Buonasera,
in base a quali criteri una struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero viene classificata come "stagionale"? Non riesco a trovare riferimenti precisi nel testo unico e nel regolamento di attuazione toscani sul turismo.
E' possibile per strutture dichiaratesi stagionali, derogare a tali periodi con aperture straordinarie (es. una struttura alberghiera stagionale estiva che apre durante le festività natalizie)?
grazie mille
Buonasera,
in base a quali criteri una struttura turistico-ricettiva di tipo alberghiero viene classificata come "stagionale"? Non riesco a trovare riferimenti precisi nel testo unico e nel regolamento di attuazione toscani sul turismo.
E' possibile per strutture dichiaratesi stagionali, derogare a tali periodi con aperture straordinarie (es. una struttura alberghiera stagionale estiva che apre durante le festività natalizie)?
grazie mille
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La normativa regionale toscana non disciplina espressamente la stagionalità. Essa viene richiamata però nell'art. 76 della lr ai fini della comunicazione dei prezzi.
Tradizionalmente, facendo riferimento alla disciplina sul commercio e la somministrazione, si fa coincidere la stagionalità con un periodo di apertura "non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni".
Ciò detto occorre dire che:
1) l'albergo è LIBERO di scegliere se aprire continuativamente, stagionalmente o a intervalli (es. per 30 giorni, poi chiudere 15 gg poi riaprire altri 30 ecc...)
2) per farlo deve solo comunicare al SUAP ed alla provincia
3) non vi sono impedimenti o autorizzazioni
CONSEGUENZE possono invece riguardare i tributi sia per le imposte sull'immobile che per eventuali tasse (tosap, canone rai, ecc..)
Legge regionale 23 marzo 2000, n. 42
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:legge:2000-03-23;42&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Regolamento 23 aprile 2001, n. 18/R
http://raccoltanormativa.consiglio.regione.toscana.it/articolo?urndoc=urn:nir:regione.toscana:regolamento.giunta:2001-04-23;18/R&pr=idx,0;artic,1;articparziale,0
Non trovando riferimenti normativi specifici ed essendo la scelta della "stagionalità" derivante soprattutto dalle eventuali riduzioni per il pagamento di tributi, imposte, tasse, ecc. (anche se personalmente non condivido la scelta perchè semmai sarebbero da "premiare" le imprese che stanno aperte tutto l'anno), per le strutture ricettive noi abbiamo inserito la "stagionalità" nel regolamento dei tributi ed in quello per l'imposta di soggiorno prevedendo che per essere considerati attività a carattere stagionale, l'esercizio deve rimanere chiuso per almeno cinque mesi consecutivi (che normalmente corrispondono al periodo invernale ottobre/novembre - febbraio/marzo).
riferimento id:31896