BUONI PASTO PA - obbligo di acquisto su MEPA e CUC - DM (GU n.28 del 4-2-2016)
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red][b]DECRETO 22 dicembre 2015 [/b][/color]
Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati
alla categoria merceologica dei buoni pasto. (16A00808)
(GU n.28 del 4-2-2016)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini" il quale prevede che: "Fermo
restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'art. 2, comma 574, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza
pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti
rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione
da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di
riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra
indicati";
Visto l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "I contratti stipulati in violazione del
precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e
sono causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della
determinazione del danno erariale si tiene anche conto della
differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto
di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";
Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art. 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e
la borsa (CONSOB) non puo' superare il valore nominale di 7,00 euro.
Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere dal 1° ottobre 2012. I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo
previsto".
Visto l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni e
dei servizi, del livello di aggregazione della relativa domanda,
delle caratteristiche del mercato e della rilevanza del valore
complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si
applicano i precedenti commi 7 e 8";
Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
Visto l'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 26 dicembre 2006,
n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007";
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ("Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la nota prot. n. 4547 del 27 ottobre 2015, con cui la
Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il parere
favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nella seduta del 20 ottobre 2015, in merito allo schema del presente
decreto;
Considerata la necessita' di conseguire una riduzione della spesa
pubblica anche attraverso l'implementazione delle procedure
centralizzate per l'acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche;
Considerato che, in relazione alla prestazione del servizio
sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di buoni-pasto, sia
cartacei che elettronici, nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e delle societa' inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ravvisabili i presupposti e le
caratteristiche prescritti dal sopra menzionato art. 1, comma 9, del
citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Considerata, dunque, l'opportunita' di individuare la prestazione
del servizio sostitutivo di mensa mediante l'erogazione di
buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, quale ulteriore categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni dell'art. 1,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
Decreta:
Art. 1
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per le finalita' di cui in
premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di mensa mediante
l'erogazione di buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, e'
individuata quale ulteriore categoria merceologica per la quale si
applicano le disposizioni dell'art. 1, commi 7 e 8, del citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
Art. 2
1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo ed entrera' in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2015
Il Ministro: Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n.
3937
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[color=red][b]DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.[/b][/color]
Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure
1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in
violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa. Ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel
contratto. Non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite
altra centrale di committenza a condizioni economiche piu'
favorevoli.
2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non
escludere le piccole e medie imprese. Sono pertanto illegittimi i
criteri the fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6 del decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato.
3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora
disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a
condizione risolutiva nel caso di disponibilita' della detta
convenzione.
4. Al comma 3 bis dell'articolo 33 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 e' aggiunto infine il seguente periodo: "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il
mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui
all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207".
5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 il secondo periodo e' soppresso.
6. Nell'ambito del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle
finanze avvalendosi di Consip S.p.A. possono essere istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a tal
fine, stipulino appositi accordi con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con Consip S.p.A..
7. Fermo restando quanto previsto con riferimento alle
amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale
partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad
approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono
nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma
7 e quello indicato nel contratto.
[color=red][b] 9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate, tenendo
conto del grado di standardizzazione dei beni e dei servizi, del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del mercato e della rilevanza del valore complessivo stimato
ulteriori categorie merceologiche per le quali si applicano i
precedenti commi 7 e 8. [/b][/color]
10. Le centrali di committenza danno comunicazione al commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del 2012
ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
11. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a., senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un elenco
delle centrali di committenza. Consip pubblica i dati relativi ai
contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto
di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai sensi dell'articolo 26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire a Consip
S.p.A. e alle centrali di committenza regionali, nel corso della
durata della rispettiva convenzione e dei relativi contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche previste nella
convenzione che trovera' applicazione nei relativi contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip S.p.A. e le centrali di committenza pubblicano sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in
qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e
previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i
parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi
dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
successivamente alla stipula del predetto contratto siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai
sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato esercizio
del detto diritto di recesso l'amministrazione pubblica ne da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del bilancio e del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio
1994, n. 20.
14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e le centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 possono stipulare convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 aventi durata
fino al 30 giugno 2013 con gli operatorie economici che abbiano
presentato le prime tre offerte ammesse nelle relative procedure e
che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento del punteggio complessivo attributo all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sia
possibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in cui
le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre
2012, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi
previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero
all'importo originario, fatta salva la facolta' di recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni, rispettivamente,
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
16. La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la maggiore durata
prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha facolta'
di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente
comma 15
17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema informatico
di eprocurement realizzato a supporto del Programma di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di garantire quanto
previsto al successivo comma 18.
18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con il Ministero dell'economia e delle finanze, del sistema
informatico di eprocurement di cui al comma 17 per l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in qualita' di centrale di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.
19. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidita' e la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di
Consip S.p.A., realizza un Programma per l'efficientamento delle
procedure di dismissione di beni mobili ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254 e del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della normativa vigente, anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
20. Nell'ambito delle risorse derivanti dalle procedure di
alienazione di cui al precedente comma, con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica nonche' le modalita' di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei proventi
delle dismissioni, per la destinazione a progetti innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi per gli importi indicati nell'allegato 1 del presente
decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero
relativamente alle dotazioni di competenza e cassa. Gli
accantonamenti sono effettuati in relazione alle disponibilita'
finanziarie dei capitoli interessati.
22. Entro il 10 settembre i Ministri competenti possono proporre
una differente ripartizione della riduzione loro assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di cui al comma
21.
23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto previsto dai
commi 5 e 24.
24. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dopo la lettera l-bis) sono aggiunte le seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e' piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte
alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attivita' nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la
rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono sostituite
dalle seguenti: "Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi".
26. Il ministero della giustizia adotta misure volte alla
razionalizzazione, rispettivamente, dei costi dei servizi di
intercettazione telefonica, in modo da assicurare risparmi non
inferiori ad 20 milioni di euro per l'anno 2012 ed euro 40 a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione sul territorio degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni per le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi non
inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed euro 70 milioni a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle procedure di acquisto dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro 5
milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli obiettivi di
cui al comma 21.