Per eseguire piccole demolizioni di roccia nell'ambito di lavori di realizzazione di un tratto di strada è previsto l'impiego di un prodotto pirotecnico denominato NONEX Safety Cartdrige. Quali sono gli adempimenti previsti dalla normativa vigente?...Come previsto dal punto 3 dell'allegato B Reg. di esecuzione TULPS, per poter legalmente impiegare l'esplosivo occorre dare «preventivo avviso» all'autorità locale di pubblica sicurezza. La quale prende atto, rilasciando un documento che solitamente viene denominato «permesso di sparo mine»......E' disponibile un modello di permesso?
Grazie
Per eseguire piccole demolizioni di roccia nell'ambito di lavori di realizzazione di un tratto di strada è previsto l'impiego di un prodotto pirotecnico denominato NONEX Safety Cartdrige. Quali sono gli adempimenti previsti dalla normativa vigente?...Come previsto dal punto 3 dell'allegato B Reg. di esecuzione TULPS, per poter legalmente impiegare l'esplosivo occorre dare «preventivo avviso» all'autorità locale di pubblica sicurezza. La quale prende atto, rilasciando un documento che solitamente viene denominato «permesso di sparo mine»......E' disponibile un modello di permesso?
Grazie
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La normativa di settore prevede un AVVISO (oggi la chiameremo SCIA), quindi non prevede il rilascio di atti, anche se consente all'autorità di adottare misure prescrittive.
FORMALMENTE, quindi, niente bollo nè rilascio di atti.
Ecco un esempio: http://www.euexcert.it/wp-content/uploads/2011/10/preventivo_avviso_sparo_mine.pdf
NELLA PRASSI si è soliti comunque attendere la "presa d'atto", con o senza prescrizioni dell'autorità e questa può limitarsi ad un:
"Visto l'avviso del .... prot. .... ai sensi dell'art. 3 capitolo V allegato B del R.D. 06/05/1940, n. 635 si prende atto di quanto comunicato e si forniscono le seguenti prescrizioni:
........................"
Approfondimento tecnico:
http://www.scuolaedile.com/public/Seminario_21_11_11/07-17%20Prescrizioni%20esplosivi.pdf
http://www.raffaelepoidomani.com/public/user_img/esplosivi/gli%20esplosivi%20nei%20lavori%20civili%20e%20minerari.doc
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R.D. 06/05/1940, n. 635
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1940, n. 149, S.O.
Capitolo V
Uso delle mine.
"Per le mine da usarsi in lavori diversi, si dovrà dare preventivo avviso all'Autorità locale di pubblica sicurezza che potrà prescrivere le opportune cautele. Tale obbligo non si estende ai casi in cui si tratti di fare esplodere, saltuariamente, piccole mine a polvere nera, in aperta campagna e lontano da strade in genere, case abitate, opifici e simili".
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D.M. 15 agosto 2005 (1).
Speciali limiti all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità nonché all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (2) (3).
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2005, n. 190.
(2) Il presente decreto è stato così sostituito dall' art. 1, D.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
(3) Emanato dal Ministero dell'interno.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 , convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 , e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, speciali limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895 , recante disposizioni per il controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110 , recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185 , recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE del 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;
Letto l' art. 11 della predetta direttiva 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del principio di proporzionalità, di misure necessarie per la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;
Visto il D.M. 19 settembre 2002, n. 272 del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e delle attività produttive, recante il regolamento di esecuzione del citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 , ed in particolare l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che per il trasporto degli esplosivi si applicano le disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali in materia di trasporto delle merci pericolose su strada «A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O» e nelle acque interne «ADNR»;
Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei veicoli» del decreto 2 settembre 2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti, con il quale, per i trasporti interni, è stato recepito l'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);
Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n. 272 del 2002, adottate anche in applicazione della direttiva 2004/57/CEE del 23 aprile 2004 e della decisione 15 aprile 2004 della Commissione delle Comunità europee, diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, ai sensi dell' art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979 recante le «Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplodenti ed accessori di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell' art. 687 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;
Ritenuto di dover circoscrivere, fino al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica, attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio, e l'impiego di esplosivi bi-componenti in confezioni portatili, in quanto suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attività delittuose;
Ritenuto di dover aggiornare e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto delle sostanze esplosive;
Ritenuta altresì, la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti sul controllo degli accessi nei luoghi in cui si confezionano, si detengono o si impiegano esplosivi e sulle prescrizioni di sicurezza per la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti durante le attività di trasporto;
Udito il parere della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e ritenuto di accoglierne i suggerimenti;
Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno essere adottati a seguito del monitoraggio disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;
Decreta:
1. 1. Fermo quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895 , e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 , la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione, la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità, e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti, salvo speciali deroghe del Ministro dell'interno per le attività di studio, sperimentazione e di produzione di alte tecnologie civili, esclusivamente per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensità, importati, prodotti e commercializzati per le finalità consentite a norma del comma 1, devono essere apposti elementi di marcatura sicuri, preventivamente approvati dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la tracciabilità (4).
