Salve vorrei sapere se possibile, quanti metri quadrati deve essere la cucina in cui si somministra la prima colazione in un bed e breakfast sito nella regione Campania? Grazie per la gentile risposta
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Salve vorrei sapere se possibile, quanti metri quadrati deve essere la cucina in cui si somministra la prima colazione in un bed e breakfast sito nella regione Campania? Grazie per la gentile risposta
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I B&B devono avere i requisiti della CIVILE ABITAZIONE. Quindi se l'immobile ha i requisiti della civile abitazione non si pone il problema della metratura della cucina (che sarà stata verificata in sede di agibilità). Non si devono avere requisiti aggiuntivi.
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I requisiti delle civili abitazioni, se non diversamente previsto dal regolamento edilizio, sono:
Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente
all'altezza minima
ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione
(G.u. n. 190 del 18 luglio 1975)
Art. 1
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70 riducibili a m 2,40 per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.
Nei comuni montani al di sopra dei m 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle
condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili
a m 2,55.
Le altezze minime previste nel primo e secondo comma possono essere derogate entro i limiti già esistenti e
documentati per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane sottoposti ad interventi
di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie quando l'edificio presenti
caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di
deroga sia accompagnata da un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire,
comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili
prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di una adeguata
ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e
dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliaria.
(comma aggiunto dall'articolo 1 del d.m. Sanità 9 giugno 1999, pubblicato sulla G.U. n. 148 del 26 giugno
1999)
Art. 2
Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14, per i primi 4 abitanti,
ed a mq 10, per ciascuno dei successivi.
Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq 9, se per una persona, e di mq 14, se per due
persone.
Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14.
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile.
Art. 3
Ferma restando l'altezza minima interna di m 2,70, salvo che per i comuni situati al di sopra dei m. 1000 sul
livello del mare per i quali valgono le misure ridotte già indicate all'art. 1, l'alloggio monostanza, per una
persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq 28, e non inferiore a
mq 38, se per due persone.
Art. 4
Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.
La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 °C ed i 20 °C; deve essere, in
effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i
ripostigli.
Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non
debbono presentare tracce di condensazione permanente.
Art. 5
Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e
ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.
Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un
valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non
dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.
Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra
disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei
relativi infissi.
Art. 6
Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di
ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria
opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
E’ comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione
(cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.
Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con
quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.
Art. 7
La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di
aspirazione meccanica.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma
libera.
Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso,
bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo.
Art. 8
I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata
protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da
impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui
e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
All'uopo, per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli
standards consigliati dal Ministero dei lavori pubblici o da altri qualificati organi pubblici.
Art. 9
Tutta la parte delle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 incompatibile o, comunque, in contrasto con le
presenti disposizioni deve ritenersi abrogata.
TABELLA DI RIFERIMENTO
Al fine quindi di assicurare una interpretazione omogenea su tutto il territorio nazionale la nuova
tabella di riferimento sarà la seguente:
. Superficie per abitante
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
per ogni abitante successivo +10 mq
. Composizione dei locali
Stanza da letto per 1 persona – 9mq
Stanza da letto per2 persone – 14mq
+ una stanza soggiorno di 14mq
. Per gli alloggi mono-stanza
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
Salve i requisiti quindi della cucina con annesso angolo cottura dovrebbe misurare 14 metri quadrati? Non so se ho interpretato bene la legge ma, ho letto che la cucina dovrebbe misurare 6 metri quadrati più mezzo metro quadrato per ogni persona . Evidentemente il bel e breakfast, non segue le regole dellacivile abitazione come sopra riportato? Riguardo alle ccamere i metri quadrati sono gli stessi della civile abitazione. Scusatemi ma, la cucina adibita al servizio della cucina quali regole dev'essere? Civile abitazione o altro? Grazie
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Salve i requisiti quindi della cucina con annesso angolo cottura dovrebbe misurare 14 metri quadrati? Non so se ho interpretato bene la legge ma, ho letto che la cucina dovrebbe misurare 6 metri quadrati più mezzo metro quadrato per ogni persona . Evidentemente il bel e breakfast, non segue le regole dellacivile abitazione come sopra riportato? Riguardo alle ccamere i metri quadrati sono gli stessi della civile abitazione. Scusatemi ma, la cucina adibita al servizio della cucina quali regole dev'essere? Civile abitazione o altro? Grazie
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Dovresti curare meglio l'esposizione dei quesiti. NON SI COMPRENDE il significato di molti passaggi.
Ad esempio cosa significa "[b][color=red]la cucina adibita al servizio della cucina quali regole dev'essere?[/color][/b]"
Rispondiamo volentieri a quesiti e richieste di approfondimento ma occorre una cura nell'esposizione per contentirci risposte pertinenti.
Saluti
Salve mi scuso per l'errore esposizione della domanda e la riformulazione correttamente. Il Bed e Breakfast prevede una sala per la somministrazione della colazione e quindi, vi chiedo se e' possibile somministrare la colazione in cucina e non in una sala -soggiorno, in quanto non ho una sala soggiorno. Inoltre vi chiedo: Quanti metri quadrati dovrebbe misurare la cucina per poterla adibire a sala per la somministrazione della colazione? Grazie per la gentile risposta Saluti
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Salve mi scuso per l'errore esposizione della domanda e la riformulazione correttamente. Il Bed e Breakfast prevede una sala per la somministrazione della colazione e quindi, vi chiedo se e' possibile somministrare la colazione in cucina e non in una sala -soggiorno, in quanto non ho una sala soggiorno. Inoltre vi chiedo: Quanti metri quadrati dovrebbe misurare la cucina per poterla adibire a sala per la somministrazione della colazione? Grazie per la gentile risposta Saluti
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Il problema NON SI PONE. Il B&B come detto si svolge in civile abitazione e lei può ben servire la colazione in cucina, in eventuale soggiorno, a letto ... nel bagno ... COME GRADISCONO gli ospiti.
NON vi sono limitazioni di sorta
Grazie quindi la cucina non deve rispettare dei metri quadrati prestabiliti. Ho formulato questa domanda perché la legge regione Campania elenca soltanto i metri quadrati obbligatori per le stanze singole, doppie etc ma non la cucina o eventuale altra stanza per poter somministrare la colazione.Ricapitolando, la colazione se, servita in cucina non deve rispettare un numero specifico di metri quadrati?
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Grazie quindi la cucina non deve rispettare dei metri quadrati prestabiliti. Ho formulato questa domanda perché la legge regione Campania elenca soltanto i metri quadrati obbligatori per le stanze singole, doppie etc ma non la cucina o eventuale altra stanza per poter somministrare la colazione.Ricapitolando, la colazione se, servita in cucina non deve rispettare un numero specifico di metri quadrati?
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CONFERMO!
Grazie ed aggiungo di aver letto, tra le mie ricerche che la cucina dovrebbe misurare 6 metri quadrati +1/2 metro quadrato per ogni persona. La creazione Lazio invece precisa che bisogna disporre di 1 soggiorno come sala somministrazione colazione di 14 metri quadrati, ed è stato questo il motivo che ha creato in me confusione, deducendo che forse in tutta Italia si sarebbe dovuto disporre di una stanza o cucina di 14 metri quadri per la colazione. Grazie per avermi delucidazioni in merito delle notizie apprese che hanno generato confusione
riferimento id:32098La confusione purtroppo deriva da normative regionali che possono differenziarsi. La potesta legislativa sul turismo/strutture ricettive è in capo alle regioni. Resta inteso, che là dove non sia dettagliato in modo esplicito, si applicano i requisiti del DM 05/07/1975