Data: 2016-02-03 11:40:46

riconoscimento prestazioni professionali all'estero

Un cittadino italiano ha prestato la propria opera negli ultimi cinque anni a Londra come addetto alla somministrazione alimenti e bevande alle dipendenze di una ditta straniera. Ora, rientrato in Italia, chiede se questa prestazione d'opera gli possa essere riconosciuta come requisito professionale ex art. 66 L.R. 6/2010.
Ne approfitto anche per chiedere come il Comune debba procedere nell'accertamento dei requisiti per i cittadini dei Paesi non Europeri e dell'Unione Europea, secondo quanto disposto dall'art. 67 della L.R. 6/2010?
Grazie

riferimento id:31882

Data: 2016-02-03 13:47:03

Re:riconoscimento prestazioni professionali all'estero


Un cittadino italiano ha prestato la propria opera negli ultimi cinque anni a Londra come addetto alla somministrazione alimenti e bevande alle dipendenze di una ditta straniera. Ora, rientrato in Italia, chiede se questa prestazione d'opera gli possa essere riconosciuta come requisito professionale ex art. 66 L.R. 6/2010.
Ne approfitto anche per chiedere come il Comune debba procedere nell'accertamento dei requisiti per i cittadini dei Paesi non Europeri e dell'Unione Europea, secondo quanto disposto dall'art. 67 della L.R. 6/2010?
Grazie
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PREMESSA:
1) il cittadino comunitario (quindi anche l'italiano) può autocertificare i requisiti professionali anche in relazioni a fatti, stati e qualità personali acquisite all'estero (in paese UE o extra ue)
2) il controllo sulle autocertificazioni è A TAPPETO o A CAMPIONE
3) l'autocertificazione è valida e produce effetti a prescindere dal controllo sulle stesse.

Ciò premesso, nel caso di specie potrai inviare richiesta al Dipartimento delle politiche comunitarie per i requisiti maturati in paesi UE (info.politicheeuropee@pec.governo.it) o al Ministero degli esteri (ministero.affariesteri@cert.esteri.it) per gli altri. Il Ministero ti indicherà l'autorità consolare a cui fare riferimento.
AVVERTENZA: il controllo potrebbe risultare lungo e complesso o impossibile. In questi casi è sufficiente dimostrare di aver attivato la procedura corretta ... a prescindere dall'esito

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