Data: 2016-02-09 11:40:51

Vendita superalcolici

Buongiorno,
volevo sapere se nella SCIA di Avvio Attività, per un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar), deve essere specificato anche la somministrazione dei superalcolici?
Questo perché, da una richiesta di accesso agli atti da parte dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro per dei controlli sulla SCIA di un bar, non trovavano specificato la somministrazione dei superalcolici.
Ho sempre visto le dichiarazioni, che portano al comune tutti gli anni, di appartenenza ad associazione nazionale....per l'autorizzazione per la somministrazione di bevande superalcoliche, ma sempre da parte dei circoli, ma mai per i pubblici esercizi.
Anche nella modulistica per la SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per i pubblici esercizi, non mi sembra specificato se somministrano o meno i superalcolici.
Grazie.
Luciano.


riferimento id:32046

Data: 2016-02-09 13:55:03

Re:Vendita superalcolici


Buongiorno,
volevo sapere se nella SCIA di Avvio Attività, per un pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande (bar), deve essere specificato anche la somministrazione dei superalcolici?
Questo perché, da una richiesta di accesso agli atti da parte dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro per dei controlli sulla SCIA di un bar, non trovavano specificato la somministrazione dei superalcolici.
Ho sempre visto le dichiarazioni, che portano al comune tutti gli anni, di appartenenza ad associazione nazionale....per l'autorizzazione per la somministrazione di bevande superalcoliche, ma sempre da parte dei circoli, ma mai per i pubblici esercizi.
Anche nella modulistica per la SCIA di somministrazione di alimenti e bevande per i pubblici esercizi, non mi sembra specificato se somministrano o meno i superalcolici.
Grazie.
Luciano.
[/quote]

NON occorre una specifica indicazione nella scia.
Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13752.0

http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=1930.0

**************
[color=red][b]DECRETO 27 marzo 2001, n. 153[/b][/color]
Regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonche' per l'effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene.

Testo in vigore dal: 26-6-2001
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA                             
[b]Art. 20. Denuncia di deposito e rilascio della licenza[/b]
  1.  Chiunque  intende esercire, ai sensi dell'articolo 29, comma 1,
del  testo unico, un impianto di trasformazione, di condizionamento o
di  deposito  di  alcole  etilico e bevande alcoliche assoggettati ad
accisa,  almeno  60  giorni  prima  di  iniziare l'attivita' presenta
all'UTF  competente  per  territorio apposita denuncia, contenente la
denominazione  della  ditta,  la  sua sede, la partita IVA, il codice
fiscale  e  le generalita' del rappresentante legale e dell'eventuale
rappresentante  negoziale, il comune, la via ed il numero civico o la
localita' in cui si trova l'istituendo deposito, nonche' la capacita'
di  stoccaggio  del  medesimo.  Se  trattasi  di  un  impianto  di
trasformazione, la denuncia riporta anche le seguenti indicazioni:
    a) i numeri di telefono e di fax;
    b)  la  descrizione  delle  apparecchiature,  dei  processi  di
lavorazione e della potenzialita' degli impianti;
    c)  la  descrizione  e  le caratteristiche degli impianti e delle
apparecchiature  per  la  produzione, l'acquisizione e la misurazione
dell'energia;
    d)  la  quantita' massima dei prodotti assoggettati ad accisa che
in qualsiasi momento si potra' trovare nel deposito;
    e)  la  descrizione degli strumenti installati per la misurazione
delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
    f)  le  procedure operative di carattere tecnico-contabile che si
intendono attivare per la gestione del deposito.
  2.  Con le stesse modalita' di cui al comma 1 vengono presentate le
denunce  di  attivazione  dei  depositi  di  alcole  denaturato  con
denaturante  generale  nonche'  degli  esercizi  di vendita di alcole
etilico  e di bevande alcoliche, di cui all'articolo 29, comma 2, del
testo unico. Agli effetti della suddetta norma, costituisce esercizio
di  vendita  anche  l'insieme  degli  apparecchi  automatici,  non
installati  in apposito locale adibito esclusivamente alla vendita al
minuto,  gestiti  da  un  medesimo soggetto nell'ambito di uno stesso
comune.
  3.  Ricevute le denunce di cui al commi l e 2, l'UTF, accertato che
non sussistano i motivi ostativi di cui all'articolo 29, comma 4, del
testo  unico  e  che  sia  stato  corrisposto  il  diritto  di  cui
all'articolo  63,  comma  2,  lettera  d)  del  testo unico medesimo,
effettuata,  relativamente  agli  impianti  di  trasformazione  e  di
deposito  per  usi  diversi  da  quelli privati di cui al comma 1, la
verifica  tecnica,  rilascia  la  licenza di esercizio valida ai soli
fini  fiscali  e  vidima  i  registri  di  carico e scarico, nei casi
previsti  dal  citato  articolo  29, comma 4. Resta ferma l'esclusiva
responsabilita'  dell'operatore  qualora  svolga  l'attivita'  senza
essere  in  possesso  delle  altre  autorizzazioni  eventualmente
necessarie.
  4. Oltre ai casi previsti dagli articoli 27, comma 2, e 29, commi 3
e  4,  del  testo  unico  e dal decreto del Ministro delle finanze 26
giugno 1997, n. 219, sono esclusi dall'obbligo della denuncia e della
tenuta  del registro di carico e scarico i depositi e gli esercizi di
vendita  delle merci, diverse dai prodotti di cui ai codici NC 2207 e
2208  nonche' dalle profumerie alcoliche, contenenti alcole o bevande
alcoliche,  esenti,  denaturati  o non denaturati. L'esclusione dalla
denuncia  di cui all'articolo 29, comma 3, lettera a) del testo unico
e'  estesa  anche  agli  esercenti  il  deposito di prodotti alcolici
confezionati  in recipienti muniti di contrassegno di Stato, anche se
di  capacita'  superiore  a  5  litri.  L'esclusione dalla tenuta del
registro  di  carico  e scarico prevista, per gli esercenti la minuta
vendita  di  prodotti alcolici, dal comma 4 del citato articolo 29 e'
estesa  anche  agli  esercenti  la  vendita all'ingrosso, qualora non
soggetti  alla  denuncia  di  deposito,  ai  sensi  del  comma 3, del
medesimo articolo. Il limite di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b),  del  testo  unico e' elevato a 50 litri idrati per i depositi di
alcole  e  di  bevande  alcoliche  presso privati, a condizione che i
suddetti  prodotti  siano  destinati  ad  uso familiare e non formino
oggetto  di  alcuna attivita' di vendita; i titolari di tali depositi
non  sono  soggetti  alla  tenuta del registro di carico e scarico ma
conservano,  per  un  periodo  di  cinque  anni,  i  documenti  di
accompagnamento delle partite ricevute.
          Note all'art. 20:
              - Per il testo degli articoli 29 e 62, comma 2, lettera
          d) del testo unico, si vedano note alle premesse.
              -Il  decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1997.
          n.  219,  concerne:  "Regolamento  concernente  l'esenzione
          dall'obbligo  del  contrassegno  di  Stato e dai vincoli di
          deposito  e  di  circolazione  previsti  per  i  prodotti
          sottoposti  ad  accisa per le bevande preparate con impiego
          di vini aromatizzati, liquori, acquaviti, alcole etilico ed
          altre sostanze analcoliche, aventi titolo alcolometrico non
          superiore all'11 per cento in volume".

