Data: 2016-02-02 07:14:07

Contratti con la P.A.: quando non serve il contratto scritto per il..........

Contratti con la P.A.: quando non serve il contratto scritto per il patrocinio legale

La Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con le ordinanze n. 1630, 1629, 1628 del 28 gennaio 2016 ha accolto i ricorsi decidendo direttamente nel merito la controversia a tal fine richiamando il precedente specifico della stessa Corte rappresentato dalLa sentenza della medesima Sezione VI del 3, 24 febbraio 2015, n. 3721.

Infatti, in tema di contratti della P.A., che devono essere stipulati ad substantiam per iscritto, il requisito della forma del contratto di patrocinio è soddisfatto con il rilascio al difensore, a mezzo di atto pubblico, di procura generale alle liti ai sensi dell'art. 83 cod. proc. civ., qualora sia puntualmente fissato l'ambito delle controversie per le quali opera la procura stessa.

Sulla base di tale principio la Suprema Corte ha ritenuto insissistenti le ragioni previste dall'art. 374 cod. proc. civ. per la rimessione della causa alle Sezioni Unite, giacché, sulla questione dell'idoneità del rilascio della procura ad lites, quando seguita dall'atto difensivo sottoscritto dall'avvocato, a sopperire alla formale sottoscrizione del contratto di patrocinio, sono già intervenute numerose pronunce della Cassazione che hanno ribadito il principio sopra richiamato (si vedano, tra le tante, Sez. VI-3, 16 aprile 2015, n. 7796; Sez. 22 maggio 2015, n. 10674; Sez. 25 maggio 2015, n. 10753; Sez. VI-3, 22 luglio 2015, n. 15454; Sez. 28 luglio 2015, n. 15925).

Fonte: Corte di Cassazione

http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2016/gennaio/1454235482457.html

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