Data: 2016-02-05 06:56:51

BUONI PASTO PA - obbligo di acquisto su MEPA e CUC - DM (GU n.28 del 4-2-2016)

BUONI PASTO PA - obbligo di acquisto su MEPA e CUC - DM (GU n.28 del 4-2-2016)

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
[color=red][b]DECRETO 22 dicembre 2015 [/b][/color]
Estensione degli obblighi di acquisto tramite strumenti centralizzati
alla categoria merceologica dei buoni pasto. (16A00808)
(GU n.28 del 4-2-2016)

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                          E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  135,
recante "Disposizioni urgenti per la revisione della  spesa  pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini" il quale prevede che: "Fermo
restando quanto previsto all'art. 1, commi 449 e 450, della legge  27
dicembre 2006, n. 296, e  all'art.  2,  comma  574,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244, quale misura di  coordinamento  della  finanza
pubblica, le amministrazioni pubbliche e  le  societa'  inserite  nel
conto economico  consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'art.  1  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  totale
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,  relativamente  alle
seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas,  carburanti
rete  e  carburanti  extra-rete,  combustibili  per  riscaldamento,
telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute  ad  approvvigionarsi
attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi  a  disposizione
da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza  regionali  di
riferimento costituite ai sensi dell'art. 1, comma 455,  della  legge
27 dicembre  2006,  n.  296,  ovvero  ad  esperire  proprie  autonome
procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi
telematici di negoziazione messi a disposizione  dai  soggetti  sopra
indicati";
  Visto l'art. 1, comma 8, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale  prevede  che  "I  contratti  stipulati  in  violazione  del
precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare  e
sono  causa  di  responsabilita'  amministrativa;  ai  fini  della
determinazione  del  danno  erariale  si  tiene  anche  conto  della
differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti  di  acquisto
di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";
  Visto l'art. 5, comma 7, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "A decorrere dal 1° ottobre 2012 il  valore  dei
buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale,
delle  amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
consolidato  della  pubblica  amministrazione,  come  individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell' art.  1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche'  le  autorita'
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e
la borsa (CONSOB) non puo' superare il valore nominale di 7,00  euro.
Eventuali  disposizioni  normative  e  contrattuali  piu'  favorevoli
cessano di avere applicazione a decorrere  dal  1°  ottobre  2012.  I
contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per
l'approvvigionamento dei buoni pasto  attribuiti  al  personale  sono
adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone
la  durata  e  fermo  restando  l'importo  contrattuale  complessivo
previsto".
  Visto l'art. 1, comma 9, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
il quale prevede che "Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  sono
individuate, tenendo conto del grado di standardizzazione dei beni  e
dei servizi, del livello  di  aggregazione  della  relativa  domanda,
delle caratteristiche  del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore
complessivo stimato ulteriori categorie merceologiche per le quali si
applicano i precedenti commi 7 e 8";
  Visto l'art. 2, comma 574, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
recante "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)";
  Visto l'art. 1, commi 449, 450 e 455 della legge 26 dicembre  2006,
n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007";
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163  ("Codice  dei
contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE");
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
  Vista la nota prot. n.  4547  del  27  ottobre  2015,  con  cui  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  ha  trasmesso  il  parere
favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nella seduta del 20 ottobre 2015, in merito allo schema del  presente
decreto;
  Considerata la necessita' di conseguire una riduzione  della  spesa
pubblica  anche  attraverso  l'implementazione  delle  procedure
centralizzate per  l'acquisto  di  beni  e  servizi  da  parte  delle
amministrazioni pubbliche;
  Considerato  che,  in  relazione  alla  prestazione  del  servizio
sostitutivo  di  mensa  mediante  l'erogazione  di  buoni-pasto,  sia
cartacei  che  elettronici,  nei  confronti  delle  amministrazioni
pubbliche e delle societa' inserite nel conto  economico  consolidato
della  pubblica  amministrazione,  come  individuate  dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'art.  1  della  citata
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ravvisabili i presupposti  e  le
caratteristiche prescritti dal sopra menzionato art. 1, comma 9,  del
citato  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  Considerata, dunque, l'opportunita' di individuare  la  prestazione
del  servizio  sostitutivo  di  mensa  mediante  l'erogazione  di
buoni-pasto, sia cartacei che elettronici, quale ulteriore  categoria
merceologica per la quale si applicano le disposizioni  dell'art.  1,
commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

                              Decreta:

