La Coldiretti ci chiede di poter fare un mercato di produttori agricoli.
E' corretto autorizzarli per tre mesi (eventualmente prorogabili per altri tre)considerandoli non un mercato ma un EVENTO DI PROMOZIONE, previa delibera di giunta comunale che aderisce all'evento?
In verità si applicherebbe il DM 20/11/2007 e sulla domanda dell'associazione c'è pure il silenzio assenso. E' doveroso un disciplinare (vedi art. 4) e sulla base del disciplinare di sarà autorizzato il mercato agricolo, ivi compreso il carattere della ricorrenza e periodo.
[i]Art. 1. Mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.
1. In attuazione dell' art. 1 comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, ivi comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. I comuni, anche consorziati o associati, di propria iniziativa [b]o su richiesta degli imprenditori singoli, associati o attraverso le associazioni di produttori e di categoria, istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfano gli standard di cui al presente decreto. Le richieste di autorizzazione complete in ogni loro parte, trascorsi inutilmente sessanta giorni dalla presentazione, si intendono accolte.[/b]
3. I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti, su area pubblica, in locali aperti al pubblico nonchè su aree di proprietà privata.
4. I comuni, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti agricoli posti in vendita.
Art. 2. Soggetti ammessi alla vendita nei mercati agricoli di vendita diretta.
1. P[b]ossono esercitare la vendita diretta[/b] nei mercati di cui all'art. 1 gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all' art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che rispettino le seguenti condizioni:
a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
b) vendita nei mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;
c) possesso dei requisiti previsti dall' art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all' art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonchè dal personale dipendente di ciascuna impresa.
3. Nei mercati agricoli di vendita diretta conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE del Parlamento e del Consiglio del 29 aprile 2004 e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
Art. 3. [b]Disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita dirett[/b]a.
1. Fatte salve le disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di vendita diretta di prodotti agricoli, gli imprenditori agricoli che intendano esercitare la vendita nell'ambito dei mercati agricoli di vendita diretta devono ottemperare a quanto prescritto dall' art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
2. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall' art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e dall' art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.
3. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del comune nel cui ambito territoriale ha sede. Il comune accerta il rispetto dei regolamenti comunali in materia nonchè delle disposizioni di cui al presente decreto e del disciplinare di mercato di cui all'art. 4, comma 3, e, in caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, può disporre la revoca dell'autorizzazione.
4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli.
1. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell'art. 2.
2. All'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati.
3. [b]I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita, finalizzato alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi e ne danno comunicazione agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano[/b].
4. I comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - attraverso forme di collaborazione con l'A.N.C.I. - provvede alla realizzazione di tutte le attività di supporto e assistenza tecnica ai comuni per l'adempimento delle funzioni loro assegnate.
5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, effettua un monitoraggio annuale dei mercati di vendita diretta dei prodotti agricoli autorizzati e delle attività in essi svolte.
6. L'attuazione del presente decreto non comporta, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'esercizio delle relative funzioni è operato nell'ambito delle vigenti disponibilità di bilancio.
Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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ma la giunta può aderire in via sperimentale per 4 mesi e magari citare, per disciplinare l'attività, il regolamento interno di coldiretti?
Perché solo nel caso di una riuscita di questo si andrebbe ad istituire il mercato con delibera di Consiglio Comunale approvando relativo disciplinare.
sì, la sperimentazione, per quanto non sia prevista dalla legge è una prassi molto diffusa. E' necessario motivare e definire bene la sperimentazione.
riferimento id:32018ok...grazie ;)
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