A decorrere dall' 01/12/2011, data di entrata in vigore del Regolamento regionale 28 novembre 2011, n.6 la sola esperienza professionale, prevista dalla precedente normativa, non è più sufficiente per svolgere l’attività di acconciatore.
Sapete dirmi qual era la precedente normativa? non riesco ad individuarla. grazie mille
A mio avviso sono la L. 174/2005 e la l.r. 73/1989.
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L. 17/08/2005, n. 174
Disciplina dell'attività di acconciatore.
6. Norme transitorie.
1. Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 161 , e successive modificazioni, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso della qualifica di acconciatore o di parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di diritto la qualifica di acconciatore e sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano intestatari delle autorizzazioni comunali di cui all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, rilasciate per l'esercizio delle attività di parrucchiere per uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica della denominazione sulle autorizzazioni medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni comunali sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio dell'attività di acconciatore.
5. I soggetti in possesso della qualifica di barbiere e che intendano ottenere l'abilitazione di cui all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a) a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione di cui all'articolo 3 in considerazione delle maturate esperienze professionali;
b) a frequentare un apposito corso di riqualificazione professionale disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1 dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa qualificata, in qualità di dipendente, familiare coadiuvante o socio partecipante al lavoro presso imprese di barbiere, non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa frequenza del corso di riqualificazione di cui alla lettera b) del comma 5 del presente articolo. Il citato corso può essere frequentato anche durante il terzo anno di attività lavorativa specifica.
7. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere tale attività.
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L.R. 16/12/1989, n. 73
Disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo.
Art. 21-bis
Coordinamento con normative di settore con rilevante presenza di attività artigiane.
1. Al fine di garantire condizioni di uniformità, la Giunta disciplina, con appositi regolamenti, l'esercizio delle funzioni amministrative afferenti alle attività di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174 (Disciplina dell'attività di acconciatore), di estetista, di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), di tintolavanderia, di cui alla legge 22 febbraio 2006, n. 84 (Disciplina dell'attività professionale di tintolavanderia), di spettacolo viaggiante, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337 (Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante) e definisce requisiti per lo svolgimento delle attività stesse nel rispetto dei principi contenuti nelle leggi di cui al presente comma.
2. In caso di inosservanza dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore, il comune può disporre, oltre all'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste, la sospensione temporanea dell'attività per un periodo non superiore a venti giorni e, nell'ipotesi di reiterazione, il divieto di prosecuzione dell'attività.
2-bis. Le funzioni svolte dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) ai sensi delle normative di cui al comma 1 sono attribuite alle Camere di commercio
La sig.ra X titolare di ditta individuale di acconciatore esercita dal 1999 al 2006 e poi conferisce l'azienda in una s.r.l. di cui continua ad essere amministratore. Nel 2010 la srl cessa e la sig.ra X presenta Diap per avvio ex novo dell'attività come D.I. . Nel 2016 la D.I. viene conferita nuovamente in una srl, di cui la Sig.ra X è sempre amministratore, e presentata scia di subingresso al Suap. Nella schede 3 (autocertificazione dei requisiti prof) la Sig.ra X dichiara l'esperienza professionale maturata dal 1999 ad oggi.
Il caso rientrerebbe nel comma 7 della L.174/2005 e, pertanto, nessun problema con il requisito professionale?
La signora dovrebbe avere richiesto e ottenuto dalla CCIAA/CPA il riconoscimento dei requisiti prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 147 del 6 agosto 2012 (in vigore dal 14/09/2012).
Quindi direi di sì.