Data: 2016-02-07 19:25:40

RAPPORTI TRA LA SCIA DI SOMMINISTRAZIONE E L. N. 241/1990

E' pervenuta, tramite SUAP, SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nel contesto del modello della SCIA presente sul portale del SUAP, in una sezione, è prevista la dichiarazione del rispetto dei requisiti per i locali in ordine alla loro sorvegliabilità nonché, in altra sezione, in cui i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, devono dichiarare il possesso dei requisiti onorabilità  prescritti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
Il procuratore speciale dell'impresa societaria, ha inoltrato la SCIA bypassando le dichiarazioni previste dai due modelli di cui si è detto sopra.
Io sono intenzionato a dargli comunicazione di sospendere il termine per la conclusione del procedimento, conferendogli 30 gg. di tempo, per produrmi la documentazione mancante.
Però mi chiedo, alla luce del rinnovato art. 19 L. n. 241/1990, devo anche comunicargli che l'attività non potrà essere intrapresa e, qualora lo fosse già stata, dovrà essere sospesa?
Questa domanda mi scaturisce dal fatto che il terzo comma dell'art. 19 predetto, asserisce testualmente: ".....Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo [b]la sospensione dell'attività intrapresa[/b] e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata."
Io però non ho accertato la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, semplicemente la SCIA è incompleta.

Cosa ne pensate

Grazie       

riferimento id:31985

Data: 2016-02-08 10:26:23

Re:RAPPORTI TRA LA SCIA DI SOMMINISTRAZIONE E L. N. 241/1990


E' pervenuta, tramite SUAP, SCIA per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Nel contesto del modello della SCIA presente sul portale del SUAP, in una sezione, è prevista la dichiarazione del rispetto dei requisiti per i locali in ordine alla loro sorvegliabilità nonché, in altra sezione, in cui i soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, devono dichiarare il possesso dei requisiti onorabilità  prescritti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.
Il procuratore speciale dell'impresa societaria, ha inoltrato la SCIA bypassando le dichiarazioni previste dai due modelli di cui si è detto sopra.
Io sono intenzionato a dargli comunicazione di sospendere il termine per la conclusione del procedimento, conferendogli 30 gg. di tempo, per produrmi la documentazione mancante.
Però mi chiedo, alla luce del rinnovato art. 19 L. n. 241/1990, devo anche comunicargli che l'attività non potrà essere intrapresa e, qualora lo fosse già stata, dovrà essere sospesa?
Questa domanda mi scaturisce dal fatto che il terzo comma dell'art. 19 predetto, asserisce testualmente: ".....Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo [b]la sospensione dell'attività intrapresa[/b] e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata."
Io però non ho accertato la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti, semplicemente la SCIA è incompleta.

Cosa ne pensate

Grazie     
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A mio avviso la scia è IRRICEVIBILE in quanto manca la dimostrazione (mediante autocertificazione) del possesso di due requisiti fondamentali:
- requisiti soggettivi
- requisiti di sorvegliabilità.

QUINDI procederei in questo senso e non con l'adeguamento assegnando un congruo termine

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Data: 2016-03-02 09:22:19

Re:RAPPORTI TRA LA SCIA DI SOMMINISTRAZIONE E L. N. 241/1990

:-\mi chiedo se può essere utile riflettere su altri due articoli della L. 241/90
Articolo 6. (1)
(Compiti del responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale. (2)


(1) Articolo così modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

riferimento id:31985

Data: 2016-03-02 09:25:08

Re:RAPPORTI TRA LA SCIA DI SOMMINISTRAZIONE E L. N. 241/1990

>: ma anche...
(Articolo 10-bis. (1)
(Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza).
1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione. (2)
(1) Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 9, co. 3, L. 11 novembre 2011, n. 180.

riferimento id:31985

Data: 2016-03-02 15:48:52

Re:RAPPORTI TRA LA SCIA DI SOMMINISTRAZIONE E L. N. 241/1990

il 10 bis non è pertinente visto che non si applica alla scia ma solo alle istanze di parte.

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