Data: 2016-02-04 16:06:51

Requisito professionale per acconciatori

Buongiorno,
si è presentata presso questo Ufficio una persona che intenderebbe aprire l'attività di acconciatore nel nostro comune.
La persona ci ha dichiarato di aver lavorato presso un'attività di parrucchiera dal 01/09/2004 al 31/08/2008 come apprendista, e dal 01/09/2008 al 28/02/2015 sempre presso la stessa impresa, come parrucchiera qualificata.
Il requisito professionale di cui alla L. 161/1963 acquisito prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 147/2012  indicato nell'Allegato D-5 al punto 2.1 è da ritenersi assolto? Parrebbe di si. Devo chiedere ulteriori attestati e requisiti o bastano queste indicazioni per effettuare la verifica di competenza comunale?
Certa di una esaustiva risposta ringrazio e porgo distinti saluti
Stefania

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Data: 2016-02-04 22:08:54

Re:Requisito professionale per acconciatori

Il requisito della sola esperienza (come indicato nel modello che citi – D5) si poteva acquisire fino al 14/09/2012. La legge n. 174/2005 aveva mantenuto in vigore le disposizioni della previgente legge n. 161/1963, per quanto compatibili con la nuova disciplina, fino all'approvazione delle singole leggi regionali.

Con l’entrata in vigore dell'articolo 15 del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147 è stata abrogata la legge n.  161/1963 nella parte concernente i requisiti di accesso all'attività di acconciatore che prevedevano il riconoscimento da parte delle commissioni/CCIAA.

Quindi, al 14/09/2012 molti operatori con l’esperienza lavorativa sufficiente per il riconoscimento del requisito si sono trovati senza la possibilità di vederselo riconoscere. Dopo quella data i soli requisiti sono quelli della legge 174/05 (esame teorico-pratico al quale si accede con diversi percorsi)

In assenza  di una normativa transitoria regionale, posso solo dire che la validità del requisito è molto incerto. Ad oggi, senza il superamento di un esame teorico pratico, non vedo come sia possibile acquisire la qualifica professionale.
La Toscana, ad esempio, non ha reputato più valida la sola esperienza dando, però, la possibilità  ai soggetti che avevano un esperienza almeno triennale di accedere direttamente all’esame teorico pratico senza seguire nessun corso.

Se il modello D-5 funge da interpretazione autentica regionale non lo so, ma il requisito dell’esperienza ex legge 161/63 si acquisiva solo con il riconoscimento della Commissione Provinciale per l’Artigianato, l'esperienza di per sé non era bilitante ex lege e non potrebbe esserlo, a maggior ragione, oggi.

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