                              Art. 1

  1. In attuazione di quanto  disposto  dall'art.  1,  comma  9,  del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012,  n.  135,  per  le  finalita'  di  cui  in
premessa, la prestazione del servizio sostitutivo di  mensa  mediante
l'erogazione  di  buoni-pasto,  sia  cartacei  che  elettronici,  e'
individuata quale ulteriore categoria merceologica per  la  quale  si
applicano le disposizioni dell'art.  1,  commi  7  e  8,  del  citato
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
                              Art. 2

  1. Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano  nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo ed entrera' in vigore il giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 dicembre 2015

                                                  Il Ministro: Padoan

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev.  n.
3937



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[color=red][b]DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95 
Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.[/b][/color]

Art. 1. Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e  trasparenza delle procedure

  1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo  26,  comma  3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i  contratti  stipulati  in
violazione  degli  obblighi  di  approvvigionarsi  attraverso  gli
strumenti di acquisto messi a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono  causa  di
responsabilita' amministrativa.  Ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel
contratto. Non sono comunque  nulli  i  contratti  stipulati  tramite
altra  centrale  di  committenza  a  condizioni  economiche  piu'
favorevoli.
  2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da  non
escludere le piccole e medie imprese.  Sono  pertanto  illegittimi  i
criteri the fissano, senza congrua  motivazione,  limiti  di  accesso
connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato.
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia  ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'  della  detta
convenzione.
  4. Al comma 3 bis  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i  propri  acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti  da  altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese  le  convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e  ed  il
mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  di  cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207".
  5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 il secondo periodo e' soppresso.
  6.  Nell'ambito  del  Mercato  elettronico    della    Pubblica
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  possono  essere  istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a  tal
fine, stipulino appositi accordi con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con Consip S.p.A..
  7.  Fermo  restando  quanto  previsto  con  riferimento  alle
amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma  450  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  2,  comma  574  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di  coordinamento  della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  totale
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,  sono  tenute  ad
approvvigionarsi di beni e di servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da  Consip  S.p.A.  e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite  ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, relativamente alle  seguenti  categorie  merceologiche:  energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare  e  sono  causa  di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto.
[color=red][b]  9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo  stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. [/b][/color]
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del  2012
ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni.
  11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a.,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  elenco
delle centrali di committenza. Consip pubblica  i  dati  relativi  ai
contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
  12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei  relativi  contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione  nei  relativi  contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione.
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente  stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal  contratto,  previa  formale  comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente  alla  stipula  del  predetto  contratto  siano
migliorativi  rispetto  a  quelli  del  contratto  stipulato  e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20.
  14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e  le  centrali  di  committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296  possono  stipulare  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488  aventi  durata
fino al 30 giugno 2013  con  gli  operatorie  economici  che  abbiano
presentato le prime tre offerte ammesse nelle  relative  procedure  e
che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo  attributo  all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura.
  15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto  legge,  sia
possibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in  cui
le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre
2012,  le  quantita'  ovvero  gli  importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo  originario,  fatta  salva  la  facolta'  di  recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni,  rispettivamente,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione.
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente  comma  15  e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la  maggiore  durata
prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha  facolta'
di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al  precedente
comma 15
  17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di  eprocurement  realizzato  a  supporto  del  Programma    di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18.
  18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  del  sistema
informatico di eprocurement di cui al comma  17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni.
  19.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e  la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip S.p.A., realizza  un  Programma  per  l'efficientamento  delle
procedure di dismissione di beni mobili  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254  e  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  della  normativa  vigente,  anche
mediante l'impiego di strumenti telematici.
  20.  Nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle  procedure  di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a  progetti  innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione.
  21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a  decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle  spese  per  acquisto  di  beni  e
servizi  per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  del  presente
decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli  stati  di  previsione  della  spesa  di  ciascun  Ministero
relativamente  alle  dotazioni  di  competenza  e  cassa.  Gli
accantonamenti  sono  effettuati  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie dei capitoli interessati.
  22. Entro il 10 settembre i Ministri  competenti  possono  proporre
una  differente  ripartizione  della  riduzione  loro  assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di  cui  al  comma
21.
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dai
commi 5 e 24.
  24. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo la  lettera  l-bis)  sono  aggiunte  le  seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto  competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla prevenzione del rischio medesimo.
  l-quater) provvedono al monitoraggio  delle  attivita'  nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento  motivato,  la
rotazione del personale nei casi di avvio di  procedimenti  penali  o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.".
  25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi".
  26.  Il  ministero  della  giustizia  adotta  misure  volte  alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi  dei  servizi  di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ad 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  ed  euro  40  a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione  sul  territorio  degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni  per  le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi  non
inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed  euro  70  milioni  a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle  procedure  di  acquisto  dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro  5
milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli  obiettivi  di
cui al comma 21.

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