Decreto flussi 2016: previsti 17.850 nuovi ingressi di stranieri
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[color=red][b]DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 2015 [/b][/color]
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari nel territorio dello Stato, per l'anno 2016. (16A00667)
(GU n.26 del 2-2-2016)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni, recante il Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero;
Visto, in particolare, l'art. 3 del Testo unico sull'immigrazione,
il quale dispone che la determinazione annuale delle quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei criteri
generali per la definizione dei flussi d'ingresso individuati nel
Documento programmatico triennale, relativo alla politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei ministri puo' provvedere in
via transitoria, con proprio decreto, entro il 30 novembre, nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, «Regolamento recante
norme di attuazione del Testo unico sull'immigrazione»;
Considerato che il Documento programmatico triennale non e' stato
emanato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11
dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale n. 300 del 29 dicembre 2014, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro non stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2014, che prevede una quota d'ingresso di 17.850 lavoratori
non comunitari per motivi di lavoro non stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 aprile
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie generale, n. 104 del 7 maggio 2015, concernente la
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non
comunitari per lavoro stagionale nel territorio dello Stato per
l'anno 2015, che autorizza l'ingresso di 13.000 cittadini non
comunitari residenti all'estero per motivi di lavoro stagionale;
Rilevato che e' necessario prevedere una quota di ingresso per
l'anno 2016 di lavoratori non comunitari per lavoro non stagionale,
residenti all'estero, che hanno partecipato a corsi di formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine, ai sensi
dell'art. 23 del citato Testo unico sull'immigrazione, al fine di
assicurare continuita' ai rapporti di cooperazione con i Paesi terzi;
Tenuto conto inoltre delle esigenze di specifici settori produttivi
nazionali che richiedono lavoratori autonomi per particolari settori
imprenditoriali e professionali;
Visto l'art. 21 del citato Testo unico sull'immigrazione, circa la
previsione di quote riservate all'ingresso di lavoratori di origine
italiana;
Ravvisata l'esigenza di prevedere una quota di ingresso in Italia,
nell'anno 2016, di lavoratori cittadini dei Paesi non comunitari che
hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del 2015 che
gli stessi Paesi ritenessero di utilizzare per le attivita' di
smantellamento dei rispettivi padiglioni espositivi;
Considerata infine l'esigenza di consentire la conversione in
permessi di soggiorno per lavoro subordinato e per lavoro autonomo di
permessi di soggiorno rilasciati ad altro titolo;
Rilevato che ai fini anzidetti puo' provvedersi con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, in via di
programmazione transitoria, nel limite della quota complessivamente
utilizzabile per l'anno 2016, risultante dalla corrispondente quota
di ingresso di 17.850 unita' per motivi di lavoro non stagionale ed
autonomo, autorizzata con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 dicembre 2014, sopra richiamato, in quanto
ultimo decreto emanato per tale categoria di lavoratori;
Ravvisata inoltre la necessita' di prevedere una quota di ingresso
di lavoratori non comunitari per lavoro stagionale da ammettere in
Italia per l'anno 2016, al fine di rendere disponibile il contingente
di lavoratori necessario, in particolare, per le esigenze del settore
agricolo e del settore turistico-alberghiero e che, allo scopo, puo'
provvedersi, in via di programmazione transitoria, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, nel limite della quota
stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
aprile 2015, sopra richiamato, in quanto ultimo decreto emanato per
la tipologia dei lavoratori non comunitari stagionali;
Considerato infine che, allo scopo di semplificare ed ottimizzare
procedure e tempi per l'impiego da parte dei datori di lavoro di
lavoratori non comunitari stagionali, e' opportuno incentivare le
richieste di nulla osta al lavoro pluriennale, riservando una
specifica quota, all'interno della quota complessiva stabilita per
lavoro stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
aprile 2015, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri, Professor Claudio De Vincenti, e' stata
conferita la delega per talune funzioni del Presidente del Consiglio
dei ministri,
Decreta:
Art. 1
1. A titolo di programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei
lavoratori non comunitari per l'anno 2016, sono ammessi in Italia,
per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo,
i cittadini non comunitari entro una quota massima di 17.850 unita'.
2. Nella quota complessiva indicata al comma 1, sono comprese le
quote da riservare alla conversione in permessi di soggiorno per
lavoro subordinato e per lavoro autonomo di permessi di soggiorno
rilasciati ad altro titolo.
