Data: 2012-01-13 11:12:48

affittacamere professionale

Un affittacamere professionale vorrebbe sospendere l'attività per 18 mesi, che cosa deve fare, e soprattutto lo può fare per un periodo di tempo così lungo? Sul codice del commercio ed il regolamento non ho trovato niente in proposito.

riferimento id:3209

Data: 2012-01-15 19:45:24

Re:affittacamere professionale


Un affittacamere professionale vorrebbe sospendere l'attività per 18 mesi, che cosa deve fare, e soprattutto lo può fare per un periodo di tempo così lungo? Sul codice del commercio ed il regolamento non ho trovato niente in proposito.
[/quote]

SOPRA GLI 8 GIORNI VA COMUNICATO

D.Lgs. 23-5-2011 n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2011, n. 129, S.O.
Art. 16  Semplificazione degli adempimenti amministrativi delle strutture turistico - ricettive

1.  L’avvio e l’esercizio delle strutture turistico - ricettive sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività nei limiti e alle condizioni di cui all’ articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2.  L’attività oggetto della segnalazione, di cui al comma 1, può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.
3.  L’avvio e l’esercizio delle attività in questione restano soggetti al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché quelle relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4.  Restano fermi i parametri dettati ai sensi dell’ articolo 2, comma 193, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
5.  Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'esercizio è tenuto a darne comunicazione all’autorità competente.
6.  L’esercizio delle strutture ricettive è subordinato al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

LA VECCHIA LEGGE 135/2001 (ABROGATA PROPRIO DAL CODICE DEL TURISMO) PREVEDEVA PROPRIO UN TERMINE MASSIMO DI 12 MESI CHE ORA NON E' PIU' PREVISTO.
QUINDI PUO' ESSERE SOSPESA L'ATTIVITA' PER 18 MESI PREVIA COMUNICAZIONE

L. 29-3-2001 n. 135
Riforma della legislazione nazionale del turismo.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 2001, n. 92.
9.  Semplificazioni.

[1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. ... (25).

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai princìpi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo (26) (27)] (28).

(25)  Sostituisce il comma 3 dell'art. 17-ter, R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(26) Vedi, anche, il comma 1 dell'art. 83, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

(27)  La Corte costituzionale, con sentenza 23 maggio-5 giugno 2003, n. 197 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 87, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, agli artt. 1 e 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed agli artt. 43 e 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria.

(28) Il presente provvedimento è stato abrogato dalla lettera l) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79.

riferimento id:3209
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it