Data: 2016-02-08 18:17:03

DIRIGENTI A CONTRATTO - "procedura concorsuale" anche per tempo determinato

DIRIGENTI A CONTRATTO - "procedura concorsuale" anche per tempo determinato

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[color=red][b]TAR,PUGLIA, Lecce, sent. 21 dicembre 2015 n. 3661[/b][/color]

N. 03661/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02837/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente
SENTENZA

Ex art. 60 c.p.a., sul ricorso r.g. n. 2837 del 2015, proposto da:
- Caterina xxxx, rappresentata e difesa dall’Avv. Antonio Aventaggiato, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.a.r.;
contro
- il Comune di Salve, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvestro Lazzari, con domicilio eletto presso lo studio del difensore, in Lecce alla via Taranto 92;
nei confronti di
- Donatella xxxx;
per l’annullamento
- del decreto sindacale n. 16 dell’11 settembre 2015, che dispone l’assunzione a tempo determinato quale dipendente con il profilo di istruttore direttivo contabile della dott.ssa Donatella xxxx;
- dei presupposti atti della procedura selettiva di cui all’Avviso del 10 agosto 2015;
- in via subordinata: dell’Avviso pubblico a firma del Responsabile Settore AA.GG. del 10 agosto 2015, di assunzione a tempo determinato ex art. 110, co. 1, t.u.e.l. di un dipendente di categoria D1 profilo Istruttore direttivo contabile;
- della presupposta delibera G.M. n. 151/2015, di approvazione del Piano triennale del fabbisogno e piano assunzioni 2015 e della determina dirigenziale n. 174/2015;
- di ogni atto e provvedimento relativo alla procedura selettiva e di valutazione delle domande presentate in esito al predetto avviso, ivi inclusi e ove occorra le norme del Titolo VI del Regolamento comunale degli uffici e servizi, nonché il decreto sindacale n. 16/2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Salve.
Visti gli atti della causa.
Relatore alla camera di consiglio del 17 dicembre 2015 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti De Giorgi, in sostituzione dell’Avv. Aventaggiato, e Lazzari.
Sentite le parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a..

1.- Premesso che:
- il Comune intimato indiceva, a seguito di declaratoria di nullità del contratto di lavoro subordinato del precedente istruttore direttivo contabile (dr.ssa Donatella xxxx), una procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 110, comma 1, t.u.e.l., di tale figura professionale;
- la ricorrente partecipava alla procedura, la quale si concludeva tuttavia con l’assunzione della stessa dr.ssa Tasco.
2. Ritenuto che:
- le valutazioni dei titoli compiute dalla p.a. nei pubblici concorsi possono essere censurate solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà (fra le ultime, T.a.r. Piemonte, I, 29 settembre 2015, n. 1370), non essendo, per il resto, il processo amministrativo la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione, salvo il caso in cui quest’ultimi siano chiaramente irragionevoli o arbitrari (fra le ultime, Consiglio di Stato, V, 9 luglio 2015, n. 3444; V, 6 maggio 2015, n. 2269): il che non risulta nel caso in oggetto, risultando i curricula delle candidate di pregnanza -ai fini dell’incarico de quo- tra di loro non manifestamente diseguale.
[color=red][b]- secondo il preferibile orientamento della giurisprudenza l’art. 110 del t.u.e.l., nel consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non esonera gli enti stessi dallo svolgere procedure le quali, pur inassimilabili a un concorso pubblico in senso stretto, hanno comunque una valenza para - concorsuale: diversamente opinando, ovvero qualificando la selezione di cui all’art. 110, comma 1, t.u.e.l. quale scelta intuitu personae, risulterebbe assai dubbia la compatibilità costituzionale della norma de qua in riferimento all’art. 97, commi 2 e 4, Cost., <<dal momento che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione comporterebbe, in quanto costitutivo di un rapporto di impiego pubblico, una aperta deroga al principio costituzionale dell’accesso tramite pubblico concorso -valevole anche per le assunzioni a tempo determinato (Corte Cost. 23 aprile 2013, n. 73; Consiglio di Stato sez. VI., 4 novembre 2014, n. 5431)- non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla (Corte Costituzionale 13 giugno 2013 n. 137)>> (T.a.r. Umbria, I, 30 aprile 2015, n. 192).[/b][/color]
[b]- l’osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità e par condicio della selezione in parola avrebbe dunque imposto la predeterminazione, nell’avviso pubblico di che trattasi e al fine di delimitare la discrezionalità tecnica della p.a. e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti, di concreti e puntuali parametri di apprezzamento: nel caso di specie, al contrario, l’avviso pubblico prevedeva criteri assolutamente generici e inidonei in merito alla valutazione dei curricula dei candidati (valutazione peraltro demandata, dall’Avviso pubblico, al Segretario Comunale, che invece si limitava a una riepilogazione sinottica degli stessi), sicchè il Sindaco (il quale peraltro, come già scritto, avrebbe dovuto provvedere previa valutazione del Segretario Comunale) operava con discrezionalità tecnica pressoché assoluta, sì da risultare minata la trasparenza e l’imparzialità del suo operato (cfr. T.a.r. Umbria cit.); né tale ordine di censure può ritenersi inammissibile, atteso l’interesse ‘strumentale’ della ricorrente, o tardivo, non venendo in rilievo clausole immediatamente e direttamente lesive dell’interesse sostanziale della medesima (laddove ogni diversa questione riguardante l’illegittimità della lex specialis della procedura di gara poteva essere proposta unitamente all’impugnazione degli atti che delle clausole dimostratesi lesive facevano diretta applicazione).[/b]
- il ricorso dev’essere pertanto accolto limitatamente alle censure formulate nell’ultimo motivo di gravame (con invalidazione, dunque, degli atti inditivi della gara e di tutti quelli conseguenti), sussistendo inoltre, attesa la natura della decisione assunta, eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 2837del 2015, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015, con l’intervento dei magistrati:
Eleonora Di Santo, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Marco Rinaldi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 21/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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