Data: 2016-02-03 16:23:31

attività panificio. Requisiti professionali

Egregio Dottore,
c'è una persona che vorrebbe aprire un'attività di panificio con produzione artigianale di pane, e prodotti da forno (biscotti etc.).
Ha svolto una breve esperienza come apprendista in un panificio (pochi mesi).
Per poter svolgere tale attività
Che tipo di requisiti dovrebbe avere?
E' necessario il corso riconosciuto dalla Regione? (considerato che non possiede l'attività lavorativa dei due anni negli ultimi 5 anni?)

riferimento id:31897

Data: 2016-02-04 19:31:43

Re:attività panificio. Requisiti professionali


Egregio Dottore,
c'è una persona che vorrebbe aprire un'attività di panificio con produzione artigianale di pane, e prodotti da forno (biscotti etc.).
Ha svolto una breve esperienza come apprendista in un panificio (pochi mesi).
Per poter svolgere tale attività
Che tipo di requisiti dovrebbe avere?
E' necessario il corso riconosciuto dalla Regione? (considerato che non possiede l'attività lavorativa dei due anni negli ultimi 5 anni?)
[/quote]

L'attività artigianale alimentare NON soggiace alla disciplina del commercio nemmeno per quanto attiene i requisiti morali e professionali.
Quindi presenta notifica sanitaria e basta.

Per la PANIFICAZIONE vedi
[b]L. 248/2006
Art. 4. Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane
[/b]
ATTENZIONE: alcune Regioni hanno una disciplina regionale che potrebbe prevedere una regolamentazione specifica e requisiti particolari per l'attività di panificazione

Per la Toscana vedi ad esempio:
Legge regionale 6 maggio 2011, n. 18
Norme in materia di panificazione
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2011-05-06;18&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0

riferimento id:31897

Data: 2016-02-05 18:34:10

Re:attività panificio. Requisiti professionali

eGREGIO dOTTORE,CHE LEI SAPPIA PER LA REGIONE PUGLIA E' PREVISTO QUALCOSA DI SPECIFICO

riferimento id:31897

Data: 2016-02-05 19:36:29

Re:attività panificio. Requisiti professionali


eGREGIO dOTTORE,CHE LEI SAPPIA PER LA REGIONE PUGLIA E' PREVISTO QUALCOSA DI SPECIFICO
[/quote]

Non mi risultano norme regionali.

Allego un modello di SCIA ed il riferimento alla norma nazionale


L. 248/2006

Art. 4.
Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane

1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956, n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di agibilità dei locali, nonche' dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.

2-bis. E' comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie.

2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto comunitario:

    a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

    b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

    c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonche' delle eventuali modalità di conservazione e di consumo.

3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza

4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

riferimento id:31897
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it