Buongiorno,
volevo sapere se nella SCIA di Avvio Attività, per un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar), deve essere specificato anche la somministrazione dei superalcolici?
Questo perché, da una richiesta di accesso agli atti da parte dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro per dei controlli sulla SCIA di un bar, non trovavano specificato la somministrazione dei superalcolici.
Ho sempre visto le dichiarazioni, che portano al comune tutti gli anni, di appartenenza ad associazione nazionale....per l'autorizzazione per la somministrazione di bevande superalcoliche, ma sempre da parte dei circoli, ma mai per i pubblici esercizi.
Anche nella modulistica per la SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per i pubblici esercizi, non mi sembra specificato se somministrano o meno i superalcolici.
Grazie.
Luciano.
Buongiorno,
volevo sapere se nella SCIA di Avvio Attività, per un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar), deve essere specificato anche la somministrazione dei superalcolici?
Questo perché, da una richiesta di accesso agli atti da parte dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro per dei controlli sulla SCIA di un bar, non trovavano specificato la somministrazione dei superalcolici.
Ho sempre visto le dichiarazioni, che portano al comune tutti gli anni, di appartenenza ad associazione nazionale....per l'autorizzazione per la somministrazione di bevande superalcoliche, ma sempre da parte dei circoli, ma mai per i pubblici esercizi.
Anche nella modulistica per la SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per i pubblici esercizi, non mi sembra specificato se somministrano o meno i superalcolici.
Grazie.
Luciano.
[/quote]
NON occorre una specifica indicazione nella scia.
Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13752.0
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1930.0
**************
[color=red][b]DECRETO 27 marzo 2001, n. 153[/b][/color]
Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.
Testo in vigore dal: 26-6-2001
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
[b]Art. 20. Denuncia di deposito e rilascio della licenza[/b]
1. Chiunque intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o
di deposito di alcole etilico e bevande alcoliche assoggettati ad
accisa, almeno 60 giorni prima di iniziare l'attivita' presenta
all'UTF competente per territorio apposita denuncia, contenente la
denominazione della ditta, la sua sede, la partita IVA, il codice
fiscale e le generalita' del rappresentante legale e dell'eventuale
rappresentante negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la
localita' in cui si trova l'istituendo deposito, nonche' la capacita'
di stoccaggio del medesimo. Se trattasi di un impianto di
trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
a) i numeri di telefono e di fax;
b) la descrizione delle apparecchiature, dei processi di
lavorazione e della potenzialita' degli impianti;
c) la descrizione e le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature per la produzione, l'acquisizione e la misurazione
dell'energia;
d) la quantita' massima dei prodotti assoggettati ad accisa che
in qualsiasi momento si potra' trovare nel deposito;
e) la descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
f) le procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito.
2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le
denunce di attivazione dei depositi di alcole denaturato con
denaturante generale nonche' degli esercizi di vendita di alcole
etilico e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del
testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio
di vendita anche l'insieme degli apparecchi automatici, non
installati in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al
minuto, gestiti da un medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso
comune.
3. Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che
non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del
testo unico e che sia stato corrisposto il diritto di cui
all'articolo 63, comma 2, lettera d) del testo unico medesimo,
effettuata, relativamente agli impianti di trasformazione e di
deposito per usi diversi da quelli privati di cui al comma 1, la
verifica tecnica, rilascia la licenza di esercizio valida ai soli
fini fiscali e vidima i registri di carico e scarico, nei casi
previsti dal citato articolo 29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva
responsabilita' dell'operatore qualora svolga l'attivita' senza
essere in possesso delle altre autorizzazioni eventualmente
necessarie.
4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3
e 4, del testo unico e dal decreto del Ministro delle finanze 26
giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della
tenuta del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di
vendita delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e
2208 nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande
alcoliche, esenti, denaturati o non denaturati. L'esclusione dalla
denuncia di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico
e' estesa anche agli esercenti il deposito di prodotti alcolici
confezionati in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se
di capacita' superiore a 5 litri. L'esclusione dalla tenuta del
registro di carico e scarico prevista, per gli esercenti la minuta
vendita di prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 e'
estesa anche agli esercenti la vendita all'ingrosso, qualora non
soggetti alla denuncia di deposito, ai sensi del comma 3, del
medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico e' elevato a 50 litri idrati per i depositi di
alcole e di bevande alcoliche presso privati, a condizione che i
suddetti prodotti siano destinati ad uso familiare e non formino
oggetto di alcuna attivita' di vendita; i titolari di tali depositi
non sono soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico ma
conservano, per un periodo di cinque anni, i documenti di
accompagnamento delle partite ricevute.
Note all'art. 20:
- Per il testo degli articoli 29 e 62, comma 2, lettera
d) del testo unico, si vedano note alle premesse.
-Il decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997.
n. 219, concerne: "Regolamento concernente l'esenzione
dall'obbligo del contrassegno di Stato e dai vincoli di
deposito e di circolazione previsti per i prodotti
sottoposti ad accisa per le bevande preparate con impiego
di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed
altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non
superiore all'11 per cento in volume".
*****************
[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. [/b][/color]
Testo in vigore dal: 1-4-2010
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO
Art. 29.
(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20
e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13
D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8
legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).
Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa
1. Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e
di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa
devono denunciarne l'esercizio all'((Ufficio dell'Agenzia delle
dogane)), competente per territorio.
2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi
di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante
generale in quantita' superiore a 300 litri.
3. Sono esclusi dall'obbligo della denuncia gli esercenti il
deposito di:
a) alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati
in recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici
per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati
in dosi per preparare non piu' di un litro di prodotto, muniti di
contrassegno ((fiscale)), ai sensi dell'art. 13, comma 2;
b) alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai
liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e profumerie
alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantita' non
superiore a 20 litri;
c) aromi alcolici per liquori in quantita' non superiore a 0,5
litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
d) profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato,
condizionate secondo le modalita' stabilite dall'amministrazione
finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri;
e) birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla
birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
f) vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua
gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantita' non
superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non
superiore all'11 per cento in volume.
4. Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita
obbligati alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza
fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto
annuale e sono obbligati a contabilizzare i prodotti in apposito
registro di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta
del predetto registro gli esercenti la minuta vendita di prodotti
alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche
condizionate fino a litri 8.000 anidri. Con decreto del Ministro
((dell'economia e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere
modificati i casi di esclusione di cui al comma 3 e possono essere
stabilite eccezioni all'obbligo della tenuta del predetto registro.
La licenza e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per
fabbricazione clandestina o per evasione dell'accisa sull'alcole e
sulle bevande alcoliche.
------------
(*) Il riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11
gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
marzo 1956, n. 108.
(**) Il riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1978, n. 388.