[size=8pt]Normativa:
Art. 74, comma 4) - lettera a), della L.R. 7/2/2005 n. 28 la comunicazione di subingresso è comunicata entro 60 giorni dalla data dell’atto di trasferimento della gestione o della titolarità
Art. 104, comma 3, della L.R. 7/2/2005 n. 28 sanzione prevista per la mancata comunicazione entro i termini da € 250,00 a €. 1500
Art. 108 comma 2), della L.R. 7/2/2005 n. 28 il titolo abilitativo e la concessione di posteggio nella fiera decade qualora il posteggio non sia utilizzato per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste in un triennio.
Art. 5 comma 3) Regolamento Comunale commercio su aree pubbliche: In tutti i casi di subingresso, escluso l’ affidamento in gestione, le assenze fatte dal dante causa non vengono computate al subentrante.
La fiera in questione “sempronio” è una fiera a cadenza annuale.
Caso:
Con atto in data 13/04/2010 la società A da in gestione, alla società B, il ramo di azienda per l’attività commercio su area pubblica nella fiera di “sempronio”.
La società B è presente all’edizione del 2010 e 2011 mentre è assente alle edizioni del 2012, 2013, 2014
Il SUAP in data 04/11/2014 notifica, tramite PEC, alla società B (affittuaria) la comunicazione di inizio del procedimento di decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio per aver superato il numero di assenze ammesse, invitandola a comunicare le proprie controdeduzioni entro il 03/12/2014.
Non sono mai prevenute controdeduzioni.
In data 09/12/2014 il SUAP notifica, tramite PEC, alla società B (affittuaria) la comunicazione di avvenuta decadenza dei titoli suddetti.
Nessuna comunicazione è mai stata fatta alla società A quale titolare del titolo abilitativo e della concessione di posteggio.
In data 25 gennaio 2015 è pervenuta la richiesta di trasferimento della titolarità di un ramo di azienda per l’attività commercio su area pubblica nella fiera di “caio” tra la società A e la società B con atto notarile del 16/09/2015.
Nello stesso atto viene riportato quanto segue:
la società A e la società B hanno risolto il contratto di affitto del 13 aprile 2010 e che a far tempo dalla data del 22/09/2015 la società A ritornerà ad essere l’unica ed esclusiva conduttrice e proprietaria del ramo di azienda relativo alle concessioni della fiera di “sempronio”.
A tutt’oggi la società A non ha avanzato nessuna richiesta a questo Comune.
Premesso quanto sopra si chiede:
1. La procedura seguita è regolare?
2. La società A può rientrare in possesso del ramo di azienda? Se si è soggetta alle sanzioni dell’ art. 104?[/size]
La vicenda mi pare complessa e magari puoi dettagliare meglio. Relativamente alla fiera “caio” non vedo problemi, qui mi pare di capire che la decadenza non sia intervenuta.
Ad uso di tutti riporto le disposizioni sul subingresso:
[i]La comunicazione di subingresso è effettuata, secondo modalità stabilite dal comune prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque: (184)
a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
b) entro un anno dalla morte del titolare. [/i]
Quindi, se la comunicazione è arrivata dopo i 60 gg dalla data dell'atto, allora è sanzionabile.
Per l’altro posteggio nella fiera di “sempronio” manca la comunicazione di avvio procedimento al controinteressato, ma data la decadenza [i]ex lege[/i] e probabilissimo che in sede di eventuale tutela, il provvedimento del 09/12/2014 sia reputato legittimo.
Sulla sanzione aspetterei la comunicazione di subingresso tardiva e su quella baserei il verbale.