Egregio dottore, è venuto nel mio ufficio un ragazzo che vorrebbbe prendere in affitto un terreno che dà proprio sulla strada per poter produrre e vendere sul posto.
Gli ho riferito che mi deve produrre copia del contratto di affitto e che si deve iscrivere nell'apposita sezione della Camera di Commercio.
Poi farò i controlli sui requisiti soggettivi di onorabilità.
Ma per tale attività occorre una dimensione minima del terreno (10 mq, 100 mq. etc), oppure qualunque "fazzoletto" di terreno va bene?
Egregio dottore, è venuto nel mio ufficio un ragazzo che vorrebbbe prendere in affitto un terreno che dà proprio sulla strada per poter produrre e vendere sul posto.
Gli ho riferito che mi deve produrre copia del contratto di affitto e che si deve iscrivere nell'apposita sezione della Camera di Commercio.
Poi farò i controlli sui requisiti soggettivi di onorabilità.
Ma per tale attività occorre una dimensione minima del terreno (10 mq, 100 mq. etc), oppure qualunque "fazzoletto" di terreno va bene?
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NON sono previsti minimi di superficie (nè possono essere previsti). Quindi va bene anche la disponibilità di un piccolo fazzoletto di terreno.
Egregio Dottore, il terreno sul quale il produttore agricolo intende avvviare l'attività è incolto e sta provvedendo al ripristino. Mi chiedeva se, nelle more, può vendere i prodotti raccolti in altri terreni di sua propreità. Ciò perchè il predetto fondo "incolto" è in un punto ottimo per i passanti.
Mi pare che la circolare del Ministero delle Politiche agricole (in conflitto con parere del MISE) della scorsa estate prevede la possibilità, per i produttori di vendere su qualsiasi area nella loro disponibilità.
Ma in questo caso, che dovrebbe essere vendita fatta sul fondo di produzione, il predetto contadino può vendere seppur incolto.? GRAZIE
Egregio Dottore, il terreno sul quale il produttore agricolo intende avvviare l'attività è incolto e sta provvedendo al ripristino. Mi chiedeva se, nelle more, può vendere i prodotti raccolti in altri terreni di sua propreità. Ciò perchè il predetto fondo "incolto" è in un punto ottimo per i passanti.
Mi pare che la circolare del Ministero delle Politiche agricole (in conflitto con parere del MISE) della scorsa estate prevede la possibilità, per i produttori di vendere su qualsiasi area nella loro disponibilità.
Ma in questo caso, che dovrebbe essere vendita fatta sul fondo di produzione, il predetto contadino può vendere seppur incolto.? GRAZIE
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CERTO, il contadino può:
1) vendere sul terreno dove sono coltivati i prodotti in vendita
2) vendere sul terreno dove sono coltivati i prodotti in vendita ma vendere altri prodotti
3) vendere i prodotti da lui coltivati su altro terreno dove NON sono coltivati i prodotti in vendita
4) vendere i prodotti da lui NON coltivati su altro terreno dove NON sono coltivati i prodotti in vendita
Non vi sono limitazioni
Egregio Dottore, e nel caso in cui di tale situazione (disponibilità terreno dimostrabile con contratto, iscirizione camera di commercio etc) il contadino non avesse fatto nessuna comunicazione al comune vi sono sanzioni da applicare?
riferimento id:32015
Egregio Dottore, e nel caso in cui di tale situazione (disponibilità terreno dimostrabile con contratto, iscirizione camera di commercio etc) il contadino non avesse fatto nessuna comunicazione al comune vi sono sanzioni da applicare?
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Laddove non è richiesta comunicazione il problema non si pone (salva l'eventuale omissione della notifica sanitaria e le conseguenti sanzioni di cui al dlgs 193/2007).
Dove è richiesta la comunicazione la TESI PREFERIBILE (sul punto vi è diatriba fra Ministero Sviluppo Economico e Ministero Politiche Agricole) è che si tratti di esercizio di commercio su aree pubbliche o in sede fissa senza titolo, quindi sanzione dell'art. 22 Dlgs 114/1998.
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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228
Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Testo in vigore dal: 21-8-2013
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA ELENCO AGGIORNAMENTI ARTICOLO
Art. 4 Esercizio dell'attivita' di vendita
1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel
registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il
territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura
prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni
vigenti in materia di igiene e sanita'.
2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e'
soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di
produzione e puo' essere effettuata a decorrere dalla data di invio
della medesima comunicazione. ((Per la vendita al dettaglio
esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola,
nonche' per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere,
manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di
promozione dei prodotti tipici o locali, non e' richiesta la
comunicazione di inizio attivita')).
3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle
generalita' del richiedente, dell'iscrizione nel registro delle
imprese e degli estremi di ubicazione dell'azienda, deve contenere la
specificazione dei prodotti di cui s'intende praticare la vendita e
delle modalita' con cui si intende effettuarla, ivi compreso il
commercio elettronico.
4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in
forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere
la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi
dell'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
((4-bis. La vendita diretta mediante il commercio elettronico puo'
essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al
comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione)).
5. La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di
prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione o
trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.
6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita diretta gli
imprenditori agricoli, singoli o soci di societa' di persone e le
persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato,
nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
societa', condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in
materia di igiene e sanita' o di frode nella preparazione degli
alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni
dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto
legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformita' a quanto
stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto
legislativo n. 114 del 1998.
8. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei
prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare
precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori
individuali ovvero a 4 milioni di euro per le societa', si applicano
le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
((8-bis. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio
della vendita diretta e' consentito il consumo immediato dei prodotti
oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
disponibilita' dell'imprenditore agricolo, con l'esclusione del
servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario)).
((8-ter. L'attivita' di vendita diretta dei prodotti agricoli ai
sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d'uso
dei locali ove si svolge la vendita e puo' esercitarsi su tutto il
territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica
della zona in cui sono ubicati i locali a cio' destinati)).
Grazie.
Due ultime domande:
1. Nel caso di vendita sul suolo di produzione deve essere inviata comunicazione al Comune?
2. Per il produttore agricolo che intende vendere direttamente i propri prodotti occorre fare gli stessi controlli antimafia che si fanno per i "commercianti"?
GRAZIE
l'art. 4 del d.lgs. n. 228/01 dispone:
[i]Per la vendita al dettaglio esercitata [b]su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola[/b], nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, [b]non è richiesta [/b]la comunicazione di inizio attività[/i]
I requisti morali sono quelli elencati nello stesso art. 4 ai quali si aggiunge la consueta "antimafia"