*****************

[color=red][b]DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. [/b][/color]

Testo in vigore dal: 1-4-2010
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA  ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO                             
Art. 29.
(Art. 25 T.U. spiriti 1924 - Artt. 5 e 6 R.D.L. n. 23/1933 - Artt. 20
  e 22 D.L. n. 1200/1948 - Art. 20 D.L. n. 142/1950 - Artt. 4 e 13
  D.L. n. 3/1956 (*) - Art. 14-bis D.L. n. 216/1978 (**) - Art. 8
  legge 11 marzo 1988, n. 67 - Art. 5 legge 28 marzo 1968, n. 415).
        Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

  1.  Gli  esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e
di  deposito  di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa
devono  denunciarne  l'esercizio  all'((Ufficio  dell'Agenzia  delle
dogane)), competente per territorio.
  2. Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi
di  vendita  ed  i  depositi  di  alcole  denaturato  con denaturante
generale in quantita' superiore a 300 litri.
  3.  Sono  esclusi  dall'obbligo  della  denuncia  gli  esercenti il
deposito di:
    a)  alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati
in  recipienti di capacita' non superiore a 5 litri ed aromi alcolici
per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati
in  dosi  per  preparare  non piu' di un litro di prodotto, muniti di
contrassegno ((fiscale)), ai sensi dell'art. 13, comma 2;
    b)  alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai
liquori,  bevande  alcoliche,  frutta  sotto  spirito  e  profumerie
alcoliche  prodotte  con  alcole  non  denaturato,  in  quantita' non
superiore a 20 litri;
    c)  aromi  alcolici  per liquori in quantita' non superiore a 0,5
litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;
    d)  profumerie  alcoliche  prodotte  con  alcole  non denaturato,
condizionate  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'amministrazione
finanziaria in quantita' non superiore a 5000 litri;
    e)  birra,  vino  e  bevande  fermentate diverse dal vino e dalla
birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
    f)  vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua
gassata,  semplice  o di soda, in recipienti contenenti quantita' non
superiore  a  10  centilitri  ed  aventi  titolo  alcolometrico  non
superiore all'11 per cento in volume.
  4.  Gli  esercenti  impianti,  depositi  ed  esercizi  di  vendita
obbligati  alla denuncia di cui ai commi 1 e 2 sono muniti di licenza
fiscale,  valida  fino  a revoca, soggetta al pagamento di un diritto
annuale  e  sono  obbligati  a  contabilizzare i prodotti in apposito
registro  di carico e scarico. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta
del  predetto  registro  gli  esercenti la minuta vendita di prodotti
alcolici  e  gli  esercenti  depositi  di  profumerie  alcoliche
condizionate  fino  a  litri  8.000  anidri. Con decreto del Ministro
((dell'economia  e)) delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17,
comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  possono  essere
modificati  i  casi  di esclusione di cui al comma 3 e possono essere
stabilite  eccezioni  all'obbligo della tenuta del predetto registro.
La  licenza  e' revocata o negata a chiunque sia stato condannato per
fabbricazione  clandestina  o  per evasione dell'accisa sull'alcole e
sulle bevande alcoliche.
------------
  (*)  Il  riferimento al D.L. n. 3/1956 riguarda il decreto-legge 11
gennaio  1956,  n.  3,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16
marzo 1956, n. 108.
  (**)  Il  riferimento al D.L. n. 216/1978 riguarda il decreto-legge
26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 1978, n. 388.

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