Nel ns. comune il proprietario dei locali di un ristorante autorizzato nel 2006, ha presentato nell'ottobre 2014, domanda di sanatoria edilizia per l'esecuzione di alcune opere interne di modesta entità rispetto alla planimetria agli atti dell'ufficio tecnico. La domanda di sanatoria è stata oggetto di varie richieste di integrazioni documentali in quanto i locali ove si svolge l'attività che sono oggetto delle modifiche di lieve entità, sarebbero collegati funzionalmente (e catastalmente) al piano superiore , a destinazione commerciale e costituente unica unità immobiliare con il piano terra adibito a ristorante. Tale piano superiore è inagibile e di fatto non utilizzato. La domanda di sanatoria "dovrebbe" ottenere parere sfavorevole.
Per farla breve, l'ufficio tecnico sostiene che l'attività si svolge in locali non conformi dal punto di vista edilizio ed urbanistico ed invia apposita segnalazione all'ufficio commercio per gli eventuali "provvedimenti di competenza".
Ma nel caso succitato il comune/responsabile dell'ufficio commercio dovrebbe adottare un provvedimento di sospensione dell'attività in attesa della regolarizzazione edilizia e urbanistica dei locali ? Ho letto diverse sentenze e pareri su casi simili ma il procedimento non mi è chiaro.
A me sembra che la questione sia prettamente edilizia .....
(Nel 2006 la normativa di settore (LR 38/2006 ) prevedeva che entro i 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali. )
Nel ns. comune il proprietario dei locali di un ristorante autorizzato nel 2006, ha presentato nell'ottobre 2014, domanda di sanatoria edilizia per l'esecuzione di alcune opere interne di modesta entità rispetto alla planimetria agli atti dell'ufficio tecnico. La domanda di sanatoria è stata oggetto di varie richieste di integrazioni documentali in quanto i locali ove si svolge l'attività che sono oggetto delle modifiche di lieve entità, sarebbero collegati funzionalmente (e catastalmente) al piano superiore , a destinazione commerciale e costituente unica unità immobiliare con il piano terra adibito a ristorante. Tale piano superiore è inagibile e di fatto non utilizzato. La domanda di sanatoria "dovrebbe" ottenere parere sfavorevole.
Per farla breve, l'ufficio tecnico sostiene che l'attività si svolge in locali non conformi dal punto di vista edilizio ed urbanistico ed invia apposita segnalazione all'ufficio commercio per gli eventuali "provvedimenti di competenza".
Ma nel caso succitato il comune/responsabile dell'ufficio commercio dovrebbe adottare un provvedimento di sospensione dell'attività in attesa della regolarizzazione edilizia e urbanistica dei locali ? Ho letto diverse sentenze e pareri su casi simili ma il procedimento non mi è chiaro.
A me sembra che la questione sia prettamente edilizia .....
(Nel 2006 la normativa di settore (LR 38/2006 ) prevedeva che entro i 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione il titolare adotta tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali. )
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La DOMANDA DI SANATORIA rende, temporaneamente, "legittimo" lo stato dei luoghi ad ogni effetto di legge.
Quindi fino al diniego della sanatoria vi è conformità e non vi sono margini per intervenire sulla "licenza commerciale"