Ho chiesto il certificato penale per due soggetti di una società che subentra in attività di somministrazione.
E' venuto fuori,
Per il legale rappresentante
1) 1984 Decreto penale della pretura di....
1° reato ) Trasporti abusivi
REATO depenalizzato/abrogato
dispositivo : multa di lire 300.000
2) 1992 Sentenza del tribunale di ........
1° reato ) RICETTAZIONE art.648 c.p.
Circostanza: art. 62 bis C.P.
Dispositivo: Reclusione mesi 4, multa lire 300.000
Benefici: Sospensione condizionale della pena
mentre per il preposto:
1) 2008 Decreto penale del GIP del tribunale di ....
1° reato) Guida in stato di ebrezza in conseguenza uso bevande alcoliche
Dispositivo: ammenda 204,00 euro
Pena accessoria: sospensione della patente di guida per mesi 1
Benefici: sospensione condizionale della pena
Possono esercitare l'attività di somministrazione?
Grazie
Art.71 Dlgs 59/2010 e s.m.i. nonché artt.11 e 92 tulps in relazione all'art.86 tulps per come richiamato dall'art.152 reg. Esec. Tulps.
riferimento id:31976L'art. 71 del d.lgs. n. 59/2010 dispone:
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
Anche dal lato TULPS non vedo incompatibilità. La pena era comunque sotto ai tre anni (anche a prescindere dalla condizionale)