Processo Penale Telematico anche a Milano, Roma, Palermo (D.M. 19/1/16)
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[b]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 gennaio 2016
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale per i minorenni di [color=red]Palermo[/color], la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di [color=red]Roma [/color]- settore
penale. (16A00916)
(GU n.33 del 10-2-2016)[/b]
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda ad uno o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.
24.»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i
minorenni di Palermo, nella Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Palermo e nella Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Roma, come da comunicazione
del Responsabile per i Sistemi informativi Automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per il Tribunale per i
minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale
per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Roma, limitatamente al settore penale;
sentiti l'Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati di Agrigento,
Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese, Trapani, Cassino,
Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Tivoli, Velletri e
Viterbo;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso il
Tribunale per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e la Procura della
Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente per via telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2016
Il Ministro: Orlando
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[b]MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 19 gennaio 2016
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso
il Tribunale di sorveglianza di Milano e l'Ufficio di sorveglianza di
[color=red]Milano [/color]- settore penale. (16A00917)
(GU n.33 del 10-2-2016)[/b]
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda ad uno o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa
dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e
151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti
dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili
alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la
ricezione dei documenti informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24.»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale di
sorveglianza di Milano e nell'Ufficio di sorveglianza di Milano, come
da comunicazione del Responsabile per i sistemi informativi
automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per il Tribunale di
sorveglianza di Milano, limitatamente al settore penale; sentiti
l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i
Consigli dell'ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, Como, Lecco,
Lodi, Milano, Monza, Pavia, Sondrio e Varese;
E m a n a
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso il
Tribunale di sorveglianza di Milano e l'Ufficio di sorveglianza di
Milano.
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a
persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma
2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono
effettuate esclusivamente per via telematica.
Art. 2
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 19 gennaio 2016
Il Ministro: Orlando