Salve. Desidero riproporre il seguente quesito del 18 gennaio u.s., per un parere da parte del Dr. MASSAVELLI, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro del 12 gennaio 2016 n. 280, con preghiera, per quanto possibile,di una risposta urgente.
Quesito:Nel novembre 2014, nel mio comune, è stato bandito un concorso per l’assunzione di due vigili part-time a tempo indeterminato. Dopo la preselezione del 31.03.2015, in data 9 e 10 giugno 2015 si sono tenute le prove scritte. Successivamente, dopo l’espletamento degli orali, in data 21.09.2015 è stata pubblicata la graduatoria definitiva formata da due vincitori e n. tre idonei.
Nell’ anno 2007 venne indetto invece un concorso per l’assunzione di vigili stagionali a tempo determinato con validità triennale (quindi con scadenza nel corrente anno).
Premesso che in fase di conversione del decreto-legge n. 78/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 125/2015, è stato stabilito: “Sono fatte salve le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili” (mio figlio ha lavorato fino al 31 dicembre 2015 in quanto inserito al 2° posto nella graduatoria degli idonei del concorso a tempo determinato del 2007), la domanda che voglio porre è la seguente: per l’assunzione di vigili stagionali nella prossima stagione estiva (2016) è possibile attingere dalla graduatoria relativa al concorso a tempo determinato del 2007 oppure è obbligatorio attingere da quella relativa al concorso a tempo indeterminato del 2014?
Ne approfitto per un'ultima richiesta. Secondo Lei Dr. Massavelli il fatto che nel bando relativo al concorso a tempo indeterminato del 2014, non sia stata prevista la riserva di posti a favore dei militari di truppa delle forze armate (art. 18, commi 6 e 7 del d. lgs. 215/2001 e art. 1014, commi 3 e 4, e 678, c. 9 d. lgs. 66/2010) nè tantomeno le prove per l'accertamento della conoscenza sia della lingua straniera che dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ( art. 37 d. lgs 165/2001 e sentenza del Consiglio di stato n. 4081 del 25.08.2008), sono elementi sufficienti per chiedere l'annullamento del concorso in parola? (faccio presente che nessun partecipante ha sostenuto dette prove per la mancata nomina dei relativi esperti).
La Ringrazio in anticipo per la risposta e porgo distinti saluti.