buongiorno,
una ditta ha presentato scia e notifica sanitaria per esercizio di vinato alimentare e non con la vendita di tisane e spezie confezionate [b]e sfuse[/b]..
Per quanto riguarda la vendita di prodotti sfusi è possibile farlo senza diploma di erboristeria?
L'art. 26 comma 2 della L.R. 23/2000 dice che per l'attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario il diploma di erborista. Non riesco a capire , in questo articolo, cosa si intende per confezionamento e commercializzazione .
grazie
buongiorno,
una ditta ha presentato scia e notifica sanitaria per esercizio di vinato alimentare e non con la vendita di tisane e spezie confezionate [b]e sfuse[/b]..
Per quanto riguarda la vendita di prodotti sfusi è possibile farlo senza diploma di erboristeria?
L'art. 26 comma 2 della L.R. 23/2000 dice che per l'attività di lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di piante officinali è necessario il diploma di erborista. Non riesco a capire , in questo articolo, cosa si intende per confezionamento e commercializzazione .
grazie
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Una erboristeria è un normale esercizio commerciale (quindi scia di vicinato).
I prodotti di erboristeria possono essere solo non alimentari, solo alimentari o, più spesso, misti. Quindi nel caso di alimentari occorre notifica sanitaria e requisiti professionali.
Inoltre una norma del TULLSS prevede che se l'erborista MISCELA le erbe che vende (quindi non le vende già prodotte altrove, ma le prepara lei) deve avere la qualifica idonea (laurea in erboristeria o equipollente).
laurea triennale in Tecniche Erboristiche
laurea in Farmacia
laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
diploma di specializzazione in Scienza e Tecnica delle piante officinali o in Farmacognosia.
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La materia è regolata dalla legge n. 99/1931. La norma prevede all'art. 1 che:
- chiunque raccoglie piante officinali deve ottenere la carta di autorizzazione; chi utilizzi altresì dette
piante deve conseguire il diploma di erborista.
- per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, comprese nell'elenco
che sarà approvato con regio decreto, su proposta del ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le corporazioni, udita la commissione consultiva di cui all'articolo 10 della presente legge.
Per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo, indicate dal successivo R.D. 26-05-1932, n. 772. In allegato al Decreto c'è un elenco rubricato: "Elenco delle piante officinali spontanee soggette alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931, n. 99". Tutto ciò che esula da quell'elenco non è considerata pianta officinale e come tale non è sottoposta alla regolamentazione sull'attività di erboristeria.
Con la circolare n. 1 del 1981 il Ministero della Sanità è stato esplicitato che parte di quell’elenco è da considerare come piante vendibili solo in farmacia e sottoposte ad autorizzazione ministeriale. vedi qua:
http://www.fcr.re.it/database/fcr/farmacie.nsf/pagine/17B896287A0579ADC125774A0031EF54?OpenDocument
Le altre piante officinali non considerate “farmaci” potranno essere confezionate e preparate in locali sufficientemente idonei. Se trattasi di piante da ingerire si applica il Reg. CE 852/2004. Per la vendita occorrono i requisiti professionali del settore alimentare.
Il diploma di erborista dà facoltà di effettuare preparazioni da piante officinali sfuse e loro derivati. L'art. 7 della legge n. 99/1931 dispone che il diploma di erborista conferisce l'autorizzazione a coltivare e raccogliere piante officinali indigene ed esotiche, nonché alla preparazione industriale di esse. Aggiunge che tale autorizzazione non comprende la facoltà di vendere al minuto, che spetta, peraltro, ai farmacisti.
Vedi le risposte:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=3692.0
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