Data: 2016-02-05 12:56:32

tesserino guida turistica

Mi è pervenuta una richiesta di rilascio tesserino guida turistica con contestuale SCIA avvio attività (nel senso che il modello per la richiesta del tesserino prevede anche l’indicazione della data di inizio attività) e mi sono sorti i seguenti dubbi:

- La guida può esercitare l’attività anche in attesa del rilascio del tesserino, magari recando con sé, sia a tutela dell’utente sia ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza, la consegna della pec di richiesta al SUAP?  Oppure il possesso del tesserino è condizione necessaria per esercitare?

- A norma dell’art. 99, c. 4, della LR 42/2000, “il Comune, ACCERTATA L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI E REQUISITI DI LEGGE, provvede… al rilascio di una tessera di riconoscimento”:  posso quindi procedere al rilascio del tesserino SOLTANTO A SEGUITO di un esito positivo delle verifiche sui requisiti autocertificati?  Se sì, come si concilia ciò con la natura della SCIA, che dovrebbe invece abilitare immediatamente all’esercizio del’attività?

- D’altra parte, qualora dovessi riscontrare soltanto successivamente al rilascio della tessera, nell’ambito dei controlli sulle autocertificazioni, la mancanza di uno o più requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività, come posso concretamente applicare l’art. 108 (divieto prosecuzione attività e ritiro tessera di riconoscimento) della LR 42?  In particolare come faccio a ritirare la tessera?  La cosa appare particolarmente difficile a seguito dell’estensione dell’ambito territoriale di esercizio della professione a tutto il territorio nazionale per effetto della L. 97/2013.

Grazie come sempre per l’aiuto!

riferimento id:31978

Data: 2016-02-06 08:03:22

Re:tesserino guida turistica

Il tesserino è rilasciato ai fini della tutela dell’utente ma il suo possesso non è condizione necessaria all’esercizio dell’attività. Se lascia a casa la patente di guida e conduci un veicolo vieni multata ma se lascia a casa il tesserino di guida puoi lo stesso lavorare. Le sanzioni regionali si applicano a chi esercita senza SCIA. Addirittura puoi vedere all’art. 100 i casi in cui nemmeno si applica la SCIA.

Per il resto guarda qua e aggiorna l’elenco regionale così da verificare subito gli abusivi:
http://www.regione.toscana.it/-/guide-turistiche-e-ambientali-accompagnatori-e-guide-alpine

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