Data: 2016-02-09 08:26:43

vendita farmaci on line

Salve,
non mi è chiara la norma che disciplina la vendita on line di farmaci senza prescrizione medica. L’art, 112 quater del Dlgs 19/2/2014, n. 17 al comma  3, stabilisce  che le farmacie per la vendita on line debbano essere autorizzate dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
province autonome, mentre alla successiva lettera a) dispone di comunicare alle autorità competenti l’inizio attività.
Qui la domanda sorge spontanea: l’attività di vendita on line è soggetta al rilascio di una autorizzazione o alla presentazione di una comunicazione? Avete mica predisposto una modulistica in merito?
Vi ringrazio ;D

riferimento id:32040

Data: 2016-02-09 16:48:25

Re:vendita farmaci on line


Salve,
non mi è chiara la norma che disciplina la vendita on line di farmaci senza prescrizione medica. L’art, 112 quater del Dlgs 19/2/2014, n. 17 al comma  3, stabilisce  che le farmacie per la vendita on line debbano essere autorizzate dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita' competenti, individuate dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
province autonome, mentre alla successiva lettera a) dispone di comunicare alle autorità competenti l’inizio attività.
Qui la domanda sorge spontanea: l’attività di vendita on line è soggetta al rilascio di una autorizzazione o alla presentazione di una comunicazione? Avete mica predisposto una modulistica in merito?
Vi ringrazio ;D
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La procedura è di AUTORIZZAZIONE e la norma prevde un contenuto informativo minimo della richiesta. La data di inizio va indicata da subito e se variata ne va data ulteriore comunicazione.

Qualche Comune ha già realizzato della modulistica: http://www.comune.taranto.it/attachments/article/3521/richiesta%20vendita%20online.pdf

Il Ministero ha messo in rete un sistema per la COMPILAZIONE ONLINE:
http://www.salute.gov.it/FarmaEcomm/


*************
Art. 112-quater (Vendita on line da parte di  farmacie  e  esercizi
commerciali di cui al decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito,
con modificazioni, dalla legge  4  agosto  2006,  n.  248).  -  1. E'
vietata la fornitura  a  distanza  al  pubblico  dei  medicinali  con
obbligo di prescrizione medica.
  2. La fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo
di prescrizione mediante i servizi della societa'  dell'informazione,
quali definiti dalla legge  21  giugno  1986,  n  317,  e  successive
modificazioni, e' consentita alle condizioni specificate nel presente
titolo.
  3. Le farmacie e gli esercizi commerciali di  cui  all'articolo  5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  sono  autorizzati
dalla regione o dalla provincia autonoma ovvero dalle altre autorita'
competenti, individuate dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle
province autonome a fornire medicinali a distanza  al  pubblico  alle
seguenti condizioni:
    a) comunicazione all'autorita' competente per  il  territorio  in
cui sono stabiliti, almeno delle seguenti  informazioni,  che  devono
essere tempestivamente aggiornate in caso di modifiche:
      1) denominazione, partita IVA e  indirizzo  completo  del  sito
logistico;
      2) data  d'inizio  dell'attivita'  di  vendita  a  distanza  al
pubblico  di  medicinali  mediante  i  servizi  della  societa'
dell'informazione;
      3) indirizzo del sito web utilizzato a tale  fine  e  tutte  le
informazioni pertinenti necessarie per identificare il sito.
  4. I soggetti di cui al comma 3 sono  tenuti  a  comunicare,  entro
trenta giorni, qualsiasi modifica intervenuta delle condizioni di cui
al medesimo comma 3, pena la decadenza dell'autorizzazione.
  5. Fatti salvi gli obblighi di informazione  previsti  dal  decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della  direttiva
2000/31/CE relativa a taluni  aspetti  giuridici  dei  servizi  della
societa'  dell'informazione  nel  mercato  interno,  con  particolare
riferimento al commercio elettronico, il sito web per la  vendita  di
medicinali contiene almeno:
    a) i recapiti dell'autorita' competente di cui al comma 3;
    b) un collegamento ipertestuale verso il sito web al comma 7;
    c) il logo comune di cui al  comma  6,  chiaramente  visibile  su
ciascuna  pagina  del  sito  web  della  farmacia  o  dell'esercizio
commerciale di cui al comma 3. Il logo comune  medesimo  contiene  un
collegamento ipertestuale alla voce corrispondente  alla  farmacia  o
esercizio commerciale presenti nell'elenco di cui al comma 7, lettera
c).
  6. In conformita' alle direttive e alle raccomandazioni dell'Unione
europea il Ministero della salute predispone un  logo  identificativo
nazionale conforme alle indicazioni definite per il logo  comune  che
sia riconoscibile in tutta l'Unione, che identifichi ogni farmacia  o
esercizio commerciale  di  cui  al  comma  3  che  mette  in  vendita
medicinali al pubblico a distanza. Tale logo e' chiaramente  visibile
nei siti web per la vendita a distanza al pubblico di  medicinali  in
conformita' al comma 3.
  7. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate:
    a) le informazioni sulla legislazione nazionale applicabile  alla
vendita a distanza al pubblico di medicinali mediante i servizi della
societa'  dell'informazione,  ivi  incluse  le  informazioni  sulle
possibili differenze con gli altri Stati membri per  quanto  concerne
le condizioni che disciplinano  la  fornitura  dei  medicinali  e  la
relativa classificazione;
    b) le informazioni sulla finalita' del logo comune;
    c) l'elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali di cui al
comma  3,  autorizzati  alla  vendita  a  distanza  al  pubblico  dei
medicinali mediante i  servizi  della  societa'  dell'informazione  e
l'indirizzo dei loro siti web;
    d) le informazioni generali sui  rischi  connessi  ai  medicinali
forniti illegalmente al pubblico mediante i  servizi  della  societa'
dell'informazione.
  8. Il  sito  web  di  cui  al  comma  7  contiene  un  collegamento
ipertestuale  verso  il  sito  web  di  cui  all'articolo  85-quater,
paragrafo 5, della direttiva 2001/83/CE.
  9. Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse disponibili
a legislazione vigente e senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza
pubblica, promuove iniziative, anche in collaborazione  con  l'Unione
delle Camere di commercio, al fine  di  assicurare  l'identificazione
dei siti internet tramite i quali le farmacie effettuano  vendita  di
farmaci on line.
  10. Il trasporto dei medicinali venduti on line, e' effettuato  nel
rispetto  delle  linee  guida  in  materia  di  buona  pratica  di
distribuzione.";

