Una ditta che vende preziosi avente sede in un'altra Regione vorrebbe effettuare la vendita di alcuni suoi gioielli tramite una emittente televisiva con sede nel nostro Comune.
Mi domando:
- deve presentare anche al nostro Comune la SCIA per Forme speciali di vendita (tramite televisione)?
- per la licenza dei preziosi, vale quella rilasciata dalla "sua" Questura, oppure deve richiederla anche alla Questura di Pisa?
Una ditta che vende preziosi avente sede in un'altra Regione vorrebbe effettuare la vendita di alcuni suoi gioielli tramite una emittente televisiva con sede nel nostro Comune.
Mi domando:
- deve presentare anche al nostro Comune la SCIA per Forme speciali di vendita (tramite televisione)?
- per la licenza dei preziosi, vale quella rilasciata dalla "sua" Questura, oppure deve richiederla anche alla Questura di Pisa?
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Il commercio tramite TV soggiace a SCIA a prescindere dal luogo sede dell'emittente televisiva.
La vendita di PREZIOSI tuttavia è soggetta a LICENZA SPECIALE di competenza della Questura:
http://www.poliziadistato.it/articolo/208-Licenza_in_materia_di_oggetti_preziosi/
Sul punto vedi la risposta ad analogo quesito:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19977.0
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Dlgs 114/1998
Art. 18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
1. (abrogato dall'articolo 68, comma 3, d.lgs. n. 59 del 2010)
2. È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta. È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.
(comma così modificato dall'articolo 68, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2010)
4. Nei casi in cui le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese e il numero della partita Iva. Agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale indicato come sede del venditore.
5. Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.