Buongiorno,
Essendo nuovo nel mondo ncc non ho ancora capito nonostante le numerose ricerche su internet come funzionano le norme per l assunzione dei dipendenti.
Può il titolare dell'autorizzazione ncc assumere un dipendente?
L art 10 della legge 21/92 pone delle limitazioni ai commi 1 e 2 ma sembrano limitate al segmento dei taxi.. secondo voi le limitazioni alle assunzioni valgono anche per ncc?
Nic
la stessa legge precisa (art. 6)
[i]L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare della licenza o dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato, [b]o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente [/b]o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.[/i]
Il titolare di licenza NCC può sommare più licenze, avere più macchine e prendere dei dipendenti.
All'art. 8 la stessa legge dispone che essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per almeno 6 mesi è titolo preferenziale nelle graduatorie dei bandi per il rilascio delle licenze
Grazie Mario,
Certo anche i riferimenti normativi che tu porti ad esempio lasciano tutti pensare che un ncc possa assumere un dipendente purché quest ultimo risulti iscritto al ruolo.
Ma questo può avvenire ... solo nel caso in cui un ncc abbia più mezzi? .. oppure anche se c è un mezzo solo con una sola autorizzazione??... ( ovviamente parlo di dipendenti esterni e non di collaboratori familiari ).
C'è nessun altro che dice la sua??
Secondo voi un ncc può assumere normalmente dei dipendenti?
Nic
certo che li può assumere, basta che abbiano l'iscrizione al ruolo.
riferimento id:31884NCC - titolare sospende e si fa sostituire: non più artigiano
[color=red][b]Ministero dello Sviluppo Economico - prot. n. 401382 del 19.12.2016[/b][/color]
[img width=300 height=107]http://www.taxiostuni.net/images/scritta.jpg[/img]
Oggetto: legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante: “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.” come modificata dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 40. – Art. 10 “Sostituto alla guida”
http://buff.ly/2irRBV0