L'ART.17 DELLA L.r.63/2011 PREVEDE CHE,IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, GLI OPERATORI ABILITATI AL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA MEDESIMA LEGGE DEVONO PRESENTARE IL DURC ENTRO IL 31 MARZO 2012, MA SE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PREDETTA LEGGE IL COMUNE PUBBLICA UN BANDO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI SU AREA PUBBLICA IN OCCASIONE DI UNA FIERA, L'UFFICIO PUO' CHIEDERE CHE VENGA PRESENTATO/ALLEGATO IL DURC (...REGOLARE...) PENA L'ESCLUSIONE?
INOLTRE, L'ART.40 COMMA 6 RECITA CHE INCASO DI COMMERCIO ITINERANTE LE IMPRESE SONO TENUTE A DISPORRE DEL DURC E TALE OBBLIGO VALE ANCHE PER GLI SPUNTISTI, MA CIO' VALE GIA' DA ORA anche PER OGNI EDIZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE?....
...LA NORMA NON è SCRITTA PROPRIO BENE.........
Concordo sul fatto che la norma non è scritta proprio benissimo.
Partiamo dalla seconda questione.
A parere mio l’art. 17 della LR 63/2011 è una disposizione “speciale” che riguarda tutti gli abilitati al commercio su area pubblica al 1 dicembre 2011. Per motivi di ragionevolezza e imparzialità sia lo spuntista che si reca al mercato sia l’operatore che ha la concessione devono essere trattati alla stessa maniera.
Sulla prima questione a mio avviso si applica la legge 28/05 così come modificata e non le norme transitorie della legge 63/11 dato che la predisposizione del bando presuppone il rilascio dell’autorizzazione e contestuale concessione. Aggiungo che si dovrebbe applicare l’art. 44bis del DPR 445/2000 anche se la Regione Toscana non avesse ancora attivato la possibilità del controllo telematico.
Art. 44bis:
[i]Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.[/i]