Data: 2016-02-11 11:22:30

Disciplina del benessere e bio naturali massaggi

Buna giornata,
sottopongo alla Vs. attenzione il seguente caso:
Un soggetto in possesso di una attestato di partecipazione a corsi di massaggio rientrante nelle disciplina bio naturale non riconosciuto da Regione Lombardia, vorrebbe saltuariamente appoggiarsi per un centro estetico per l'esercizio della sua attività.
I contatti con la clientela verrebbero presi direttamente dal soggetto e il compenso verrebbe pagato direttamente allo stesso, al centro il soggetto stesso corrisponderebbe un compenso per l'uso della cabina.
Ci chiediamo se il soggetto debba presentare la Scia per affitto di cabina, o quali adempimenti debbano essere richiesti come Suap.

Vi ringraziamo per la Vs. disponibilità e professionalità
Cordiali Saluti

riferimento id:32132

Data: 2016-02-11 14:36:07

Re:Disciplina del benessere e bio naturali massaggi

Affitto di cabina si può fare solo a soggetti che esercitano l'attività estetica.

Nel caso in oggetto invece il soggetto esercita un'attività (massaggio bio-naturale) che è attività libera.

Orami è appurato che due attività possano coesistere nei medesimi locali, ma deve però essere verificato che le due attività rispettino le norme in materia di igiene e sicurezza: consiglio una verifica presso ATS (ex ASL).

riferimento id:32132

Data: 2016-04-19 18:53:25

Re:Disciplina del benessere e bio naturali massaggi

Risoluzione n. 80994 del 22 marzo 2016 - Attività di massaggi Thuina o Thai Massage ovvero massaggi rivolti al benessere della persona.

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=33670.0

riferimento id:32132

Data: 2016-09-01 12:28:27

Re:Disciplina del benessere e bio naturali massaggi

Attività di massaggi Thuina o Thai Massage - Risoluzione n. 138831 del 18/5/2016

[img width=300 height=93]http://www.associazionevedanta.it/images/tuina.jpg[/img]

[b]Illegittimo sequestro e sanzione[/b]

Stante quanto sopra esplicitato, la scrivente Direzione non può che ribadire quanto già espresso, ossia che l’attività di massaggiatore, quando non rientra in quanto previsto dalla legge n. 1 del 1990 (dunque non è di tipo estetico) e quando non può essere considerata alla stregua di una attività sanitaria (pertanto priva di carattere terapeutico-riabilitativo), è da considerarsi libera e
suscettibile di ricadere nell’ambito della legge n. 4 del 2013.

http://buff.ly/2bVU8ac

riferimento id:32132
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it