Buonasera,
L'art. 61 della legge 16 aprile 2015, n. 24, al comma 7, parla della recidiva di violazioni alle prescrizioni della medesima legge.
Chiedo chiarimenti sull'Autorità competente per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di vendita.
E' il responsabile dell'ufficio attività produttive del luogo dove sono state commesse le violazioni o il responsabile che ha rilasciato il titolo autorizzativo?
Ringrazio e in attesa saluto.
Buonasera,
L'art. 61 della legge 16 aprile 2015, n. 24, al comma 7, parla della recidiva di violazioni alle prescrizioni della medesima legge.
Chiedo chiarimenti sull'Autorità competente per l'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività di vendita.
E' il responsabile dell'ufficio attività produttive del luogo dove sono state commesse le violazioni o il responsabile che ha rilasciato il titolo autorizzativo?
Ringrazio e in attesa saluto.
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IMMAGINO che tu stia parlando di violazione commessa da itinerante.
In questo caso è l'autorità competente sull'ultima violazione a dover verificare (se riesce, visto che NON ESISTE un casellario degli illeciti amministrativi) se sussistono i presupposti per la recidiva e, SE NE HA COMPETENZA la disporrà come sanzione accessoria, altrimenti invierà gli atti al Comune competente.
Es. TIZIO titolare di itinerante nel Comune ALFA commette una violazione in quel Comune a maggio.
A Settembre TIZIO commette identica violazione nel Comune BETA.
BETA applicherà la sanzione e, SE SE NE ACCORGE, invierà copia del verbale ad ALFA per l'applicazione della sospensione.
7. In caso di particolare gravità o di recidiva, la
competente autorità comunale dispone, altresì, la
sospensione dell’attività di vendita per un periodo
non inferiore a tre e non superiore a venti giorni
lavorativi. La recidiva si verifica qualora sia stata
commessa la stessa violazione per due volte in un
anno, anche se si è proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
Grazie per la puntualità.