/2013 o anche per le nuove attività nelle quali il titolare non possiede l'idoneità professionale di  responsabile tecnico?
grazie

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Data: 2017-05-02 20:03:51

Re:Responsabile tecnico attività di tintolavanderia: Concessione proroga

a parere mio si rivolge solo allr nuove imprese avviate dopo la LR 56/2013.
Il comma 2 abrogato si riferiva proprio agli avvi e ai subingressi in attività esistenti dopo l'entrata in vigore della LR 56/2013.

Le imprese già in esercizio dopo due anni maturavano il requisito di per sé: Vedi l'articolo 2, comma 2, della l. 84/2006

Il comma 2 disponeva
[i]Nel periodo che intercorre tra l’entrata in vigore della presente legge e l’avvio dei percorsi formativi di
cui all’articolo 8, l[b]e nuove imprese o i subentri a titolo di cessione dell’attività possono [/b]individuare la figura
del responsabile tecnico in modo provvisorio sulla base del possesso di un titolo di studio in materie inerenti
all’attività di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della l. 84/2006, oppure possono individuare un responsabile
tecnico provvisorio che si impegni a conseguire, entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della presente
legge, il requisito di idoneità professionale attraverso la frequenza ai percorsi formativi istituiti dalla Regione.[/i]

il nuovo comma 2-bis dispone:
[i]Il soggetto che, alla data di entrata in vigore del presente comma (NDR 20/02/2016), svolge il ruolo di responsabile tecnico in modo provvisorio, [b]ai sensi del previgente comma 2[/b], e non ha acquisito uno dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 2, della l. 84/2006, può conseguire l’idoneità professionale con l'acquisizione di uno dei suddetti requisiti entro tre anni dall’entrata in vigore del presente comma[/i]

riferimento id:32145

Data: 2017-05-11 08:08:49

Re:Responsabile tecnico attività di tintolavanderia: Concessione proroga

Buongiorno,
invece  per le attività  che devono ancora iniziare è obbligatorio  il responsabile tecnico con i requisiti art. 2 comma 2 L. 84/2006
ok?

grazie

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Data: 2017-05-16 05:52:05

Re:Responsabile tecnico attività di tintolavanderia: Concessione proroga

anche in questo caso può essere indicato il RT proVvssorio che si impegna a conseguire la quialifica entro i termini della proroga

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