riferimento id:32040

Data: 2016-02-09 16:52:10

Re:vendita farmaci on line

tieni presente anche il logo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31684.msg59643#msg59643

riferimento id:32040

Data: 2016-02-12 07:38:28

Re:vendita farmaci on line

Ho bisogno di approfondire la modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione: la domanda va fatta alla Regione fintanto che non  ha  individuato altra autorita'competente? (art. 112, c.3 titolo VII bis del D.Lgs 19/2/2014, n. 17).
Una volta ottenuta,  devono comunicare al comune l'inizio attività con una SCIA per forme speciali di vendita, in quanto utilizzano un sito internet? così sembrerebbe dalla successiva lettera a) del suddetto comma.
Grazie MILLE :D :D :D

riferimento id:32040

Data: 2016-02-12 15:09:13

Re:vendita farmaci on line


Ho bisogno di approfondire la modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione: la domanda va fatta alla Regione fintanto che non  ha  individuato altra autorita'competente? (art. 112, c.3 titolo VII bis del D.Lgs 19/2/2014, n. 17).
Una volta ottenuta,  devono comunicare al comune l'inizio attività con una SCIA per forme speciali di vendita, in quanto utilizzano un sito internet? così sembrerebbe dalla successiva lettera a) del suddetto comma.
Grazie MILLE :D :D :D
[/quote]

Quella delle farmacie è una "tabella speciale" e pertanto la vendita dei prodotti farmaceutici è consentita sulla base del titolo speciale rilasciato (autorizzazione farmaceutica o comunicazione per parafarmacia). Quindi una farmacia o parafarmacia che intende vendere online DEVE avere l'autorizzazione regionale MA NON anche la scia di commercio elettronico (a meno che non intenda vendere anche altre tipologia di prodotti diversi dai farmaci consentiti).
Quanto alla competenza: è la REGIONE fintanto che non dovesse delegare altra autorità.
Al momento non ho trovato modulistica o sezione informativa sul sito regionale.

Allego una nota federfarma datata ma completa

riferimento id:32040

Data: 2016-02-12 15:22:21

Re:vendita farmaci on line

allego anche una circolare ministeriale del mese scorso

riferimento id:32040

Data: 2016-03-08 15:32:11

Re:vendita farmaci on line

Ciao,
scusate, ma ho bisogno di una ulteriore risposta. Dobbiamo richiedere il parere  preventivo ASL,  oppure basta una istruttoria d'ufficio per verificare il possesso dei titoli previsti dalla legge? Alla ASL manderei comunque l'autorizzazione alla vendita on line.
GRAZZZIIIEEE!!! :D :D

riferimento id:32040

Data: 2016-03-08 17:49:18

Re:vendita farmaci on line


Ciao,
scusate, ma ho bisogno di una ulteriore risposta. Dobbiamo richiedere il parere  preventivo ASL,  oppure basta una istruttoria d'ufficio per verificare il possesso dei titoli previsti dalla legge? Alla ASL manderei comunque l'autorizzazione alla vendita on line.
GRAZZZIIIEEE!!! :D :D
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La richiesta di autorizzazione alla vendita on line va inoltrata alle autorità territoriali competenti (Regione). La procedura per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line è stabilita dalle suddette Autorità che definiscono modalità e termini.
Sarà la Regione a acquisire il parere ASL.

riferimento id:32040

Data: 2016-03-09 09:08:26

Re:vendita farmaci on line

Scusatemi ancora.... :-\,
la Giunta regionale con delibera n. 90 del 16/02/2016, ha stabilito quanto segue:
1.di indicare quale autorità preposta al rilascio dell’autorizzazione alla vendita on line di
medicinali di cui all’articolo 112 quater, comma 3, D.Lgs n. 219/2006 e s.m.i. il Comune
territorialmente competente;
2. di notificare il presente provvedimento a tutti i Comuni della Toscana;
3. di provvedere all’adeguamento della normativa regionale.

Quindi dovrebbe essere il Comune l'ente competente al rilascio della autorizzazione, oppure dobbiamo attendere l'adeguamento della normativa regionale e nel frattempo inviare le richieste in Regione ? grazie

riferimento id:32040

Data: 2016-03-09 09:16:42

Re:vendita farmaci on line

Sì, avevamo già segnalato la novità per la Toscana su:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=32494.msg61224#msg61224

CONFERMIAMO che per la Toscana il Comune procede al rilascio. In mancanza di regolamentazione locale il termine del procedimento è 30 giorni e non vi sono pareri obbligatori (L. 241/1990).
L'atto andrà inviato per conoscenza a Regione e ASL.
Se ritenuto opportuno, soprattutto per i primi atti, potrà essere chiesto parere facoltativo ASL.

riferimento id:32040
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