Data: 2016-02-08 11:49:25

produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione

Egregio dottore, è venuto nel mio ufficio un ragazzo che vorrebbbe prendere in affitto un terreno che dà proprio sulla strada per poter produrre e vendere sul posto.
Gli ho riferito che mi deve produrre copia del contratto di affitto e che si deve iscrivere nell'apposita sezione della Camera di Commercio.
Poi farò i controlli sui requisiti soggettivi di onorabilità.
Ma per tale attività occorre una dimensione minima del terreno (10 mq, 100 mq. etc), oppure qualunque "fazzoletto" di terreno va bene?

riferimento id:32015

Data: 2016-02-08 13:53:04

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione


Egregio dottore, è venuto nel mio ufficio un ragazzo che vorrebbbe prendere in affitto un terreno che dà proprio sulla strada per poter produrre e vendere sul posto.
Gli ho riferito che mi deve produrre copia del contratto di affitto e che si deve iscrivere nell'apposita sezione della Camera di Commercio.
Poi farò i controlli sui requisiti soggettivi di onorabilità.
Ma per tale attività occorre una dimensione minima del terreno (10 mq, 100 mq. etc), oppure qualunque "fazzoletto" di terreno va bene?
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NON sono previsti minimi di superficie (nè possono essere previsti). Quindi va bene anche la disponibilità di un piccolo fazzoletto di terreno.

riferimento id:32015

Data: 2016-02-10 12:32:58

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione

Egregio Dottore, il terreno sul quale il produttore agricolo intende avvviare l'attività è incolto e sta provvedendo al ripristino. Mi chiedeva se, nelle more, può vendere i prodotti raccolti in altri terreni di sua propreità. Ciò perchè il predetto fondo "incolto" è in un punto ottimo per i passanti.
Mi pare che la circolare del Ministero delle Politiche agricole (in conflitto con parere del MISE) della scorsa estate prevede la possibilità, per i produttori di vendere su qualsiasi area nella loro disponibilità.
Ma in questo caso, che dovrebbe essere vendita fatta sul fondo di produzione, il predetto contadino può vendere seppur incolto.? GRAZIE

riferimento id:32015

Data: 2016-02-10 15:22:11

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione


Egregio Dottore, il terreno sul quale il produttore agricolo intende avvviare l'attività è incolto e sta provvedendo al ripristino. Mi chiedeva se, nelle more, può vendere i prodotti raccolti in altri terreni di sua propreità. Ciò perchè il predetto fondo "incolto" è in un punto ottimo per i passanti.
Mi pare che la circolare del Ministero delle Politiche agricole (in conflitto con parere del MISE) della scorsa estate prevede la possibilità, per i produttori di vendere su qualsiasi area nella loro disponibilità.
Ma in questo caso, che dovrebbe essere vendita fatta sul fondo di produzione, il predetto contadino può vendere seppur incolto.? GRAZIE
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CERTO, il contadino può:
1) vendere sul terreno dove sono coltivati i prodotti in vendita
2) vendere sul terreno dove sono coltivati i prodotti in vendita ma vendere altri prodotti
3) vendere  i prodotti da lui coltivati su altro terreno dove NON sono coltivati i prodotti in vendita
4) vendere  i prodotti da lui NON coltivati su altro terreno dove NON sono coltivati i prodotti in vendita

Non vi sono limitazioni

riferimento id:32015

Data: 2016-02-10 19:05:56

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione

Egregio Dottore, e nel caso in cui di tale situazione (disponibilità terreno dimostrabile con contratto, iscirizione camera di commercio etc)  il contadino non avesse fatto nessuna comunicazione al comune vi sono sanzioni da applicare?

riferimento id:32015

Data: 2016-02-11 07:09:11

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione


Egregio Dottore, e nel caso in cui di tale situazione (disponibilità terreno dimostrabile con contratto, iscirizione camera di commercio etc)  il contadino non avesse fatto nessuna comunicazione al comune vi sono sanzioni da applicare?
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Laddove non è richiesta comunicazione il problema non si pone (salva l'eventuale omissione della notifica sanitaria e le conseguenti sanzioni di cui al dlgs 193/2007).
Dove è richiesta la comunicazione la TESI PREFERIBILE (sul punto vi è diatriba fra Ministero Sviluppo Economico e Ministero Politiche Agricole) è che si tratti di esercizio di commercio su aree pubbliche o in sede fissa senza titolo, quindi sanzione dell'art. 22 Dlgs 114/1998.