Art. 2
1. Nell'ambito della quota indicata all'art. 1, sono ammessi in
Italia 1.000 cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero,
che abbiano completato programmi di formazione ed istruzione nei
Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. E' consentito inoltre l'ingresso in Italia per motivi di lavoro
autonomo, nell'ambito della quota di cui all'art. 1, di 2.400
cittadini non comunitari residenti all'estero, appartenenti alle
seguenti categorie:
a) imprenditori che intendono attuare un piano di investimento di
interesse per l'economia italiana, che preveda l'impiego di risorse
proprie non inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite,
nonche' la creazione almeno di tre nuovi posti di lavoro;
b) liberi professionisti che intendono esercitare professioni
regolamentate o vigilate, oppure non regolamentate ma rappresentate a
livello nazionale da associazioni iscritte in elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
c) titolari di cariche societarie di amministrazione e di controllo
espressamente previsti dal decreto interministeriale 11 maggio 2011,
n. 850;
d) artisti di chiara fama o di alta e nota qualificazione
professionale, ingaggiati da enti pubblici o privati, in presenza dei
requisiti espressamente previsti dal decreto interministeriale 11
maggio 2011, n. 850;
e) cittadini stranieri che intendono costituire imprese «start-up
innovative» ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza
dei requisiti previsti dalla stessa legge e che sono titolari di un
rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa.
3. Nell'ambito della quota prevista all'art. 1, e' consentito
l'ingresso in Italia nell'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato
non stagionale e di lavoro autonomo, di 100 lavoratori di origine
italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in
linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay,
Venezuela e Brasile.
4. Nei limiti della quota complessiva indicata all'art. 1, e'
consentito l'ingresso in Italia di 100 lavoratori cittadini dei Paesi
non comunitari che hanno partecipato all'Esposizione Universale di
Milano 2015.
Art. 3
1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' autorizzata la
conversione in permessi di soggiorno per lavoro subordinato di:
a) 4.600 permessi di soggiorno per lavoro stagionale;
b) 6.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
c) 1.300 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
2. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, e' inoltre
autorizzata la conversione in permessi di soggiorno per lavoro
autonomo di:
a) 1.500 permessi di soggiorno per studio, tirocinio e/o formazione
professionale;
b) 350 permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,
rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 4
1. Sono inoltre ammessi in Italia, in via di programmazione
transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per
l'anno 2016, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini
non comunitari residenti all'estero entro una quota di 13.000 unita',
da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 del presente articolo riguarda i
lavoratori subordinati stagionali non comunitari cittadini di
Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea),
Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di
Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo,
Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan,
Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia.
3. Nell'ambito della quota indicata al comma 1 del presente
articolo, e' riservata una quota di 1.500 unita' per i lavoratori non
comunitari, cittadini dei Paesi indicati al comma 2, che abbiano
fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale
per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro
presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato
stagionale.
Art. 5
I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente
decreto decorrono:
a) per le categorie dei lavoratori non comunitari per lavoro non
stagionale ed autonomo, compresi nella quota complessiva indicata al
precedente art. 1, comma 1, dalle ore 9,00 del settimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per i lavoratori non comunitari stagionali, compresi nella quota
complessiva indicata al precedente art. 4, comma 1, dalle ore 9,00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6
1. Le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale,
previste dal presente decreto, saranno ripartite dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali alle Direzioni territoriali del
lavoro, alle Regioni e alle Province autonome.
2. Trascorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate tra
quelle comprese nelle quote complessive rispettivamente indicate agli
articoli 1 e 4 del presente decreto, tali quote, ferma restando
ciascuna quota complessiva massima prevista, possono essere
diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali sulla base delle effettive necessita' riscontrate sul mercato
del lavoro.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 34, comma 7, del decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 con
riferimento alla redistribuzione della quota di lavoratori non
comunitari formati all'estero prevista al precedente art. 2, comma 1.
Art. 7
Le disposizioni attuative relative all'applicazione del presente
decreto saranno definite, in un'ottica di semplificazione, con
apposita circolare congiunta del Ministero dell'Interno e del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Roma, 14 dicembre 2015
p. il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza
del Consiglio dei ministri
De Vincenti
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 60