Buongiorno,
con la presente volevo chiedere quanto segue:
- l’apertura di una nuova autofficina/carrozzeria è soggetta a presentazione della SCIAP anche qualora gli addetti siano inferiore a 3 persone;
- l’apertura di una attività produttiva per la produzione di pallet e soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi è comunque esclusa dalla presentazione della SCIAP perchè gli addetti siano inferiore a 3 persone;
- se una attività produttiva si insedia senza la presentazione della SCIAP quale provvedimenti può adottare l’ufficio e quali le sanzioni da applicare.
Ringraziondo porgo distinti saluti.
- l’apertura di una nuova autofficina/carrozzeria è soggetta a presentazione della SCIAP anche qualora gli addetti siano inferiore a 3 persone;
[color=red]No,
Le attività artigianali sono "normalmente libere", cioè non soggette a nessun adempimento "amministrativo".
Per loro occorre verificare la preseenza di procedimenti "TECNICI", come, per il caso indicato, quello dell'art. 67 del Dlgs 81/2008 che prescrive una COMUNICAZIONE al SUAP (che la inoltra ad ASL) se l'impresa ha più di 3 addetti (compresi gli eventuali soci lavoratori):
Articolo 67 - Notifiche all’organo di vigilanza competente per territorio
1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonchè nei casi di
ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa
di settore e devono essere comunicati all’organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi
informativi: a) descrizione dell’oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse; b)
descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
2. Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell’ambito delle istanze, delle segnalazioni o
delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attività produttive con le modalità stabilite dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per
la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicità e di
comprensibilità, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al
presente articolo.
3. Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica
all’organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalità indicate dal comma
2.
4. L’obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre
lavoratori.
5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al
comma 1.
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- l’apertura di una attività produttiva per la produzione di pallet e soggetti a Certificato di Prevenzione Incendi è comunque esclusa dalla presentazione della SCIAP perchè gli addetti siano inferiore a 3 persone;
[color=red]Vale quanto detto sopra in merito all'obbligo della notifica ai sensi dell'art. 67.
Oltre a questo adempimento l'azienda di produzione di pallet POTREBBE ricadere in una delle attività soggette a prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011:
http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttivitaSoggetteElenco.aspx
Ad esempio potrebbe ricadere nelle attività:
Attività 36 : Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
Attività 37 : Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
Ecco una risposta ad un caso analogo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=19948.0
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- se una attività produttiva si insedia senza la presentazione della SCIAP quale provvedimenti può adottare l’ufficio e quali le sanzioni da applicare.
[color=red]Come detto nel caso indicato NON ESISTE alcun obbligo di SCIA preventiva[/color]
Buongiorno,
qualora l’attività abbia più di tre addetti e quindi soggetti alla presentazione della SCIAP, ma operano senza nessuna istanza, quali provvedimenti può adottare l’ufficio e quali le sanzioni da applicare.
Ringraziondo porgo distinti saluti.
Buongiorno,
qualora l’attività abbia più di tre addetti e quindi soggetti alla presentazione della SCIAP, ma operano senza nessuna istanza, quali provvedimenti può adottare l’ufficio e quali le sanzioni da applicare.
Ringraziondo porgo distinti saluti.
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RIPETO: anche se hanno più di 3 addetti NON devono presentare SCIAP (a meno che con questa tu non intenda la sola notifica art. 67 dlgs 81/2008).
Se operano senza la notifica trova applicazione la SANZIONE PECUNIARIA dell'art. 68 del dlgs 81/2008 ... a cura della ASL