*************************

DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.

Testo in vigore dal: 21-8-2013
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA  ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO                               
Art. 4  Esercizio dell'attivita' di vendita

  1. Gli imprenditori agricoli, singoli  o  associati,  iscritti  nel
registro delle imprese di cui all'art.  8  della  legge  29  dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto  il
territorio  della  Repubblica,  i  prodotti  provenienti  in  misura
prevalente  dalle  rispettive  aziende,  osservate  le  disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in  forma  itinerante  e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data  di  invio
della  medesima  comunicazione.  ((Per  la  vendita  al  dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita  esercitata  in  occasione  di  sagre,  fiere,
manifestazioni a  carattere  religioso,  benefico  o  politico  o  di
promozione  dei  prodotti  tipici  o  locali,  non  e'  richiesta  la
comunicazione di inizio attivita')).
  3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita'  del  richiedente,  dell'iscrizione  nel  registro  delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la  vendita  e
delle modalita' con cui  si  intende  effettuarla,  ivi  compreso  il
commercio elettronico.
  4. Qualora si intenda esercitare la vendita  al  dettaglio  non  in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si  intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree  pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione  deve  contenere
la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio  medesimo,  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  ((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico  puo'
essere iniziata  contestualmente  all'invio  della  comunicazione  al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione)).
  5. La presente disciplina si applica anche nel caso di  vendita  di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli  e  zootecnici,  finalizzate  al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
  6. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita  diretta  gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa'  di  persone  e  le
persone  giuridiche  i  cui  amministratori  abbiano  riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti  in
materia di igiene e sanita'  o  di  frode  nella  preparazione  degli
alimenti  nel  quinquennio  precedente  all'inizio  dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
  7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente  decreto
legislativo continuano a non applicarsi le  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in  conformita'  a  quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo  decreto
legislativo n. 114 del 1998.
  8. Qualora l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla  vendita  dei
prodotti non provenienti dalle rispettive  aziende  nell'anno  solare
precedente  sia  superiore  a  160.000  euro  per  gli  imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si  applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
  ((8-bis. In conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre  2011,  n.  214,  nell'ambito  dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto  di  vendita,  utilizzando  i  locali  e  gli  arredi  nella
disponibilita'  dell'imprenditore  agricolo,  con  l'esclusione  del
servizio assistito  di  somministrazione  e  con  l'osservanza  delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)).
  ((8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei  prodotti  agricoli  ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi  su  tutto  il
territorio comunale  a  prescindere  dalla  destinazione  urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati)).

riferimento id:32015

Data: 2016-02-11 08:00:31

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione

Grazie.
Due ultime domande:
1. Nel caso di vendita sul suolo di produzione deve essere inviata comunicazione al Comune?
2. Per il produttore agricolo che intende vendere direttamente i propri prodotti occorre fare gli stessi controlli antimafia che si fanno per i "commercianti"?
GRAZIE

riferimento id:32015

Data: 2016-02-11 13:55:18

Re:produttore agricolo e dimensioni minime terreno di produzione

l'art. 4 del d.lgs. n. 228/01 dispone:
[i]Per la vendita al dettaglio esercitata [b]su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola[/b], nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, [b]non è richiesta [/b]la comunicazione di inizio attività[/i]

I requisti morali sono quelli elencati nello stesso art. 4 ai quali si aggiunge la consueta "antimafia"

riferimento id:32015
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