(4) Il presente decreto è stato così sostituito dall' art. 1, D.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. 1. Le attività di posizionamento e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria per uso civile devono svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza, adottando le misure di sicurezza e di controllo prescritte dal questore, che può disporre la vigilanza, con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve essere dato, almeno cinque giorni prima, preventivo avviso al questore, che, nei tre giorni successivi, comunica la disponibilità della forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti. Sono fatti salvi i casi di emergenza, per i quali comunque deve essere data immediata e preventiva notizia all'autorità di pubblica sicurezza (5).
(5) Il presente decreto è stato così sostituito dall' art. 1, D.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
3. 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili, è subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche ed organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli. A tal fine il trasporto degli esplosivi è sempre effettuato con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di idonei apparati di telecomunicazioni, nonché di idoneo sistema di teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi, nonché, anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata autorizzati ad operare nel territorio da attraversare, l'immediato intervento in caso di necessità.
2. I mezzi di cui sopra debbono altresì possedere autonomi sistemi di protezione elettronica del vano di carico e debbono recare sul tetto del veicolo il numero di targa del veicolo stesso, con caratteri di misura tale da consentirne l'agevole localizzazione aerea, oltre ai simboli che siano stabiliti dalle altre normative internazionali per il trasporto di materie esplodenti.
3. Quando è prescritta la scorta ed il prefetto non dispone, in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata a mezzo della Forza pubblica, il servizio deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate, adeguatamente equipaggiate ed armate e munite di protezione individuale antiproiettile. L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è limitata ai casi assolutamente eccezionali, individuati dal Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi minimi dallo stesso indicati.
4. In caso di brevi soste, per comprovate necessità, il veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve essere costantemente vigilato dal personale di bordo o, se prescritto, da quello di scorta.
5. Per le soste prolungate che non prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumità pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:
a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza, prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a mezzo di custodi o di guardie particolari giurate;
b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza costantemente in funzione;
c) i sistemi di allarme del luogo di sosta e del veicolo siano collegati con il personale di vigilanza o con un istituto di vigilanza, in grado di intervenire immediatamente in caso di necessità;
d) prima e dopo ogni sosta il veicolo e il carico siano attentamente controllati.
6. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi quelli dei commi 1, 3 e 4, devono essere conservati per almeno tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorità di pubblica sicurezza.
7. È vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti dell'equipaggio (autisti e personale di scorta), i cui nominativi debbono essere preventivamente comunicati alla competente autorità di pubblica sicurezza.
8. L'equipaggio non può aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di verificare preventivamente l'integrità, ma deve consegnarli chiusi al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al trasporto, previa identificazione del medesimo (6).
(6) Il presente decreto è stato così sostituito dall' art. 1, D.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
4. 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia (7).
(7) Il presente decreto è stato così sostituito dall' art. 1, D.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
5. 1. Tutte le licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto ed alla movimentazione di prodotti esplodenti di qualsiasi natura debbono riportare, oltre agli estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate per gli stessi, le generalità complete ed il numero di codice fiscale dei titolari e delle persone che, compresi i fochini, sono incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso. Alle annotazioni può provvedersi, oltre che con le modalità informatiche previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche mediante estensioni debitamente vidimate dalla competente autorità di pubblica sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori degli esplodenti sono tenuti ad impedire l'accesso e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono le fabbriche o i depositi di tali prodotti, ovvero in quelle in cui gli stessi devono essere utilizzati e ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente vidimato, le generalità complete dei loro dipendenti e di tutte le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altri giustificati motivi, sono autorizzate ad accedere nei predetti luoghi, nonché delle persone comunque incaricate della movimentazione degli esplodenti, comunicando al questore, senza ritardo, ogni variazione (8).
(8) Il presente decreto è stato così sostituito dall' art. 1, D.M. 8 aprile 2008 (Gazz. Uff. 22 aprile 2008, n. 95), entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.