Un pubblico esercizio nel mese di gennaio ha comunicato al SUAP la cessazione dell'attività a far data dal 31/12/2015. Ora dopo circa 15 giorni dall'invio della comunicazione chiederebbe di annullare la comunicazione stessa dicendo che "ci siamo sbagliati volevamo fare una comunicazione di sospensione ... erroneamente abbiamo fatto la cessazione". Il motivo di tale richiesta di correzione è che avrebbero trovato un acquirente per l'attività e vorrebbero fare un subingresso.
Ritenete che il SUAP possa accettare questa errata-corrige? Facendo un ragionameto assolutamente pratico dire di sì e lascerei al notaio valutare se redigere l'atto di compravendita dell'attività.
Credo che la ditta abbia presentato la cessazione anche in CCIAA, ma sembra che per CCIAA non sia un problema riattivare l'attività purchè il SUAP accetti l'errata corrige.
Grazie Sabina
Un pubblico esercizio nel mese di gennaio ha comunicato al SUAP la cessazione dell'attività a far data dal 31/12/2015. Ora dopo circa 15 giorni dall'invio della comunicazione chiederebbe di annullare la comunicazione stessa dicendo che "ci siamo sbagliati volevamo fare una comunicazione di sospensione ... erroneamente abbiamo fatto la cessazione". Il motivo di tale richiesta di correzione è che avrebbero trovato un acquirente per l'attività e vorrebbero fare un subingresso.
Ritenete che il SUAP possa accettare questa errata-corrige? Facendo un ragionameto assolutamente pratico dire di sì e lascerei al notaio valutare se redigere l'atto di compravendita dell'attività.
Credo che la ditta abbia presentato la cessazione anche in CCIAA, ma sembra che per CCIAA non sia un problema riattivare l'attività purchè il SUAP accetti l'errata corrige.
Grazie Sabina
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NO PROBLEMA.
La scia di cessazione NON DETERMINA alcun effetto sull'attività (così come non la determina la scia di avvio).
La scia di cessazione consente di chiudere senza incorrere in sanzioni ... se però cambio idea NO PROBLEM. Teoricamente posso anche non fare niente ... ma suggerisci di fare una comunicazione di rettifica.
In effetti, da un punto di vista amministrativo, la cessazione riguarda l’esercizio dell’attività, in altre parole, il proprietario dell’azienda cessa di essere anche conduttore ma resta comunque proprietario e come tale può disporre del complesso dei beni che rimangono nella sua disponibilità. Da questo punto di vista il notaio non ha problemi a predisporre l'atto.
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